Con il Decreto legge del 11 novembre 2021 n. 157 (pubblicato in G.U. del 11.11.2021 n. 269), sono state introdotte misure urgenti per il contrasto alle frodi nelle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi.

Il decreto è entrato in vigore oggi 12.11.2021, le novità ed i vincoli stringenti introdotti, esplicano i propri effetti per tutti gli interventi non ancora iniziati e per quelli in corso per i quali non si sia concretizzato lo sconto in fattura o la cessione del credito attraverso la trasmissione telematica della apposita “Istanza di comunicazione opzione per interventi edilizi e superbonus”.

Si espongono di seguite le novità introdotte dal decreto:

INTRODUZIONE DELLA ASSEVERAZIONE SULLA CONGRUITA’ DEI COSTI E DEL VISTO DI CONFORMITA’ PER INTERVENTI DIVERSI DAL SUPERBONUS 110%

Il decreto ha esteso l’obbligo di asseverazione della congruità dei costi e del il visto di conformità, anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al “superbonus al 110%” (di cui al comma 2 dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). In altri termini, l’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito per interventi di ristrutturazione edilizia, di riqualificazione energetica, ripristino delle facciate, interventi sismici, installazione impianti fotovoltaici e installazione di colonnine di ricariche, per i quali non è riconosciuto il superbonus, potrà avvenire solo in presenza di asseverazione della congruità della spesa nonché del visto di conformità.

INTRODUZIONE DI CONTROLLI A SEGUITO DELL’INVIO DELLA COMUNICAZIONE DI SCONTO/CESSIONE

L’Agenzia delle entrate può sospendere (entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito) e per un periodo non superiore a 30 giornil’efficacia di comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura che presentano particolari profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

  • Alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • Ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • Ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni

INTRODUZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA’ PER SUPERBONUS 110% ANCHE PER L’UTILIZZO DELLA DETRAZIONE NELLA PROPRIA DICHIARAZIONE

Prima dell’introduzione del decreto in commento, il visto era richiesto solo nel caso di opzione, in luogo della fruizione diretta del Superbonus 110%, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Con il nuovo decreto, il visto di conformità è necessario anche per portare in detrazione il credito nella propria dichiarazione dei redditi.

L’obbligo del visto di conformità non sussiste solamente se:

  • La dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate,
  • La dichiarazione è presentata tramite il sostituto d’imposta (datore di lavoro) che presta l’assistenza fiscale.

CRITICITA’ CONNESSE ALL’INTRODUZIONE DEL DECRETO:

  1. Non è fornita alcuna informazione circa la decorrenza della norma, che allo stato attuale coinvolge tutti gli interventi per quali non si è formalmente concretizzata la cessione del credito o lo sconto in fattura attraverso l’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
  2. L’asseverazione sulla congruità delle spese sostenute deve sottostare ad apposito decreto del Ministero della Transizione Ecologica “da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Legge”. Ciò significa che senza il citato decreto non è materialmente possibile il rilascio delle asseverazioni.
  3. Il rilascio del visto di conformità per interventi diversi da superbonus 110%, richiede la pubblicazione di specifiche linee guida da parte degli organismi preposti, ad oggi non disponibili;
  4. L’asseverazione ed il visto di conformità devono essere rilasciati anche per interventi in corso o già conclusi per i quali non è ancora avvenuta la comunicazione di sconto o di cessione all’Agenzia delle Entrate. La verifica a posteriori della documentazione determina la conseguente sospensione di ogni procedimento con conseguente allungamento dei tempi;
  5. I nuovi obblighi introdotti dal decreto hanno determinato la necessità di aggiornare la modulistica ed il software utilizzati per la trasmissione telematica delle comunicazioni di cessione del credito e dello sconto in fattura (anche per interventi relativi a superbonus 110%). L’Agenzia delle Entrate sul proprio sito ha comunicato che “A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 157/2021 (pubblicato nella G.U. n. 269 dell’11 novembre 2021), la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni (cessione e sconto in fattura), relative alle detrazioni per lavori edilizi, non è al momento disponibile, in quanto sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle nuove disposizioni normative.” Non è dunque materialmente possibile effettuare alcuna trasmissione telematica di comunicazioni già predisposte (anche per superbonus 110%).
  6. La bozza della “legge di bilancio per il 2022” prevede oggi la riduzione della detrazione per interventi di ripristino della facciata dall’attuale 90% al 60%. L’introduzione del decreto introduce obblighi e limitazioni che rischiano impedire ai contribuenti di usufruire della maggiore detrazione essendo in prossimità della fine d’anno.
  7. Obbligo di nomina delle due nuove figure fino ad oggi presenti solo per superbonus 110%, con conseguenti maggiori oneri (con particolare criticità in presenza di condomini, per i quali è necessaria una nuova delibera assembleare in considerazione delle mutate condizioni).
  8. Rischio contenzioso tra contribuenti committenti e imprese appaltate circa i tempi e modalità di applicazione dello sconto in fattura o di cessione del credito.