premessa

Ai fini del contenimento degli impatti economici dovuti all’aumento del prezzo del carburante, il Legislatore con Decreto legge n. 21 del 21 marzo 2022 , prevede la possibilità, per i Datori di Lavoro privati e solo per l’anno 2022, di erogare, ai propri dipendenti, buoni benzina o titoli analoghi per l’acquisto di carburante, esenti da imposizione fiscale ed esenti anche ai fini contributivi, fino ad euro 200 per lavoratore.

cumulabilità ed esenzione

La nuova agevolazione prevista specificamente per i buoni carburante, rientra tra i beni ceduti ai dipendenti ed il valore fino a 200 euro non deve essere considerato al fine del raggiungimento del limite di esenzione di 258,23 annuo per i beni e servizi prestati ai sensi dell’art. 51, comma 3, TUIR.

Il bonus è pertanto da considerarsi eventualmente aggiuntivo al riconoscimento di un ulteriore buono erogato nei limiti di 258,23 euro (esempio misura di welfare prevista da CCNL) e non va ad “intaccare” tale limite con la conseguenza che il plafond massimo per l’anno 2022 per l’acquisto di beni può essere innalzato a 458,23 totali.

destinatari

Il Decreto Legislativo non specifica se tale esenzione trovi applicazione anche nell’ipotesi in cui il buono venga riconosciuto ad personam (solo ad un lavoratore ovvero solo ad alcuni lavoratori) e non alla generalità ovvero a categorie omogenee di lavoratori.

Sul punto si ritiene consigliabile, ai fini dell’applicazione del nuovo limite di esenzione di euro 200, attribuire i buoni carburante se non alla generalità dei lavoratori almeno a categorie omogenee di lavoratori.

tempi di attuazione

Qualora il Datore di Lavoro volesse corrispondere buoni carburante di cui al presente Decreto, lo può fare entro e non oltre la corresponsione del listino paga di competenza del mese di dicembre 2022. La rendicontazione dell’erogazione al lavoratore va indicata nel LUL, pertanto resta di Vostra competenza avvisare lo scrivente Studio per l’indicazione nel cedolino paga del mese di erogazione.