Il comma 75 dell’art. 1 della legge di stabilità del 2016 amplia le ipotesi in cui è possibile fruire del “bonus mobili”, individuando specifici requisiti soggettivi in presenza dei quali è anche elevato da 10.000 a 16.000 euro il limite massimo di spesa detraibile.

In particolare, la disposizione richiamata stabilisce che “Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa.

Con circolare 7e del 31/03/2016 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato l’argomento fornendo gli opportuni chiarimenti per una corretta applicazione della norma, che vengono di seguito esaminati:

Soggetti che possono beneficiare della detrazione

Le “giovani coppie” che possono usufruire della detrazione devono possedere i requisiti sotto elencati nell’anno 2016, indipendentemente dal giorno o dal mese di realizzazione ed indipendentemente dalla data di realizzazione della spesa:

  • Essere una coppia coniugata o una coppia convivente more uxorio (non coniugate) da almeno tre anni.
    1. Per le coppie coniugate, non rilevando il requisito di durata del vincolo matrimoniale, è sufficiente che i soggetti risultino coniugati nell’anno 2016;
    2. Per le coppie conviventi, la convivenza deve durare da almeno tre anni. Tale condizione deve risultare soddisfatta nell’anno 2016 ed essere attestata o dall’iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un’autocertificazione;
  • Almeno uno dei componenti la giovane coppia, non deve avere superato i 35 anni di età. Il requisito sussiste per coloro che compiono il 35° anno d’età nell’anno 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade;
  • Essere acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia.
    1. L’unità immobiliare può essere acquisita sia a titolo oneroso o gratuito (per donazione);
    2. L’acquisto può essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi, o da uno solo di essi. In quest’ultimo caso l’acquisto deve essere effettuato dal componente che non abbia superato il 35° anno d’età nel 2016.
    3. L’acquisto dell’unità immobiliare può essere effettuato nell’anno 2016 o che possa essere stato effettuato nell’anno 2015. L’immobile deve essere adibito ad abitazione della giovane coppia nell’arco di tempo di dodici mesi dall’acquisto.

Beni agevolabili

La detrazione compete per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’abitazione principale della giovane coppia, sono escluse le spese per l’acquisto di grandi elettrodomestici. L’acquisto può essere effettuato anche prima che si verifichino i requisiti soggettivi.

Ad esempio, se una coppia coniugata acquista i mobili a marzo 2016 e stipula il rogito di acquisto dell’unità immobiliare ad ottobre 2016, nel rispetto del requisito anagrafico, avrà diritto alla detrazione sempreché l’unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale di entrambi, entro il termine per la presentazione dei redditi relativa all’anno 2016.

I mobili devono essere nuovi e rientrano nell’agevolazione, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile.

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo (circ. n. 29/E del 2013).

Ammontare della spesa detraibile

La detrazione è stabilita nella misura del 50% delle spese sostenute nell’anno 2016 e calcolata su un ammontare complessivo massimo di euro 16.000, ripartito in 10 quote annuali.

In particolare:

  • Per fruire della detrazione non rileva quale dei componenti il nucleo familiare acquisti i mobili, le cui spese possono, pertanto, essere sostenute indifferentemente
    1. da parte di entrambi i componenti la giovane coppia;
    2. da uno solo dei componenti la giovane coppia, anche se diverso dal proprietario dell’immobile e anche se ha superato i 35 anni d’età.
  • L’ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione deve essere comunque riferito alla coppia in base all’effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno. Così ad esempio se i coniugi hanno sostenuto ciascuno una spesa di euro 10.000 (per un ammontare complessivo di euro 20.000) il diritto alla detrazione non può essere superiore ad euro 16.000 ripartito su entrambi i coniugi (nel caso specifico euro 8.000 ciascuno).
  • Per espressa previsione normativa, la detrazione in esame non è cumulabile con cosiddetto “bonus mobili e grandi elettrodomestici” introdotto nell’anno 2014 ed esteso a tutti i soggetti, per un ammontare massimo di euro 10.000.

Adempimenti  

Per potere usufruire della detrazione le spese sostenute devono essere “documentate” conservando:

  • Le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti o gli scontrini parlanti;
  • La documentazione attestante l’effettivo pagamento, in particolare:
    1. Per la fruizione della detrazione è necessario che il pagamento sia effettuato mediante bonifico o carta di debito o credito. In particolare, se il pagamento è disposto mediante bonifico bancario o postale non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste s.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta).
    2. Non è consentito effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Per ogni riferimento si rinvia alla Circolare  Agenzia delle entrate n.7/E del 31 marzo 2016.pdf