Con la pubblicazione sulla G.U. 23.10.2018, n. 247, è entrato in vigore dal 24.10.2018, il DL n. 119/2018, contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”.

Tra le novità previste si segnala:

– l’estinzione dei debiti fino a mille Euro;
– la definizione agevolata dei PVC / avvisi di accertamento;
– la definizione dei carichi affidati all’Agente della Riscossione (“rottamazione-ter”);    – la definizione agevolata delle liti pendenti;

Estinzione dei debiti fino a mille Euro

Il decreto dispone l’annullamento automatico in data 31.12.2018 dei debiti di importo residuo, al 24.10.2018, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2010, ancorché riferiti a cartelle oggetto della rottamazione.

Definizione agevolata dei PVC/Avvisi di accertamento

Il decreto  ha introdotto la definizione dei PVC (Processi Verbali di Constatazione) consegnati entro il 24.10.2018. La definizione richiede la presentazione di un’apposita dichiarazione al fine di regolarizzare le violazioni constatate in materia di IRES / IRPEF e addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA.
La definizione riguarda solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora
notificato l’avviso di accertamento o ricevuto l’invito al contraddittorio. La definizione di quanto risultante dal PVC deve risultare da apposita dichiarazione integrativa comprendente tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d’imposta. Il versamento deve essere effettuato entro il 31.05.2019 senza applicazione delle sanzioni e degli interessi.

È prevista infine la definizione agevolata degli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione e degli atti di recupero notificati entro il 24.10.2018 non impugnati e ancora impugnabili a tale data. La definizione richiede il pagamento delle somme dovute per le sole imposte, senza sanzioni e interessi o eventuali accessori.

Definizione dei carichi affidati all’Agente della Riscossione (“rottamazione-ter”) 

Con il DL. 119/2018 sono stati riaperti i termini per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017. La “Rottamazione-ter” prevede
la possibilità di estinguere il debito in essere con l’Agenzia delle Riscossione, pagando solo le somme a titolo di imposta senza sanzioni e interessi. Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante apposita dichiarazione da effettuare entro il 30.04.2019. Entro il successivo 30.06.2019, l’Agente della riscossione comunicherà al debitore quanto dovuto ai fini della definizione, l’importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.

Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato in unica soluzione o in un massimo di 10 rate consecutive di pari importo con scadenza 31.7 e il 30.11 di ogni anno, maggiorate di interessi al tasso legale del 2%.

A seguito della presentazione della domanda di definizione  sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza, nonché, fino alla scadenza della prima / unica rata della definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (al 31.7.2019 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non sono accordate nuove dilazioni ex art. 19, DPR n. 602/73). La sospensione opera fino alla scadenza della prima / unica rata delle somme dovute.
l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate.

Definizione agevolata delle liti pendenti

Nei confronti dei soggetti che hanno aderito alle precedenti definizioni agevolate e  che siano in regola con il pagamento delle rate già scadute al 7.12.2018,  è previsto il differimento automatico dell’importo residuo ancora dovuto, in 10 rate consecutive di pari ammontare con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ogni anno. In particolare possono beneficiare di tale misura i soggetti che hanno usufruito:
– della (ri)ammissione alla definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016;
– della c.d. “rottamazione-bis”, ossia della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dall’01.01 al 30.9.2017.