Nell’ambito del DL. n. 50/2017 il Legislatore ha apportato alcune modifiche al regime fiscale applicabile ai redditi derivanti dalla locazione breve di immobili ad uso abitativo da parte di persone fisiche “privati” ed ha introdotto alcuni adempimenti a carico degli intermediari che intervengono nei contratti di locazione brevi.

Nel DL. n. 50/2017 è stato chiarito che per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online (ad esempio Airbnb, Booking).

Dal 1° giugno 2017 ai redditi derivanti da questo tipo di contratti si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all’art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 con aliquota del 21% in caso di opzione.

Di conseguenza il contribuente che senza l’intervento di un intermediario, stipuli un contratto di locazione breve, potrà scegliere, per questo tipo di reddito, se assoggettarlo all’IRPEF ordinaria oppure alla cedolare secca con aliquota del 21%.

Il DL. n. 50/2017 ha introdotto anche nuovi obblighi in capo agli intermediari che intervengono nella stipula/gestione dei contratti di locazione breve.

I soggetti esercenti l’attività di intermediazione immobiliare, anche tramite la gestione di portali online che mettono solo in contatto le persone in cerca di un immobile da locare, sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite a decorrere dal 01.06.2017.

Gli intermediari invece che, oltre a mettere in contatto le persone, incassano, per loro conto, i canoni/corrispettivi relativi ai suddetti contratti, devono operare una ritenuta alla fonte del 21%. Tale ritenuta:

  • in caso di opzione per la cedolare secca da parte del locatore, è considerata effettuata a titolo di imposta sostitutiva;
  • qualora il locatore non eserciti l’opzione per la cedolare si considera effettuata a titolo di acconto dell’IRPEF.

Quanto trattenuto dall’intermediario immobiliare dovrà essere:

  • versato con il Mod. F24 entro il 16 del mese successivo;
  • oggetto di certificazione da rilasciare al locatore.