Il DL n. 18/2020 “Decreto Cura Italia” ha previsto la corresponsione di una indennità a favore di determinate categorie di soggetti la cui attività sta risentendo dell’emergenza “coronavirus”, mediante la presentazione di un’apposita domanda all’INPS, utilizzando i relativi servizi telematici.
A tal fine l’Istituto, con propria circolare 30.3.2020, n. 49 ha fornito le necessarie istruzioni ed i dovuti chiarimenti che vengono di seguito esaminati:

INDENNITÀ PROFESSIONISTI / CO.CO.CO

Il contributo di 600 euro  per il mese di marzo spetta:

– ai professionisti con partita iva attiva al 23.02.2020 iscritti alla gestione separata INPSSono inclusi anche i soci degli studi associati; 

– soggetti titolari di rapporti di co.co.co. “attivi” alla medesima data.

SONO ESCLUSI:

– professionisti iscritti agli ordini professionali (commercialisti, geometri, architetti, notai, avvocati ecc.) la cui contribuzione non è gestita dall’INPS. Per quest’ultimi sono previste disposizioni specifiche e l’erogazione del contributo avviene attraverso le rispettive casse professionali, previa presentazione di apposita domanda;

– i titolari di trattamenti pensionistici.

INDENNITÀ ARTIGIANI / COMMERCIANTI/COLTIVATORI DIRETTI/ IAP

Il contributo di 600 euro per il mese di marzo spetta:

– agli artigiani, ai commercianti, ai coltivatori diretti, ai coloni e mezzadri iscritti nelle rispettive Gestioni;

L’indennità spetta in particolare ai titolari di ditte individuali, ai soci di società di persone; ai soci lavoranti di società di capitali iscritti alla gestione INPS commercianti o artigiani. L’indennità è riconosciuta ai singoli soci e non è attribuibile alla società

l’indennità spetta anche ai  Collaboratori dell’impra familiare nonché i Cadiuvanti dell’imprenditore senza reddito iscritti alla gestione INPS artigiani o commercianti.

Il beneficio è riconosciuto anche agli agenti / rappresentati di commercio nonostante siano iscritti all’Enasarco, come affermato dal MEF nelle FAQ pubblicate sul relativo sito Internet.

SONO ESCLUSI:

– i titolari di trattamenti pensionistici.

INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO E STABILIMENTI TERMALI

L’indennità è riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che:

  • hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 – 17.3.2020.
  • al 17.3.2020 non hanno in essere un rapporto di lavoro dipendente,
  • non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto.

INDENNITÀ LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO

L’indennità in esame è riconosciuta agli operai agricoli a tempo determinato non titolari di trattamento pensionistico diretto, che nel 2019 hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo. Tra i beneficiari rientrano anche le “figure equiparate” ex art. 8, Legge n. 334/68, ossia: piccoli coloni e compartecipanti familiari.

CARATTERISTICHE COMUNI DELLE INDENNITÀ

L’indennità in esame spetta a tutti soggetti in possesso dei requisiti previsti, a prescindere dal fatto che l’esercizio dell’attività sia stato o meno sospeso per effetto del DPCM 22.3.2020.

L’indennità è pari a 600 euro ed è riconosciuta per il mese di marzo;

Non concorre alla formazione del reddito (non è tassato);

Non spettano ai percettori di reddito di cittadinanza.