L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in versione definitiva sul proprio sito, il nuovo modello di certificazione unica 2019 con le relative istruzioni e specifiche tecniche.

Il modello dovrà essere trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo, mentre  dovrà essere consegnato o trasmesso con modalità elettronica ai sostituiti  entro il 1° aprile (in quanto il 31 marzo cade di domenica). Rimane altresì fissa la scadenza del 31 ottobre per l’invio all’Amministrazione finanziaria delle Cu contenenti solo redditi esenti o quelli per i quali non è possibile utilizzare la dichiarazione precompilata (ad esempio, reddito di lavoro autonomo professionale, provvigioni eccetera).

Le novità riguardano:

La nuova sezione “Particolari Tipologie di redditi”. Il sostituto dovrà distintamente esporre alcune tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, tra i quali i redditi da co.co.co. in particolare alcune categorie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1 del Tuir (rendite erogate dai fondi pensione soggette a tassazione ordinaria, compensi dei co.co.co, compensi intramoenia dei medici del Ssn, gettoni di presenza corrisposti dallo Stato per pubbliche funzioni, indennità membri del Parlamento, assegni periodici eccetera) devono essere codificate nella nuova sezione della Cu ordinaria con indicazione dei relativi importi (punti da 741 a 746).

Un’altra importante novità del modello riguarda le retribuzioni in natura o fringe benefit, che fino allo scorso anno trovavano spazio nelle annotazioni con lo specifico codice AH, ma che da quest’anno devono essere indicate all’interno del modello e in particolare nel nuovo campo 479 della Cu (e non più nelle annotazioni). Come di consueto, le istruzioni ministeriali precisano che il campo dovrà sempre essere compilato indipendentemente dall’ammontare dei fringe benefits e dall’eventuale superamento della soglia di esenzione di 258,23 euro, oltre la quale le retribuzioni in natura diventano integralmente assoggettabili a tassazione ordinaria.

Nella sezione relativa assistenza fiscale prestata nel 2018 sui redditi 2017 scompare il contributo di solidarietà sui redditi eccedenti i 300mila euro, in quanto abrogato dal periodo d’imposta 2016.

La sezione relativa al premio di risultato, è stata integrata di un nuovo campo (580) in cui il datore di lavoro dovrà specificare l’ammontare delle “erogazioni in natura” ex comma 3 dell’articolo 51 del Tuir corrisposte in sostituzione del premio monetario (non assoggettate ad imposta e quindi già incluse nel punto 573 se non eccedenti la soglia dei 258 euro, o tassate ordinariamente se di importo superiore).

Nel nuovo modello dovrà essere indicato il credito d’imposta Ape riconosciuto dall’Inps sulle rate di pensioni di soggetti che hanno in precedenza percepito l’anticipo pensionistico ex legge n. 232/2016, pari al 50% dell’onere sostenuto a titolo di interessi sul finanziamento e premi assicurativi per rischio premorienza. In particolare nel campo 479 l’Inps indicherà l’importo che ha trovato capienza nell’imposta, mentre nel campo 480 l’importo oggetto di rimborso per incapienza dell’imposta netta.