Con il D.L. 16/02/2023, n. 11 (approvato e pubblicato sulla G.U. 16/02/2023, n. 40) e in vigore dal 17/02/2023.è stato disposto lo stop alle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020 per tutti gli interventi edilizi non ancora avviati in data antecedente alla sua entrata in vigore, fissata per il 17/02/2023.

Il predetto Decreto Legge introduce tre interventi in materia di cessione dei crediti ed in particolare:
Il testo reca anche:
ART. 1) comma 1) lettera a) DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI ACQUISIRE CREDITI D BONUS FISCALI: Dispone il divieto per Regioni ed Enti locali di di acquistare crediti da bonus fiscali;

ART. 1) comma 1) lettera b) DISPOSIZIONE A FAVORE DELLO SBLOCCO DEI CREDITI: Introduce nuove norme volte a limitare la responsabilità solidale tra cedente e cessionario, in particolare, con esclusione dell’opzione per lo sconto in fattura, la norma dispone che “il dolo” è “in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta».

● il titolo edilizio abilitativo dell’intervento, come la Cilas, o una dichiarazione sostitutiva in caso di interventi in edilizia libera;

● la notifica preliminare alla Asl;

● la documentazione fotografica e video, su file geolocalizzato con firma digitale del direttore dei lavori, sulle opere realizzate (si istituzionalizza, così, una prassi introdotta da alcuni advisor nei mesi scorsi);

● la visura catastale dell’immobile oggetto di interventi o la domanda di accatastamento;

● le fatture, le ricevute e tutti i documenti che provano le spese sostenute;

● le asseverazioni dei requisiti tecnici e della congruità delle spese;

● la delibera condominiale, in caso di lavori su parti comuni;

● gli attestati di prestazione energetica, in caso di lavori di efficientamento;

●il visto di conformità che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione;

● l’attestazione sul rispetto degli obblighi antiriciclaggio.

ART. 2) STOP A CESSIONE CREDITO E SCONTO IN FATTURA PER NUOVI INTERVENTI – L’art. 2 del D.L. 11/2023 dispone che le opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020 non sono più consentite, dal 17/02/2023, sia per il Superbonus (comma 2, art. 2 del D.L. 11/2023) che per gli altri bonus edilizi (comma 3, art. 2 del D.L. 11/2023). Il divieto vale quindi per tutti i bonus fiscali edilizi anche antecedenti all’introduzione del superbonus.

Il divieto non si applica e dunque restano operative le norme in vigore fino ad oggi:

SUPERBONUS, interventi per i quali alla data del 16/02/2023 compreso:
– Per gli interventi eseguiti da condomini, risulti presentata la CILAS nonché adottata la delibera dell’assemblea condominiale che ha approvato l’esecuzione dei lavori”;
– Per gli interventi diversi da quelli eseguiti da condomini (uniproprietari intero fabbricato, unifamiliari e funzionalmente autonome, IACP e cooperative, Onlus, AdV e APS), risulti presentata la CILAS;
– Casi di cui ai punti 1 e 2, ove l’intervento sia attuato tramite demolizione-ricostruzione, e risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (permesso di costruire o SCIA alternativa).

ALTRI BONUS, interventi per i quali alla data del 16/02/2023 compreso:
1* Risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
2* Risultino già iniziati i lavori, per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo;
3* Per il Sismabonus acquisti  (comma 1-septies, art. 16 del D.L. 63/2013) o gli acquisti di unità in fabbricati interamente ristrutturati (comma 3, art. 16-bis del D.P.R. 917/1986) risulti regolarmente registrato il contratto preliminare oppure stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile.

I bonus cui si applica lo stop deciso dall’art. 2 del D.L. 11/2013 sono tutti quelli elencati dal comma 2, art. 121 del D.L. 34/2020, e ancora attivi, quindi sono i seguenti:
BONUS CASA – Interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettere a, b e d; art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, comma 3; art. 16 del D.L. 63/2013);
ECOBONUS E SUPER-ECOBONUS – Interventi finalizzati al risparmio e all’efficientamento energetico (art. 14 del D.L. 63/2013; art. 119 del D.L. 34/2020, commi 1 e 2);
SISMABONUS E SUPER-SISMABONUS – Interventi per la riduzione del rischio sismico (art. 16 del D.L. 63/2013, commi da 1-bis a 1-septies; art. 119 del D.L. 34/2020, comma 4);
FOTOVOLTAICO – Interventi di installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettera h; art. 119 del D.L. 34/2020, commi 5 e 6);
BARRIERE ARCHITETTONICHE – Interventi per il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche (art. 119-ter del D.L. 34/2020).

ABROGATE LE NORME PER LA CESSIONE DEL CREDITO A REGIME – Il comma 4, art. 2 del D.L. 11/2023 abroga anche le norme per la cessione del credito e lo sconto in fattura antecedenti al Dl 34/2020, che consentivano -di accedere alla cessione del credito e allo sconto in fattura a determinate condizioni.

Il decreto, in vigore da oggi dovrà essere convertito in legge nei prossimi sessanta giorni, ne consegue che in sede di conversione potrebbero essere adottati ulteriori aggiornamenti.