Nella giorni scorsi è stato approvato in via definitiva il Decreto Milleproroghe, che reso definitive le modalità ed i termini per i nuovi adempimenti a carico di tutti i titolari di Partita Iva.

A decorrere dall’anno 2017 è stato introdotto:

  1. L’obbligo di trasmissione trimestrale di tutte le fatture emesse e ricevute;
  2. l’introduzione dell’obbligo trimestrale di invio dei dati relativi alle liquidazioni IVA periodiche;
  1. TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE

Dal 01 gennaio 2017 è prevista la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute.

Soggetti esonerati:

  • gli agricoltori operanti nei territori situati ad un altitudine superiore a 700 mt. dal livello del mare;
  • i contribuenti minimi;
  • i contribuenti che hanno aderito al regime forfettario.

L’Agenzia delle Entrate con circolare 1/E del 7 febbraio 2017 ha previsto che dovranno essere comunicate tutte le fatture emesse e ricevute, comprese le fatture annotate nei corrispettivi e senza nessuna eccezione per le fatture di piccolo importo. Gli unici dati che non dovranno essere trasmessi solo quelli relative alle fatture elettroniche e le cosiddette “schede carburanti”.

 Termini e modalità di presentazione:

La presentazione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica.

In forma analitica riportando i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni, data e numero di fattura, base imponibile, aliquota applicata, imposta, tipologia dell’operazione.

Entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Solo per l’anno 2017 i dati verranno trasmessi con cadenza semestrale rispettivamente il 16 settembre 2017  (per il primo semestre) ed il  28 febbraio 2018 (per il secondo semestre).

Regime sanzionatorio:

Omesso o errato invio dei dati della fatture la sanzione è di 2 Euro per fattura con un massimo di 1.000 Euro per trimestre. Se l’invio, o l’invio corretto, è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza la sanzione è ridotta ad 1,00 Euro per fattura con un massimo di 500,00 Euro per trimestre. Non si applica il cumulo giuridico.

  1. TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE LIQUIDAZIONI IVA

Dal 01 gennaio 2017 è stato introdotto l’obbligo di trasmissione dei dati relativi alle liquidazioni Iva, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Le scadenze per la trasmissione dei dati sono le stesse per tutti i soggetti IVA  indipendentemente dalla liquidazione mensile o trimestrale. La nuova comunicazione deve essere inviata a prescindere che la liquidazione iva sia a debito o a credito.

Soggetti esonerati:

  • coloro i qualinon sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva annuale (ad esempio soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti).
  • I soggetti che hanno aderito al regime deiminimi o dei 

L’effettuazione di operazioni che fanno venir meno l’esonero dalla presentazione del mod. Iva comporta la presentazione della comunicazione periodica a partire dalla liquidazione relativa al periodo nel corso del quale si sono verificate le condizioni che hanno fatto venire meno l’esonero;

 Termini e modalità di presentazione:

La presentazione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica.

Entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre con lo slittamento del secondo trimestre al 16 settembre (anziché del 31 agosto). La prima scadenza da rispettare, quindi è quella del 31 maggio 2017 ed a seguire il 16 settembre, 30 novembre e 28 febbraio

Regime sanzionatorio:

l’omesso o errato invio della comunicazione è prevista una sanzione da 500 a 2.000 Euro. Se l’invio, o l’invio corretto, è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza la sanzione va da 250 a 1.000 Euro.

I dati trimestrali delle liquidazioni saranno incrociati con quelli dello spesometro, nonché con i versamenti iva effettuati. Il fine è duplice:

  • Controllare il tempestivo versamento dell’Iva, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale iva;
  • Indurre i contribuenti ad una maggiore fedeltà fiscale, riducendo gli omessi versamenti, l’evasione e le frodi.

Per i soggetti con volume d’affari inferiori ad Euro 50.000, è attribuito un credito d’imposta una tantum di 100 Euro utilizzabile in compensazione a partire dal 01 gennaio 2018.