Di seguito si espongono le novità più significative in materia fiscale relative alla legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30.12.2018 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31.12.2018, è entrata in vigore il 01.01.2019 e qui di seguito vengono riportate in sintesi le principali novità

ESTENSIONE REGIME FORFETARIO

La legge di bilancio 2019 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfetario di cui alla L. 190/2014. Non viene modificata la restante disciplina del regime (ad esempio, determinazione del reddito, imposizione sostitutiva al 5% per i primi 5 anni dall’inizio dell’attività, esclusione da IVA, semplificazione degli adempimenti fiscali e contabili, riduzione dei contributi previdenziali).

Soglia di ricavi/compensi fino a 65.000,00 euro

Dall’1.1.2019, possono accedere al regime le persone fisiche con ricavi e compensi non superiori, nell’anno precedente, a 65.000,00 euro. Sono, invece, rimossi i limiti connessi al sostenimento di spese per lavoro dipendente (5.000,00 euro) e per beni strumentali (20.000,00 euro), le quali, quindi, non devono più essere computate ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime dall’1.1.2019. Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, ai fini del computo del limite di ricavi o compensi, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Possesso di partecipazioni

Non possono utilizzare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività:

  • partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR);
  • controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’im­pre­sa, arti o professioni.

Contestuale o precedente attività di lavoro dipendente

Non possono utilizzare il regime le persone fisiche la cui attività d’impresa o di lavoro autonomo sia esercitata, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali:

  • sono in corso rapporti di lavoro;
  • oppure erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

Non sussistono più limitazioni circa l’ammontare di redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti, in quanto ciò che rileva è che l’attività non sia svolta prevalentemente nei confronti dell’attuale, di eventuali altri datori di lavoro dei 2 anni precedenti, oppure di soggetti comunque agli stessi riconducibili.

Decorrenza

Le modifiche apportate al regime forfetario decorrono dall’1.1.2019. Pertanto, la nuova soglia di ricavi/compensi e le riformate cause ostative devono essere considerate in occasione del primo accesso al regime nel 2019, oppure per verificarne la permanenza per i soggetti che già lo applicavano nel 2018.

 

FLAT TAX

Viene istituita un’imposta sostitutiva pari al 20% sui redditi d’impresa e di lavoro autonomo delle persone fisiche. Il regime agevolato è condizionato:

– al rispetto di un limite di ricavi e compensi;

– all’assenza, durante la sua applicazione, di una serie di condizioni ostative.

Soglia di ricavi e compensi

Il regime è fruibile dai soggetti che hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi nell’intervallo tra 65.001,00 e 100.000,00 euro, nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione ragguagliato ad anno. In caso di esercizio contemporaneo di più attività, , si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Condizioni ostative

Le condizioni che precludono l’utilizzo del nuovo regime sono analoghe a quelle previste per il regime forfetario ex L. 190/2014:

– utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito;

– residenza fiscale all’estero;

– compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;

– esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR) o controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;

– esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.

Determinazione del reddito

Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo è determinato con i criteri ordinari.

Imposizione sostitutiva

Sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo è applicata un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali regionale e comunale e dell’IRAP, pari al 20%.

Esonero dalle ritenute d’acconto

I ricavi e i compensi non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostitu­to d’imposta. A tale fine, i contribuenti devono rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva in esame.

Adempimenti contabili e fiscali

Gli adempimenti contabili e fiscali sono quelli ordinariamente previsti dalla vigente normativa per gli esercenti arti e professioni, nonché per le persone fisiche che esercitano attività d’impresa operanti in contabilità semplificata oppure ordinaria.

Esonero dalla qualifica di sostituto d’imposta

Le persone fisiche che utilizzeranno la nuova misura non saranno tenute ad operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III del DPR 600/73 in qualità di sostituto d’imposta, pur restando obbligate ad indicare, nella dichiarazione dei redditi, il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.

Esclusione da IVA

Per i soggetti che applicheranno il nuovo regime opererà l’esonero dall’IVA e dai relativi adempimenti, secondo le medesime disposizioni previste per il regime forfetario. Conseguentemente, non vi è addebito dell’IVA a titolo di rivalsa, né detrazione di quella assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.

Fatturazione elettronica

A differenza del regime forfetario, l’applicazione del regime di favore in esame non esonera dall’obbligo di fatturazione elettronicaprevisto dal DLgs. 5.8.2015 n. 127.

Decorrenza

Il regime sarà operativo a decorrere dall’1.1.2020.

DEFINIZIONE DEI RUOLI DA OMESSO VERSAMENTO

Viene introdotta una sanatoria dei ruoli derivanti da omesso versamento di imposte e contributi dichiarati.

La definizione è circoscritta ai carichi trasmessi agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2017, derivanti da tributi dichiarati e non versati emergenti dalla liquidazione automatica della dichiarazione.

Solo i ruoli beneficiano della sanatoria, pertanto sono esclusi gli avvisi bonari successivi alla liquidazione della dichiarazione, salvo che il ruolo sia stato già formato e consegnato entro il 31.12.2017.

Deve trattarsi di debiti di persone fisiche che presentano un indice ISEE su base familiare non superiore a 20.000,00 euro. Sono di conseguenza esclusi i debiti delle società, di persone o di capitali, e di altri enti, non trattandosi di persone fisiche.

Devono inoltre essere debiti diversi da quelli dell’art. 4 del DL 119/2018 (che prevede l’annullamento di diritto dei carichi sino a 1.000,00 euro del periodo 2000-2010).

Ambito applicativo

La legge parla espressamente di omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali scaturenti dalle attività di liquidazione automatica delle dichiarazioni stesse. Sembra pertanto si possa trattare solo di imposte sui redditi, IVA, IRAP e imposte sostitutive.

Sono quindi esclusi dalla definizione in esame gli importi che:

– derivano da atti impositivi, quali avvisi di accertamento, di liquidazione, di recupero del credito d’imposta;

– emergono dal controllo formale della dichiarazione, come le spese detraibili e gli oneri deducibili dal reddito complessivo non adeguatamente documentati.

Rientrano anche i contributi dovuti dagli iscritti alle Casse professionali o alle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS (es. Gestione Artigiani e Commercianti e Gestione separata ex L. 335/95), con esclusione di quelli richiesti con accertamento.

Stralcio del debito a titolo di capitale

Lo stralcio del debito si applica a chi ha un ISEE del nucleo familiare non superiore a 20.000,00 euro e consente di pagare la cartella di pagamento con stralcio intero di sanzioni e interessi di mora (art. 30 del DPR 602/73), corrispondendo:

  • il 16% dell’imposta e altri interessi, se l’ISEE è fino a 8.500,00 euro;
  • il 20% dell’imposta e altri interessi, se l’ISEE è superiore a 8.500,00 euro e fino a 12.500,00 euro;
  • il 35% dell’imposta e altri interessi, se l’ISEE è superiore a 12.500,00 euro e fino a 20.000,00 euro.

E’ dovuto l’aggio di riscossione parametrato alle somme da corrispondere al netto dello stralcio. Gli “altri interessi”, a livello generale, dovrebbero essere non quelli di mora bensì quelli contestati nella cartella di pagamento ma relativi alla fase antecedente al ruolo.

Termini e adempimenti

La procedura inizia con l’apposita domanda all’Agente della riscossione da presentare, entro il 30.4.2019, a cura del debitore, in cui si manifesta la volontà di definire e si indicano i carichi che possono rientrare nella sanatoria (la definizione può essere quindi parziale).

Entro il 31.10.2019, Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica la liquidazione degli importi dovuti, oppure il diniego qualora le somme indicate dal contribuente nell’istanza non rientrino nella definizione (esempio, carichi non derivanti da omessi versamenti).

L’invio della domanda ha gli stessi effetti dell’istanza di rottamazione dei ruoli: tra l’altro, non possono essere proseguite le azioni esecutive, né adottate misure cautelari come fermi e ipoteche.

Controllo sull’indice ISEE

Nei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla correttezza dei dati autodichiarati, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate, effettua un controllo sui medesimi. Il controllo può essere effettuato sino al 31.12.2024.

Versamenti

Gli importi dovuti sono corrisposti in base alle seguenti rate:

  • 35% con scadenza 30.11.2019;
  • 20% con scadenza 31.3.2020;
  • 15% con scadenza il 31.7.2020;
  • 15% con scadenza il 31.3.2021;
  • 15% con scadenza il 31.7.2021.

A decorrere dall’1.12.2019 si applicano gli interessi di rateizzazione al tasso del 2% annuo.

Rimane ferma la possibilità di pagare in unica soluzione entro il 30.11.2019.

Il mancato, tardivo, oppure insufficiente pagamento comporta la revoca di diritto della definizione, con riemersione del residuo debito a titolo di imposta, sanzioni e interessi di mora. Tuttavia, un ritardo contenuto nei 5 giorni non ha effetti pregiudizievoli.

Implicazioni con la c.d. “rottamazione dei ruoli”

L’istanza può essere presentata anche dai contribuenti che, avendo presentato domanda per le pregresse rottamazioni dei ruoli non hanno poi eseguito i pagamenti, o sono decaduti dalla rottamazione per avere pagato tardivamente o in misura insufficiente le rate.

Quanto corrisposto a seguito della rottamazione dei ruoli è considerato un acconto ai fini della definizione in esame, ma in nessun caso si ha il diritto alla restituzione di quanto già corrisposto.

Conversione della domanda in rottamazione dei ruoli

Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, riscontrato il difetto dei requisiti per fruire della definizione prevista dalla legge di bilancio 2019, opponga il diniego, i debiti, in costanza dei requisiti di legge, sono automaticamente inclusi nella rottamazione dei ruoli di cui all’art. 3 del DL 119/2018, con stralcio di soli sanzioni e interessi di mora (e obbligo di pagamento per intero delle imposte, a prescindere dall’ISEE).

Le somme potranno essere versate in 17 rate:

– la prima, pari al 30%, con scadenza il 30.11.2019;

– le restanti 16, pari ciascuna al 4,375%, con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2020 e fino al 2027; sono dovuti gli interessi al 2% annuo a decorrere dall’1.12.2019.

 FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI CONFRONTI DEI CONSUMATORI FINALI

Viene previsto che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali siano rese disponibili mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate soltanto su richiesta degli stessi soggetti.

La disposizione, che modifica l’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, è volta a garantire il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.

RIPORTO DELLE PERDITE FISCALI PER I SOGGETTI IRPEF

Viene modificato il regime fiscale delle perdite dei soggetti IRPEF (art. 8 del TUIR):

– equiparando il trattamento fiscale delle perdite d’impresa in contabilità semplificata e ordinaria, con la conseguente previsione di scomputo delle perdite dal solo reddito d’impresa;

– introducendo il principio in base al quale le eccedenze sono portate a riduzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi limitatamente all’80% di questi ultimi, per l’intero importo che trova capienza in essi, senza limitazioni temporali (le “perdite di periodo” continuano, invece, ad essere portate in compensazione con eventuali ulteriori redditi d’impresa conseguiti dal soggetto IRPEF nel medesimo periodo, senza che si applichi il limite dell’80%).

Decorrenza

Le modifiche operano con effetto dal periodo d’imposta 2018.

 ESTROMISSIONE DELL’IMMOBILE DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE

Viene riaperta la disciplina dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’im­pren­­ditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella “privata” della persona con un’imposizione ridotta.

Imprenditori ammessi all’agevolazione

Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori individuali che risultano in attività:

– sia alla data del 31.10.2018 (data alla quale gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall’imprenditore);

– sia alla data dell’1.1.2019 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromi­ssione).

L’agevolazione non compete, invece, all’imprenditore individuale che, pur rivestendo tale qualifica alla data del 31.10.2018, abbia cessato la propria attività d’impre­sa prima dell’1.1.2019.

Immobili oggetto dell’agevolazione

L’estromissione agevolata può indistintamente riguardare gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Non possono, invece, essere estromessi in modo agevolato né gli immobili “merce”, né gli immobili che, pur se appartenenti all’impresa, non sono strumentali.

Imposta sostitutiva dell’8%

Il regime agevolativo in esame prevede:

– l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione (pari alla differenza tra il valore di mercato dell’immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto) ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari all’8%;

– la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.

Adempimenti

Per le estromissioni perfezionate ai sensi della legge di bilancio 2019:

– l’operazione deve avvenire tra l’1.1.2019 e il 31.5.2019, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);

– gli effetti dell’estromissione retroagiscono all’1.1.2019;

L’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2019 e per il rimanente 40% entro il 16.6.2020.

 RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA

Viene riaperta la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa, che consente di iscrivere nell’attivo patrimoniale maggiori valori in relazione a tali beni dietro il versamento di un’imposta sostitutiva.

Possono beneficiare della misura in commento, di fatto, tutti i soggetti operanti in regime di impresa come società di capitali, enti commerciali, società di persone commerciali, imprenditori individuali, stabili organizzazioni di soggetti non residenti, ecc.

Per le società di persone e gli imprenditori individuali, la rivalutazione è possibile anche se viene adottata la contabilità semplificata.

Sono rivalutabili i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2017.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2017 (bilancio al 31.12.2018, per i soggetti “solari”).

Possono essere rivalutati i beni materiali e immateriali, con esclusione dei beni “merce”, nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.

I maggiori valori sono riconosciuti con il pagamento di un’imposta sostitutiva pari:

– al 16%, per i beni ammortizzabili;

– al 12%, per i beni non ammortizzabili.

L’imposta sostitutiva è versata in un’unica soluzione, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (trattasi, per i soggetti “solari”, del termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per il periodo d’imposta 2018).

Decorrenza degli effetti fiscali

Gli effetti della rivalutazione decorrono:

– dal terzo esercizio successivo (dal 2021, per i soggetti “solari”), in termini generali;

– dall’inizio del quarto esercizio successivo (dall’1.1.2022, per i soggetti “solari”), per le plusvalenze e le minusvalenze.

 IPER AMMORTAMENTO – PROROGA CON MODIFICHE

La maggiorazione di cui all’art. 1 co. 9 della L. 232/2016 (c.d. “iper-ammor­tamenti”) viene prorogata in relazione agli investimenti effettuati entro il 31.12.2019, ovvero entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019:

– l’ordine risulti accettato dal venditore;

– sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Nuova misura della maggiorazione

La nuova versione dell’iper-ammortamento prevede che la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applichi con le seguenti misure:

  • 170%, per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100%, per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • 50%, per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.

Maggiorazione relativa ai beni immateriali

È prorogata per lo stesso periodo anche la correlata maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni immateriali. Inoltre, viene ampliato l’ambito di applicazione di tale maggiorazione, includendo anche i costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloud­computing, a beni immateriali di cui all’Allegato B della L. 232/2016.

Viene abrogata invece la misura relativa al super ammortamento al 130 %.

 ABROGAZIONE ACE

È stata abrogata l’ACE (art. 1 del DL 201/2011), agevolazione che consentiva di portare in deduzione dal reddito d’impresa una quota dello stesso proporzionale agli incrementi netti di patrimonio registrati rispetto alla dotazione esistente al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2010.

L’agevolazione esplica ancora efficacia per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2018, seppure con un coefficiente ulteriormente ridotto all’1,5%, rispetto a quello dell’1,6% applicato per il periodo d’imposta precedente. Dal 2019 l’agevolazione è, invece, soppressa.

 

AUMENTO DELLA PERCENTUALE DI DEDUCIBILITA’ IRPEF/IRES DELL’IMU

Viene aumentata dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, ai fini IRPEF e IRES, dell’IMU relativa agli immobili strumentali.

 RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E DEI TERRENI

Viene riaperta la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni, de­tenuti al di fuori del regime di impresa.

Sarà quindi consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli ed edificabili) posseduti alla data dell’1.1.2019.

si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore di perizia delle partecipazioni non quotate o dei terreni, mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva su tale valore.

Incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva

Viene previsto che sul valore della perizia di stima si applica:

– l’aliquota dell’11%, per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano qualificate ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. c) del TUIR alla data dell’1.1.2019;

– l’aliquota del 10%, per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano non qualificate ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. c-bis) del TUIR alla data dell’1.1.2019;

– l’aliquota del 10%, per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili) ai fini delle plusvalenze disciplinate dall’art. 67 del TUIR.

 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI COMPENSI DELL’ATTIVITA’ DI LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI

Viene istituita un’imposta sostitutiva, pari al 15%, sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni.

Ambito soggettivo

La misura è riservata ai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che svolgono l’attività di lezioni private e ripetizioni.

I dipendenti pubblici che svolgono l’attività di insegnamento a titolo privato comunicano all’amministrazione di appartenenza l’esercizio di attività extra-professionale didattica, ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompatibilità.

Imposizione sostitutiva

I compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni sono tassati con un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%, versata entro i medesimi termini dell’IRPEF.

Decorrenza

Il regime è operativo a decorrere dall’1.1.2019, ma un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dovrà stabilire le modalità per l’esercizio dell’opzione per la tassazione ordinaria, nonché del versamento dell’acconto e del saldo dell’imposta sostitutiva.