{"id":598,"date":"2026-01-15T10:20:42","date_gmt":"2026-01-15T09:20:42","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiogualandris.com\/?p=598"},"modified":"2026-01-15T10:20:43","modified_gmt":"2026-01-15T09:20:43","slug":"legge-di-bilancio-2026-principali-novita-in-materia-tributaria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/2026\/01\/15\/legge-di-bilancio-2026-principali-novita-in-materia-tributaria\/","title":{"rendered":"Legge di Bilancio 2026 Principali novit\u00e0 in materia tributaria"},"content":{"rendered":"\n<p>La L. 199\/2025, c.d. Legge di Bilancio per il 2026, \u00e8 stata pubblicata sul S.O. n. 42 della Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025. La Legge, salvo espressa previsione, esplica i propri effetti a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2026.<\/p>\n\n\n\n<p>Al fine di focalizzare l\u2019interesse sui provvedimenti di maggiore rilevanza, di seguito si una offre breve e sintetica elencazione delle questioni di natura tributaria e previdenziale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><u>Imposte dirette (commi 3-4)<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La prima misura di carattere fiscale della legge di bilancio 2026 \u00e8 la riduzione della seconda aliquota Irpef dal 35 al 33%.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Scaglione di reddito<\/strong><\/td><td><strong>Aliquota 2025<\/strong><\/td><td><strong>Aliquota 2026<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Fino a 28.000 euro<\/td><td>23%<\/td><td>23%<\/td><\/tr><tr><td>Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro<\/td><td>35%<\/td><td>33%<\/td><\/tr><tr><td>Oltre 50.000 euro<\/td><td>43%<\/td><td>43%<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200mila euro viene ridotto di 440 euro l\u2019ammontare della detrazione dall\u2019imposta lorda che spetta in relazione ai seguenti oneri: le spese che prevedono una detrazione al 19% (escluse quelle sanitarie), le erogazioni liberali in favore dei partiti politici e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><u>Premi di risultato e dividendi lavoratori dipendenti (commi 7-13)<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Per i dipendenti del settore privato, sono incentivati i premi di produttivit\u00e0 ed i trattamenti accessori attraverso la previsione delle seguenti imposte sostitutive dell\u2019Irpef e delle addizionali regionali e comunali:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>5% sugli incrementi retributivi corrisposti, nell\u2019anno 2026, a titolari di reddito di lavoro dipendente di importo, nell\u2019anno 2025, non superiore a 33 mila euro, in caso di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024-2026;<\/li>\n\n\n\n<li>1% (rispetto al 5% previgente), sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d\u2019impresa per gli anni 2026 e 2027 con incremento da 3 mila a 5 mila euro, del limite complessivo annuo dell\u2019importo fruibile;<\/li>\n\n\n\n<li>15% sulle maggiorazioni e le indennit\u00e0 per lavoro notturno, festivo e riposi settimanali e indennit\u00e0 di turno e altri emolumenti connessi a lavoro a turni previsti da Ccnl, per l\u2019anno 2026 ed entro il limite annuo di 1.500 euro. Questa&nbsp;disposizione \u00e8 applicata dai sostituti d&#8217;imposta del settore privato, escluse le attivit\u00e0 nel settore turistico, ricettivo e termale, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel 2025, a 40 mila euro ed \u00e8 fatta salva la facolt\u00e0 di rinuncia scritta da parte del lavoratore, con conseguente applicazione delle imposte sui redditi ordinarie.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong><u>Buoni pasto (comma 14)<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il valore dei <strong>buoni pasto<\/strong> (prestazioni sostitutive del vitto) <strong>elettronici<\/strong> \u00e8 <strong>esente<\/strong> da imposizione (e da contribuzione) nel limite dell\u2019importo complessivo giornaliero di <strong>10 euro<\/strong> (il previgente limite era di 8 euro). Resta immutata la soglia di esenzione dei buoni pasto cartacei (4 euro).<\/p>\n\n\n\n<p><strong><u>Locazione brevi (comma 17)<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Dal 2026, nel caso di <strong>locazione breve di pi\u00f9 immobili<\/strong> (articolo 4, Dl 50\/2017), <strong>a partire gi\u00e0 dal terzo<\/strong> (e non pi\u00f9 dal quinto) il relativo reddito si presume percepito a seguito dell\u2019esercizio di un\u2019attivit\u00e0 imprenditoriale, in tal caso \u00e8 obbligatori aprire una partita IVA. Si definiscono locazioni brevi \u00ab<em>i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell\u2019esercizio di attivit\u00e0 d\u2019impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attivit\u00e0 di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unit\u00e0 immobiliari da locare<\/em>\u00bb. Tali contratti possono accedere alla <strong>cedolare secca<\/strong>, con aliquota del <strong>26%<\/strong>, con l\u2019eccezione di un immobile destinato alla locazione breve, scelto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, per il quale si pu\u00f2 applicare l\u2019aliquota del <strong>21%<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><u>Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (comma 22)<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Viene prorogato per tutto l\u2019anno 2026 il regime fiscale pi\u00f9 favorevole, previsto per l\u2019anno 2025 dalla legge di bilancio 2025, con riferimento ad interventi di ristrutturazione edilizia, risparmio energetico ed antisismici (aliquota del 36% o, per le abitazioni principali, del 50%) e confermato, anche per l\u2019anno 2026, il cosiddetto bonus mobili (fino a 5mila euro). Non \u00e8 stato prorogato il bonus abbattimento barriere architettoniche (detrazione del 75%) ed il Superbonus (detrazione 110%).<\/p>\n\n\n\n<p>Solo per gli interventi effettuati su <strong>immobili danneggiati dagli eventi sismici <\/strong>verificatisi in <strong>Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo <\/strong>il 24.8.2016, il 26-30.10.2016 e il 18.1.2017, con dichiarazione dello stato di emergenza e istanze \/ dichiarazioni presentate prima del 30.3.2024. \u00e8 previsto che:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><em>\u201cal fine di favorire il completamento della ricostruzione delle <strong>unit\u00e0 immobiliari private distrutte o danneggiate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1\u00b0 aprile 2009 <\/strong>nei territori dei comuni interessati dai medesimi eventi <strong>in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza<\/strong>, <strong>i Commissari straordinari <\/strong>&#8230; <strong>e gli Uffici speciali per la ricostruzione <\/strong>&#8230; ciascuno per il territorio di competenza, sono autorizzati a <strong>riconoscere un incremento del contributo per la ricostruzione<\/strong>, nei limiti delle risorse indicate nell\u2019allegato III-quater alla presente legge.<\/em> <em>L\u2019incremento di cui al primo periodo \u00e8 <strong>destinato a coprire le spese eccedenti il contributo concedibile per la ricostruzione privata per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2024<\/strong>, fino a concorrenza del costo degli interventi, <strong>rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dall\u2019esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura <\/strong>&#8230;<\/em> <em>Sono <strong>escluse dal contributo <\/strong>le unit\u00e0 immobiliari <strong>realizzate, anche parzialmente, in violazione delle norme <\/strong>urbanistiche, edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, <strong>salvo che sia intervenuta sanatoria<\/strong>\u201d.<\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p><strong><u>Regime Forfetario (comma 27)<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 esteso anche al 2026 l\u2019aumento da 30 mila euro a 35 mila euro, gi\u00e0 stabilito per il 2025, della soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) oltre la quale \u00e8 precluso l&#8217;accesso al regime forfetario dei soggetti che possono aderirvi.<\/p>\n\n\n\n<p>Disposizioni in materia di cripto-attivit\u00e0 e imposta sulle transazioni finanziarie (commi 29-31)<\/p>\n\n\n\n<p>Vengono escluse dall\u2019incremento dal 26% al 33% dell\u2019aliquota dell\u2019imposta sostitutiva previsto dal 1\u00b0 gennaio 2026 (articolo 1, comma 24, legge 207\/2024) le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di&nbsp;<em>token<\/em>&nbsp;di moneta elettronica denominati in euro. Dette operazioni riguardano le cd. <em>stable-coin<\/em>. La disciplina delle cripto-attivit\u00e0 \u00e8 dettata dall\u2019articolo 67, comma 1, lettera c-sexies) del Tuir.<\/p>\n\n\n\n<p>Viene precisato che:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; per&nbsp;<em>token&nbsp;<\/em>di moneta elettronica denominati in euro s\u2019intendono i&nbsp;<em>token&nbsp;<\/em>il cui valore \u00e8 stabilmente ancorato all\u2019euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attivit\u00e0 denominate in euro presso soggetti autorizzati nell\u2019Unione europea;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e&nbsp;<em>token&nbsp;<\/em>di moneta elettronica denominati in euro, n\u00e9 il rimborso in euro del relativo valore nominale.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, dal 1\u00b0 gennaio 2026, viene disposto un <strong>aumento dell\u2019imposta sulle transazioni finanziarie<\/strong> (cd. \u00ab<strong><em>Tobin tax<\/em><\/strong>\u00bb), sia con riferimento al trasferimento della propriet\u00e0 di azioni e altri strumenti partecipativi (dallo 0,2% allo 0,4%; per i trasferimenti di azioni e strumenti finanziari in mercati regolamentati l\u2019aliquota aumenta dallo 0,1% allo 0,2%) sia con riferimento alle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari (dallo 0,02% allo 0,04%).<\/p>\n\n\n\n<p><strong><u>Disposizioni in materia di assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissioni dei beni delle imprese individuali (commi 35-41)<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Viene riproposto il regime fiscale temporaneo di &#8220;assegnazione agevolata&#8221; di beni immobili o mobili registrati non strumentali ai soci, avvenuta entro il 30 settembre 2026<\/strong>, da parte sia di societ\u00e0 commerciali, sia di societ\u00e0 che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano in societ\u00e0 semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2026.<\/p>\n\n\n\n<p>Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all\u2019atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un\u2019imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell\u2019Irap dell\u20198% (10,5% per le societ\u00e0 considerate non operative in almeno due dei tre periodi d\u2019imposta precedenti a quello in corso al momento dell\u2019assegnazione, della cessione o della trasformazione). Le riserve in sospensione d\u2019imposta annullate per effetto dell\u2019assegnazione dei beni ai soci e quelle delle societ\u00e0 che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento. Le aliquote dell\u2019imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla met\u00e0 e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Il versamento dell\u2019imposta sostitutiva va effettuato per il 60% entro il 30 settembre 2026 e per la restante parte entro il 30 novembre 2026.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, per le imprese individuali, viene ancora prevista la facolt\u00e0 di estromissione agevolata, dal proprio patrimonio, dei beni immobili strumentali, includendovi anche i beni posseduti al 30 settembre 2025, per le esclusioni operate dal 1\u00b0 gennaio al 31 maggio 2026. I versamenti rateali della relativa imposta sostitutiva (pari all\u20198%) sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 e il 30 giugno 2027.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><u>Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali (commi 42-43)<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 ridefinita la regola di rateizzazione della tassazione delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, applicabili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Con una riscrittura dell\u2019articolo 86 comma 4 del Tuir, la possibilit\u00e0 di rateizzare in 5 quote annuali viene limitata solo alle plusvalenze:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; realizzate dalle <strong>societ\u00e0 sportive professionistiche<\/strong> mediante cessione dei diritti all\u2019utilizzo esclusivo della prestazione dell\u2019atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni.<\/p>\n\n\n\n<p>Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime di&nbsp;<em>participation exemption<\/em>&nbsp;(Pex), devono essere tassate, per l\u2019intero ammontare, nell\u2019esercizio in cui sono realizzate.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><u>Affrancamento straordinario delle riserve (commi 44-45)<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le <strong>riserve in sospensione<\/strong> d\u2019imposta esistenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 (indipendentemente dalla legge in base alla quale sono state costituite), e per l\u2019importo che residua al termine dell\u2019esercizio in corso al 31 dicembre 2025, possono essere <strong>affrancate<\/strong> (anche solo parzialmente) mediante il pagamento di un\u2019imposta <strong>sostitutiva<\/strong> delle imposte sui redditi e dell\u2019Irap. L\u2019imposta \u00e8 dovuta nella misura del <strong>10%<\/strong>. A seguito dell\u2019affrancamento, le riserve assumono la natura fiscale di normali riserve di utili, distribuibili ai soci senza alcun ulteriore onere per la societ\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p><br><strong><u>Modifiche alla disciplina delle plusvalenze sulle partecipazioni e dei dividendi (commi 51-55)<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Cambia il <strong>trattamento fiscale dei dividendi<\/strong> (articoli 59 e 89 del Tuir) e <strong>delle plusvalenze<\/strong> (articoli 58 e 87 del Tuir) percepiti dagli imprenditori e dalle societ\u00e0 o enti residenti (quindi imprenditori individuali che detengono le partecipazione nel regime d\u2019impresa, societ\u00e0 di persone, societ\u00e0 di capitali ed enti commerciali): il regime di esenzione, previsto per evitare fenomeni di doppia imposizione sulle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite societ\u00e0 controllate, spetta ai soggetti che detengono una quota di partecipazione al capitale <strong>non inferiore al 5%<\/strong> ovvero di valore fiscale <strong>non inferiore a 500mila euro<\/strong>. Detti requisiti si aggiungono a quelli previsti per godere della <em>participation exemption<\/em> (Pex) di cui all\u2019articolo 87 del Tuir. Il mancato rispetto dei suddetti requisiti comporta la tassazione integrale del dividendo o della plusvalenza. Il nuovo regime dei dividendi opera in relazione:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; alle distribuzioni di utili o di riserve deliberate a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2026;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; alla cessione di partecipazioni acquisite dal 1\u00b0 gennaio 2026.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><u>Definizione agevolata dei carichi affidati all\u2019agente della riscossione (Commi 82-101)<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La Legge di bilancio prevede la possibilit\u00e0 di accedere alla definizione agevolata dei <strong><u>carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1\u00b0 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023<\/u><\/strong>, relativi all\u2019omesso versamento di imposte derivanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attivit\u00e0 di cui agli artt. 36-<em>bis <\/em>e 36-<em>ter<\/em>, D.P.R. n. 600\/1973, e agli artt. 54-<em>bis e <\/em>54-<em>ter<\/em>, D.P.R. n. 633\/1972, o derivanti dall\u2019omesso versamento di contributi previdenziali.<\/p>\n\n\n\n<p>Tali debiti possono essere estinti, senza corrispondere le somme affidate all\u2019agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive, e le somme maturate a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Da evidenziare che, rispetto alle precedenti edizioni, <strong><u>sono espressamente esclusi i debiti derivanti da attivit\u00e0 di accertamento.<\/u><\/strong><strong><u><\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le modalit\u00e0 di pagamento sono rimesse al debitore, che pu\u00f2 scegliere tra il pagamento in<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; unica soluzione entro il 31 luglio 2026;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; o nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:<\/p>\n\n\n\n<p>1. la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026;<\/p>\n\n\n\n<p>2. dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;<\/p>\n\n\n\n<p>3. dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio 2035 (sotto questo punto vista, \u00e8 notevolmente ampliato il numero delle rate rispetto al passato).<\/p>\n\n\n\n<p>In caso di <strong>pagamento rateale <\/strong>sono dovuti, a <strong>decorrere dal 1\u00b0 agosto 2026<\/strong>, gli interessi <strong>al tasso del 3% annuo<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Una volta che l&#8217;agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell&#8217;area riservata del proprio sito internet, i dati necessari ad individuare i carichi definibili (previsto per il 20.01.2026), il debitore pu\u00f2 manifestare all&#8217;agente della riscossione la sua volont\u00e0 di procedere alla definizione rendendo, <strong>entro il 30 aprile 2026<\/strong>, apposita dichiarazione, con <strong>modalit\u00e0 esclusivamente<\/strong> <strong>telematiche<\/strong>; in tale dichiarazione il debitore sceglie, altres\u00ec, il <strong>numero di rate nel quale<\/strong> <strong>intende effettuare il pagamento<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Nella stessa dichiarazione di adesione, il <strong>debitore indica l&#8217;eventuale pendenza di giudizi aventi <\/strong>a oggetto i <strong>carichi in essa ricompresi <\/strong>e assume <strong>l&#8217;impegno a rinunciare agli stessi <\/strong>che, dietropresentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della <strong>prima o unica rata delle somme dovute<\/strong>, sono <strong>sospesi dal giudice<\/strong>. Ai soli fini dell\u2019estinzione dei predettigiudizi, l\u2019effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento <strong>della prima o unica rata delle somme <\/strong>dovute.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Entro il 30 giugno 2026, l&#8217;agente della riscossione comunica ai debitori <\/strong>che hanno presentato la dichiarazione di adesione <strong>l&#8217;ammontare complessivo delle somme dovute<\/strong>, nonch\u00e9 quello delle singole rate, <strong>che non pu\u00f2 essere inferiore a 100 euro<\/strong>, e la <strong>data di scadenza di ciascuna di<\/strong> <strong>esse<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>La definizione <strong>non produce effetti<\/strong>, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue <strong>a cura dell\u2019agente<\/strong> <strong>della riscossione<\/strong>, e i versamenti effettuati <strong>sono acquisiti a titolo di acconto dell&#8217;importo<\/strong> <strong>complessivamente dovuto a seguito dell&#8217;affidamento del carico<\/strong>, senza che si determini l&#8217;estinzione del debito residuo, <strong>in caso di mancato o di insufficiente versamento<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<p>1. <strong>dell&#8217;unica rata <\/strong>scelta dal debitore <strong>per effettuare il pagamento<\/strong>;<\/p>\n\n\n\n<p>2. <strong>di 2 rate, anche non consecutive<\/strong>, di quelle nelle quali il debitore <strong>ha scelto di dilazionare <\/strong>il pagamento;<\/p>\n\n\n\n<p>3. <strong>dell\u2019ultima rata<\/strong>di quelle nelle quali il debitore ha <strong>scelto di dilazionare il pagamento<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto riguarda i <strong>debiti relativi ai carichi <\/strong>riguardanti le sanzioni <strong>per violazioni del Codice <\/strong><strong>della strada, nonch\u00e9 le altre sanzioni amministrative), l\u2019accesso alla misura agevolativa riconosce la possibilit\u00e0 di non corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, quelli di mora, nonch\u00e9 le somme dovute a titolo di aggio.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00c8 consentito, altres\u00ec, estinguere i debiti relativi a precedenti definizioni agevolate per i quali si \u00e8 determinata l\u2019inefficacia della relativa definizione.<\/strong><strong> In particolare, si tratta dei debiti oggetto di dichiarazioni di adesione alle prime tre rottamazioni o al c.d. saldo e stralcio e dei debiti relativi alla cd. Rottamazione-<em>quater <\/em>o alla riammissione alla medesima, per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si \u00e8 gi\u00e0 determinata l\u2019inefficacia della relativa definizione. Viceversa, i debiti inclusi nella \u201cRottamazione-<em>quater<\/em>\u201d (o nella relativa riammissione) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultino regolarmente versate tutte le rate scadute alla medesima <\/strong><strong>data, non possano essere estinti secondo la nuova edizione.<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><u>Compensazione orizzontale (comma 116)<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Viene ridotto, da 100 mila a 50 mila euro l\u2019importo delle somme iscritte a ruolo sopra il quale non \u00e8 possibile compensare imposte di natura diversa (cosiddetta compensazione orizzontale o esterna). La disposizione si limita a modificare la soglia, mentre restano invariate le regole stabilite dalla disciplina di riferimento (l&#8217;articolo 37, comma 49-<em>quinquies<\/em>, del Dl n. 223\/2006&nbsp;e l&#8217;articolo 5, comma 7, del nuovo testo unico in materia di versamenti e di riscossione).<\/p>\n\n\n\n<p><strong><u>Contributo per le spese amministrative doganali sulle piccole spedizioni (commi 126-128)<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Per la copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore da Paesi terzi, viene istituito un <strong>contributo di 2 euro per le spedizioni di merci provenienti da Paesi extra-Ue <\/strong>di importo dichiarato<strong> non superiore a 150 euro<\/strong>. Contributo riscosso dall\u2019agenzia delle Dogane all\u2019atto dell\u2019importazione definitiva delle suddette merci.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><u>Allineamento delle accise sulla benzina e sul gasolio usato come carburante (comma 129)<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Dal 1\u00b0 gennaio 2026 vengono <strong>allineate le accise dovute su benzina e gasolio<\/strong>. Cos\u00ec, l\u2019aliquota dell\u2019accisa sulla benzina \u00e8 ridotta di 4,05 centesimi di euro per litro mentre l\u2019accisa applicata al gasolio (escluso quello utilizzato per scopi agricoli) impiegato come carburante viene aumentata del medesimo importo. In questo modo per entrambi i tipi di carburante l\u2019accisa \u00e8 fissata in 672,90 euro per mille litri.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><u>Fiscalit\u00e0 della previdenza complementare (commi 201-202)<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>E\u2019 elevato, con decorrenza dal periodo di imposta relativo all\u2019anno 2026, da 5.164,57 a 5.300 euro, il limite annuo di deducibilit\u00e0 dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><u>Maggiorazione dell\u2019ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (commi 427-437)<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Viene introdotta una disciplina a favore delle imprese di maggiorazione dell&#8217;ammortamento (cosiddetto &#8220;iper-ammortamento\u201d) per investimenti effettuati dal 1\u00b0 gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi compresi negli allegati IV &#8211;<em>Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma \u201c4.0\u201d<\/em>&nbsp;&#8211; e V&nbsp;<em>&#8211; Beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese<\/em>&nbsp;&#8211; annessi alla legge di bilancio, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Stessa agevolazione anche per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all\u2019esercizio d\u2019impresa finalizzati all&#8217;autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all&#8217;autoconsumo.<\/p>\n\n\n\n<p>Le maggiorazioni base da applicare al costo degli investimenti sono pari a:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>180 per cento, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro<\/li>\n\n\n\n<li>100 per cento, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro<\/li>\n\n\n\n<li>50 per cento, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>I beni devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell&#8217;Unione europea o in Stati aderenti all&#8217;Accordo sullo Spazio economico europeo.<\/p>\n\n\n\n<p>Sono anche definiti il perimetro dell\u2019agevolazione e viene precisato che il beneficio \u00e8 cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo \u00e8 assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. L\u2019agevolazione, invece, non \u00e8 applicabile agli investimenti che beneficiano dell\u2019agevolazione per investimenti in beni strumentali nuovi prevista dall&#8217;articolo 1, comma 446, dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207. Un decreto del ministro delle Imprese e del&nbsp;<em>Made in Italy<\/em>, di concerto con il ministro dell&#8217;Economia e delle Finanze stabilir\u00e0 le modalit\u00e0 attuative della misura.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><u>Proroga delle esenzioni relative a fabbricati interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in Italia centrale (comma 580)<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Sono prorogate le esenzioni dei redditi da fabbricati, ubicati nei comuni interessati dagli eventi sismici nell\u2019Italia centrale del 2016 e 2017, dal reddito imponibile ai fini Irpef e Ires, fino alla definitiva ricostruzione e agibilit\u00e0 dei fabbricati medesimi e comunque fino all\u2019anno d\u2019imposta 2025, nonch\u00e9 le esenzioni, per i medesimi fabbricati, dall\u2019Imu e dalla Tasi, fino alla definitiva ricostruzione o agibilit\u00e0 dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><u>Proroga termini in materia di Zona franca urbana Sisma Centro Italia (comma 591)<br><\/u><\/strong>Vengono prorogate anche per l\u2019anno 2026 alcune esenzioni fiscali (Irpef, Irap, Imu) e contributive disposte a favore delle imprese ubicate all\u2019interno della Zona franca istituita nei Comuni del Centro Italia, delle Regioni del Lazio, dell&#8217;Umbria, delle Marche e dell&#8217;Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, che abbiano subito riduzione di fatturato in conseguenza del sisma.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><u>Esenzione Imu per eventi sismici del 2022 e 2023 nelle regioni Marche e Umbria (comma 595)<br><\/u><\/strong>\u00c8 prorogata all\u2019anno 2026 l\u2019esenzione dall\u2019Imposta municipale propria (gi\u00e0 prevista fino al 31 dicembre 2025) per i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nelle regioni Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, fino alla definitiva ricostruzione o agibilit\u00e0 dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l\u2019agibilit\u00e0 intervengano prima del 31 dicembre 2026.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La L. 199\/2025, c.d. 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