Proseguiamo con le novità più significative in materia fiscale relative alla legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30.12.2018 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31.12.2018, è entrata in vigore il 01.01.2019 e qui di seguito vengono riportate in sintesi le principali novità.

CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI

Con riferimento alla cedolare secca sulle locazioni:

– viene estesa l’applicabilità dell’imposta sostitutiva ad alcune locazioni di immobili commerciali;

– viene modificata la misura dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta dal 2021.

Cedolare secca e immobili commerciali

La cedolare secca potrà trovare applicazione anche ai contratti di locazione, stipulati nel 2019, aventi ad oggetto immobili:

– classificati catastalmente nella categoria catastale C/1 (“Negozi o botteghe”);

– di superficie non superiore a 600 metri quadrati.

Nel computo dei 600 metri quadrati che costituiscono il limite per l’applicabilità della cedolare secca non vanno computate le pertinenze che, però, accedono anche esse all’imposta sostitutiva se locate congiuntamente all’immobile principale.

Anche la “nuova” cedolare secca sulle locazioni commerciali in esame trova applicazione ai soli contratti:

stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o pro­fessio­ni;

– produttivi di redditi fondiari.

Contratti stipulati nell’anno 2019

La “nuova” cedolare secca sulle locazioni commerciali trova applicazione solo ai contratti stipulati nel 2019 (cioè stipulati dall’1.1.2019 al 31.12.2019). Non si tratta, quindi, di una misura “a regime”, ma operante solo per contratti stipulati nel 2019. Tuttavia, si ritiene che, anche se limitata ai contratti stipulati nel 2019, la cedolare si estenda a tutta la durata contrattuale di tali locazioni.

Invece, la cedolare secca non potrà applicarsi ad alcun contratto di locazione di immobili commerciali già in corso nel 2018. Anzi, a scopo antielusivo viene precisato che non possono accedere all’imposta sostitutiva i contratti stipulati nel 2019 ove, alla data del 15.10.2018, risultasse in corso un contratto non scaduto tra i me­desimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale.

Aliquota

La cedolare secca si applica agli immobili commerciali C/1 sopra individuati, secondo la disciplina recata dall’art. 3 del DLgs. 23/2011, con aliquota del 21%. La base imponibile è costituita dall’intero canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019.

Modifica della misura dell’acconto

Viene modificata la misura dell’acconto della cedolare secca applicabile a partire dal 2021, che viene elevata al 100%, mentre rimane invariata la percentuale del 95% per il 2019 e per il 2020.

La misura in questione non riguarda le sole locazioni di immobili commerciali, ma più in generale l’imposta dovuta su tutti i corrispettivi assoggettati alla cedolare secca.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI – PROROGA DETRAZIONI

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2019 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2019.

Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi (ad esem­pio la sostituzione degli infissi) l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.

 INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO – PROROGA DETRAZIONE

Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2019, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.

 

PROROGA DEL C.D. BONUS MOBILI

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2019, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).

A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2018.

 PROROGA DEL C.D. BONUS VERDE

È possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 36% anche per le spese documentate e sostenute nel 2019 relative agli interventi riguardanti:

– la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

– La realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.