La legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27.12.2018 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30.12.2019, è entrata in vigore il 01.01.2020 e qui di seguito vengono riportate in sintesi le principali novità che riguardano la gestione dei rapporti di lavoro dipendente.

FONDO PER LA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE SUI DIPENDENTI

Con l’obiettivo di ridurre il carico fiscale sulle persone fisiche, è stato istituito il Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti.

Gli interventi finalizzati a tale scopo saranno attuati con appositi provvedimenti normativi di prossima pubblicazione da parte del MEF.

INCENTIVI APPRENDISTATO DUALE

La Legge di Bilancio 2020 prevede che i contratti di apprendistato duale stipulati nel corso dell’anno 2020, da parte di aziende che impiegano fino a 9 addetti godranno di uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.

RIORDINO INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI

La Legge di Bilancio dispone un incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile consistente nell’esonero del versamento dei contributi previdenziali nella misura del 50% nel limite di 3.000 Euro annui e per una durata di 3 anni dall’assunzione, sia legittimamente fruibile negli anni 2019 e 2020 anche in caso di assunzione di soggetti con età fino a 35 anni, fermi restando i requisiti dell’assunzione.

Si ritiene che l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile possa essere immediatamente applicabile per le assunzioni avvenute nel corso dell’anno 2020, mentre sarà necessario attendere indicazioni da parte dell’INPS per il recupero della maggior contribuzione versata nel corso dell’anno 2019 per l’eventuale assunzione di soggetti con età inferiore a 35 anni, per i quali il datore di lavoro avrebbe potuto godere dell’incentivo previsto.

LIQUIDAZIONE ANTICIPATA NASPI

La Legge di Bilancio ha previsto che i lavoratori beneficiari della NASPI possano richiedere all’INPS la liquidazione anticipata in un’unica soluzione per la sottoscrizione di una quota capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio. In tal caso l’anticipazione della NASPI non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.