Con il provvedimento n.73203 pubblicato il 4 aprile 2018, l’Agenzia delle Entrate ha individuato i mezzi di pagamento idonei ai fini della detrazione IVA ed alla deducibilità della spesa ai sensi del TUIR, relativa alle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione.

Si ricorda che l’art. 1 comma 923 della legge di bilancio 2018 ha introdotto, a partire dal 1° luglio 2018, alcune limitazioni alla detraibilità dell’IVA relativa all’acquisto di carburanti e lubrificanti dedicati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, subordinandola all’utilizzo di forme di pagamento qualificato.

In particolare, in base all’art. 19-bis1, comma 1, lettera d) del DPR 633/72 nella nuova versione, la detrazione IVA è consentiva a condizione che la prestazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari (soggetti all’obbligo di comunicazione ex art. 7, comma 6 del DPR 605/73, o da “altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”.

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento in commento, ritiene idonei a provare le seguenti modalità di pagamento:

  • Gli assegni, bancari e postali (anche circolari), vaglia cambiari e postali;
  • I mezzi di pagamento elettronici tra cui il sopra detto provvedimento elenca a titolo esemplificativo, l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale, il bollettino postale;
  • Le carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente;
  • i sistemi, comunque denominati, di carte(ricaricabili o meno), nonché di buoni, che consentono al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA, quando la cessione/ricarica, documentata dalla fattura elettronica di cui all’art. 1, comma 917, della legge n. 205 del 2017, sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati

Il richiamato provvedimento specifica inoltre che tali disposizioni troveranno applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione, come accade, ad esempio, per le carte utilizzate nei contratti c.d. di “netting”, laddove il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera (il provvedimento richiama, a tale proposito, le circolari nn. 205/1998 e 42/2012).

In definitiva, come specificato dal comunicato diffuso insieme al provvedimento, sia ai fini della detraibilità IVA che della deducibilità della spesa, l’acquisto di carburanti e lubrificanti può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti diversi dal contante. L’obbligo di pagamento degli acquisti con le modalità sopra specificate entrerà in vigore per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2018 e riguarda solo i soggetti titolari di partita IVA, al fine di poter detrarre l’imposta e dedurre le spese derivanti dall’acquisto.

Si rammenta infine che al fine di documentare l’acquisto di carburante, dal 1° luglio 2018 gli operatori del settore saranno obbligati ad emettere fattura elettronica nei confronti dei soggetti IVA. L’argomento sarà oggetto di un prossimo approfondimento.