L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito la bozza del modello e le relative istruzioni  per la comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva, la cui prima scadenza è fissata il prossimo 31 maggio 2017.

Il nuovo adempimento, introdotto con  D.L. 193/2016,  prevede che i soggetti passivi IVA devono comunicare telematicamente i dati relativi alle liquidazioni trimestrali ai fini IVA entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre. Le istruzioni precisano che la comunicazione deve essere trasmessa indipendentemente dall’esito della liquidazione;  la comunicazione deve essere trasmessa sia se dalla liquidazione emerge un debito sia se emerge un credito.

Sono  esentati dal nuovo adempimento i soli contribuenti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva (come ad esempio coloro che fanno solo operazioni esenti, i forfetari e i produttori agricoli minori, i contribuenti che operano sotto il controllo della Siae, compresi gli enti non profit che si avvalgono della legge 398 del 1991 ). L’esonero dall’invio della comunicazione decade qualora nel mese o nel trimestre, tali soggetti abbiano effettuato operazioni imponibili e soggette a reverse charge (tale è il caso di acquisti intracomunitari, interventi di manutenzione su beni ex art. 17 comma 1 lettera a ter ecc.). 

Dal modello in bozza emergono alcune particolarità:

  • Il quadro VP contiene i dati relativi alla liquidazione IVA, non sono richieste ulteriori informazioni al di fuori della medesima;
  • I soggetti con liquidazione mensile dell’IVA devono inviare un unica comunicazione contenente tre distinti moduli relativi alle singole mensilità (ad esempio per il primo trimestre un modulo  per gennaio, uno per febbraio ed uno per marzo);
  • I soggetti con liquidazione trimestrale dell’IVA devono inviare una comunicazione contenete la liquidazione relativa al trimestre di riferimento;
  • Le comunicazioni periodiche sono sempre quattro per ogni soggetto;
  • In presenza di contabilità separate deve esse presentata un’unica comunicazione contenente più liquidazioni quante sono le contabilità separate (due contabilità separate:  due moduli per coloro che adottano la liquidazione trimestrale iva, sei moduli per coloro che adottano la liquidazione trimestrale. In caso di due contabilità di cui una con liquidazione mensile ed una con contabilità trimestrale, dovranno essere compilati quattro moduli).

Il nuovo adempimento si accompagna all’ulteriore obbligo  di invio dei dati delle fatture con cadenza trimestrale introdotto anch’esso con  Dl 193/2016. Con il decreto Milleproroghe (Dl 244/2016), è  stato previsto, solo per l’anno corrente, che l’invio dei dati delle fatture avvenga con cadenza semestrale, anziché trimestrale (dal 2018, l’invio dei dati delle fatture avverrà con le medesime scadenze previste per l’invio delle liquidazioni trimestrali IVA).

Riepilogo degli adempimenti:

31 maggio 2017

  • Trasmissione liquidazione IVA I trimestre (gennaio, febbraio, marzo per contribuenti mensili);

18 settembre 2017 (essendo il 16 settembre di sabato)     

  • Trasmissione liquidazione IVA II trimestre (aprile, maggio, giugno per contribuenti mensili);
  • Trasmissione dati relativi alle fatture emesse e ricevute registrate nel I semestre;

30 novembre 2017

  • Trasmissione liquidazione IVA III trimestre (luglio, agosto settembre per contribuenti mensili);

28 febbraio 2018

  • Trasmissione liquidazione IVA IV trimestre (ottobre, novembre dicembre per contribuenti mensili);
  • Trasmissione dati relativi alle fatture emesse e ricevute registrate nel I semestre;