Lo scorso 28 novembre è stato convertito in Legge il Decreto sicurezza che estende agli affitti brevi l’obbligo di comunicare alla Questura le informazioni sulle persone alloggiate.

Pertanto, gli obblighi già previsti per i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, «nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere», vengono ora estesi anche a chi affitta (o subaffitta) “immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni”.

Entro le 24 ore successive all’arrivo, o immediatamente per soggiorni inferiori alle 24 ore, le generalità degli ospiti dovranno essere comunicate attraverso il sito «Alloggiati Web» della Polizia di Stato, lo stesso utilizzato dai gestori delle strutture ricettive. Per effettuare la comunicazione occorrerà preliminarmente registrarsi al sito, ma l’iter di abilitazione cambia da provincia a provincia.

Anche chi affitta o subaffitta una stanza di casa, per una sola notte, è quindi tenuto a comunicare online i dati dell’inquilino. Mentre l’eventuale sanzione resta quella prevista dall’articolo 17 del Tulps: arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro.

Per i contratti soggetti all’obbligo di registrazione (durata superiore a 30 giorni) nel 2012 venne deciso che la comunicazione alla questura della presenza di un comodatario/conduttore, venisse assolta dalla registrazione dei contratti di locazione e di comodato “soggetti a registrazione in termine fisso”. Gli affitti brevi, erano rimasti esclusi da tale adempimento, lasciando a Regioni e Comuni la possibilità di definire la disciplina e gli adempimenti connessi alle locazioni brevi. Di fatto, il decreto sicurezza copre tale vuoto normativo dando uniformità di comportamento a livello nazionale attraverso l’introduzione dell’obbligo di comunicazione sopra richiamato.