Nel corso dell’anno 2021 l’ISTAT ha provveduto ad aggiornare parte della classificazione delle attività economiche ovvero i codici ATECO 2007. L’aggiornamento ha comportato l’introduzione di 20 nuovi codici di categoria / sottocategoria e l’aggiornamento di oltre 60 note di inclusione / esclusione. con decorrenza dal 01 aprile 2022.

E’ emerso immediatamente il dilemma circa l’obbligo o meno di procedere alle dovute variazioni ai fini IVA e presso la CCIAA, qualora gli operatori economici avessero rilevato una variazione del proprio codice ATECO.

L’Agenzia delle Entrate nella recente Risoluzione 4.5.2022, n. 20/E ha confermato che:

  • E’ necessario indicare il nuovo codice attività negli atti e nelle dichiarazioni da presentare nel 2022;
  • Non sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dati ai sensi degli artt. 35 e 35-ter, DPR n. 633/72, così come già specificato nella Risoluzione 24.6.2008, n. 262/E in occasione dell’adozione della Tabella ATECO 2007.

È data facoltà al contribuente di presentare la dichiarazione di variazione del codice ATECO:

  • Attraverso la Comunicazione Unica (ComUnica) per i soggetti iscritti nel Registro Imprese;
  • Attraverso i modelli predisposti dall’Agenzia delle Entrate (AA7/ AA9/ AA5) per i soggetti non iscritti nel Registro Imprese.