La legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27.12.2018 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30.12.2019, è entrata in vigore il 01.01.2020 e qui di seguito vengono riportate in sintesi le altre principali novità non ancora trattate nelle circolari precedenti.

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO

La Legge di bilancio 2020 introduce un credito d’imposta per il periodo di imposta 2020 a favore delle imprese residenti in Italia, connesso agli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica 4.0, transizione ecologica e altre novità innovative.

Il credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, è riconosciuto nella misura:

– del 12% delle spese sostenute, per investimenti in attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico;

– del 6% delle spese sostenute, per investimenti in attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare nuovi prodotti o processi di produzione nuovi diversi da quelli messi in atto al punto precedente;

– del 6% delle spese sostenute, per investimenti in attività innovative di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settore tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile, dell’arredo e della ceramica, per la realizzazione di nuovi prodotti o campionari;

– del 10% delle spese sostenute, per investimenti in attività di innovazione tecnologica volti a realizzare nuovi prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica o di innovazione digitale.

Tra le spese ammesse, rientrano le spese sostenute dalle aziende per il personale, i ricercatori ed i tecnici, titolari di rapporti di lavoro subordinato o autonomo o di altra natura, impiegati direttamente nelle operazioni di ricerca e sviluppo nelle diverse attività sopra elencate purché tali attività siano svolte internamente all’impresa.

CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE

Per le spese di formazione del personale al fine di acquisire o consolidare le competenze delle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, la Legge di Bilancio prevede per l’anno 2020 un credito d’imposta nella misura del:

50% delle spese ammissibili e nel limite massimo di 300.000 euro alle piccole imprese;

– 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo di 250.000 euro alle medie imprese;

– 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo di 300.000 euro alle grandi imprese;

Tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, dal periodo d’imposta successivo a quello in cui si sostengono i costi per la formazione.

 

BONUS BEBE’

La Legge di Bilancio 2020 estende il bonus ai figli nati o addottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. Tale importo è erogato direttamente dall’INPS in quote mensili e non concorre alla formazione del reddito complessivo.

L’importo del bonus varia in funzione del valore ISEE, ed in particolare:

– 1.920 Euro, per un valore ISEE del nucleo familiare non superiore a 7.000 Euro;

– 1.4400 Euro, per un valore ISEE del nucleo familiare superiore a 7.000 Euro ma non superiore a 40.000;

– 960 Euro, per un valore ISEE del nucleo familiare superiore a 40.000 Euro;

In caso di figlio successivo al primo, l’importo dell’assegno è aumentato del 20%. 

BONUS ASILO NIDO

La Legge di Bilancio rende strutturale il bonus asilo nido ed ammonta per l’anno 2020 ad Euro:

– 3.000 Euro, per un valore ISEE del nucleo familiare non superiore a 25.000 Euro;

– 2.500 Euro, per un valore ISEE del nucleo familiare compreso tra 25.001 ed 40.000 Euro;

– 1.500 Euro, per un valore ISEE del nucleo familiare superiore a 40.000 Euro.

Il bonus spetta per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici o privati e per il supporto, presso la propria abitazione, dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Il beneficio è erogato, secondo l’ordine di presentazione telematica delle domande e fino al limite del budget di spesa di 330 milioni di euro annui. Superato tale limite complessivo di spesa, non verranno prese in considerazione altre domande.

FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI

La Legge di Bilancio conferma per il 2020 per gli autoveicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti con contratti di lavoro stipulati entro il 30 giugno 2020, che il fringe benefit è tassabile nella misura del 30% dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 Km. Dal 1° luglio 2020 la tassazione varierà in base al variare delle emissioni di anidride carbonica del veicolo, in particolare:

– 25%, per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di CO2 non superiore a 60 g/km;

– 30%, per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di CO2 superiore a 60 g/km e fino a 160 g/km;

– 40%, per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di CO2 superiore a 160 g/km e fino a 190 g/km;

– 50%, per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km per il 2020 e pari al 60% a decorrere dall’anno 2021.

BUONI PASTO MENSE AZIENDALI

La Legge di Bilancio stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di Euro 4 se rese in forma cartacea (in precedenza euro 5,29) aumentato a Euro 8 (in precedenza euro 7), se rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici).

Viene confermate invece la non imponibilità per:

– le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro anche se gestite da terzi;

– le indennità sostitutive, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29 delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo ed ad unità produttive ubicate in zone prive di servizi di ristorazione.

REGIME FORFETTARIO

I contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni in riferimento all’anno precedente devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti per poter accedere al regime forfettario:

aver conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 Euro;

– aver sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoratori dipendenti o collaboratori.

La Legge di Bilancio, oltre a quelle già previste nella precedente normativa, aggiunge una nuova causa di esclusione dal regime forfettario:

nell’anno precedente non bisogna aver percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente superiori ad Euro 30.000.

Dal 01.01.2020 i soggetti in regime forfettario che optano per la trasmissione delle proprie fatture in formato elettronico otterranno una riduzione di un anno dei termini di accertamento, in particolare il termine di decadenza entro il quale devono essere notificati gli avvisi di accertamento è il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

CREDITO D’IMPOSTA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI

La Legge di Bilancio introduce uno specifico credito d’imposta per le spese relative all’acquisizione e predisposizione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo.

Le modalità attuative di questa nuova disposizione saranno oggetto di apposito provvedimento da parte del MEF.

PROROGA SABATINI – TER

La Legge di Bilancio proroga l’agevolazione Sabatini-ter consistente nell’erogazione a favore delle micro, piccole e medie imprese di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l’acquisto o l’acquisizione in Leasing di beni strumentali nuovi.

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0

In luogo della proroga del maxi ed iper ammortamento la Legge di Bilancio ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che dal 01.01.2020 e fino al 31.12.2020 o fino al 30.06.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia.

Il nuovo credito d’imposta a tutte le imprese residenti in Italia ad eccezione di quelle in liquidazione, o soggetta ad altra procedura concorsuale, destinatarie di sanzioni interdittive.

La spettanza dell’agevolazione è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

Il credito d’imposta è stabilito nella misura del 40% del costo sostenuto per il bene materiale fino ad investimenti pari a 2,5 milioni di Euro. Per l’acquisto di beni immateriali il credito d’imposta è stabilito nella misura del 15% del costo nel limite massimo di 700.000 Euro.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24 in 5 quote annuali di pari importo (3 quote per gli investimenti in beni immateriali) a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni o alla loro interconnessione.

Le fatture ricevute relative a tali beni devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni normative di riferimento.

UNIFICAZIONE IMU – TASI

La Legge di Bilancio stabilisce l’unificazione dell’IMU e della TASI in un unico tributo la cui disciplina ricalca sostanzialmente quella previgente.

ACCISE GASOLIO COMMERCIALE

A favore degli esercenti l’attività di autotrasporto merci sia in c/proprio che per c/terzi è previsto un beneficio connesso con la spesa per il carburante di veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 T.

In sede di approvazione della Legge di Bilancio è stato stabilito che tale agevolazione non sarà più riconosciuta per il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 3 o inferiore (dal 2021 Euro 4 o inferiore).