La legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27.12.2018 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30.12.2019, è entrata in vigore il 01.01.2020 e qui di seguito vengono riportate in sintesi le principali novità riconducibili agli oneri detraibili di cui all’art. 15 dpr 917/86.

TRACCIABILITA’ DELLE SPESE DETRAIBILI

La Legge di bilancio 2020 ha stabilito che la detrazione IRPEF del 19% è riconosciuta, con riferimento alle spese sostenute a partire dal 01.01.2020, soltanto se la spesa è effettuata mediante versamento bancario, postale o altri sistemi di pagamento tracciabili (assegno, carta di credito o debito, prepagate, etc.).

La norma non si applica alle detrazioni spettanti per l’acquisto di medicinali, dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.

Pertanto tutte le altre spese (ad esempio:  spese sanitarie diverse dalle precedenti –come le spese odontoiatriche ecc. –  spese per istruzione; spese funebri; spese per l’assistenza personale; spese per attività sportive per ragazzi; spese per intermediazione immobiliare; spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede; erogazioni liberali; spese veterinarie; premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni; spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico), che danno luogo allo sconto fiscale del 19 per cento nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.

Si invitano pertanto i professionisti interessati a farsi rilasciare dai propri clienti apposita dichiarazione di presa visione della nuova normativa.

RIMODULAZIONE ONERI DETRAIBILI IN BASE AL REDDITO

La Legge di Bilancio 2020 ha previsto la rimodulazione delle detrazione per oneri in base al reddito del contribuente ed in particolare, le detrazioni spettano:

– per l’intero importo, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad Euro 120.000;

– per la parte corrispondente al rapporto tra euro 240.000, diminuito del reddito complessivo ed euro 120.000, qualora il reddito complessivo sia superiore ad Euro 120.000.

La detrazione compete invece per intero, a prescindere dunque dall’ammontare del reddito complessivo per le seguenti spese:

– interessi passivi su prestiti/mutui agrari;

– interessi passivi mutui ipotecari per l’acquisto/costruzione dell’abitazione principale;

– spese sanitarie sostenute per patologie che danno diritto all’esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria.

La seguente tabella sintetizza il meccanismo di detraibilità proposto dal comma:

Reddito (euro) Quota di detraibilità spettante (%)
Fino a 120.000 100
Oltre 120.000 e fino a 240.000 100*(240.000-reddito)/120.000
Oltre 240.000 0

 DETRAZIONE SPESE VETERINARIE

La Legge di Bilancio 2020 ha innalzato il limite di spesa relativo alla detraibilità delle spese veterinarie ed in particolare dal 2020 saranno detraibili fino all’importo di euro 500. Limitatamente all’importo che eccede Euro 129,11.

Si ricorda che la detrazione spetta per le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario, per gli importi corrisposti per l’acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario, nonché per le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie.

 MISURE PREMIALI PER FAVORIRE I PAGAMENTI ELETTRONICI

Al fine di incentivare l’utilizzo di mezzi elettronici, la Legge di Bilancio, introduce una misura volta a premiare le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia che, in qualità di soggetti privati, utilizzano abitualmente strumenti di pagamento elettronici per l’acquisto di beni o servizi.

La misura consisterà in un rimborso in denaro, il cui importo e le modalità di applicazione verranno disciplinate con apposito decreto da emanare entro il 30 aprile 2020 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.