{"id":531,"date":"2021-11-23T09:25:11","date_gmt":"2021-11-23T08:25:11","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiogualandris.com\/?p=531"},"modified":"2021-11-23T09:33:18","modified_gmt":"2021-11-23T08:33:18","slug":"faq-agenzia-entrate-niente-asseverazione-per-fatture-gia-pagate","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/2021\/11\/23\/faq-agenzia-entrate-niente-asseverazione-per-fatture-gia-pagate\/","title":{"rendered":"FAQ AGENZIA ENTRATE &#8211; NIENTE ASSEVERAZIONE PER FATTURE GIA&#8217; PAGATE"},"content":{"rendered":"\n<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate, ha pubblicato le nuove <a rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\"faq (si apre in una nuova scheda)\" href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/web\/guest\/faq1\" target=\"_blank\">faq<\/a> con le quali fornisce alcuni importanti chiarimenti relativi all&#8217;applicazione dei nuovi adempimenti introdotti dal <strong>Dl 157\/2021 (Decreto anti frode) entrato in vigore il 12 novembre 2021<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>FATTURE EMESSE E PAGATE PRIMA DEL 12 NOVEMBRE 2021<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il chiarimento pi\u00f9 importante riguarda quei casi in cui le fatture e i relativi pagamenti erano gi\u00e0 avvenuti prima dell&#8217;entrata in vigore del Decreto, per i quali non erano state ancora comunicate le relative opzioni di sconto in fattura o di cessione del credito all&#8217;Agenzia delle Entrate. A tal proposito l&#8217;Agenzia afferma che &#8220;<strong><em>si ritiene meritevole di tutela l\u2019affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico<\/em><\/strong><em> <strong>e svolto tutti gli altri adempimenti per la cessione o lo sconto, prima del 12 novembre, con la sola eccezione dell\u2019invio della comunicazione telematica&#8221;. <\/strong>In questi casi, <\/em><strong><em>non sussiste \u00abil predetto obbligo di apposizione del visto di conformit\u00e0 e dell\u2019asseverazione&#8221;<\/em><\/strong>.   <br>A partire dal prossimo 26 novembre verr\u00e0 rilasciato il nuovo aggiornamento della piattaforma per consentire l&#8217;invio delle comunicazione per le quali non \u00e8 necessario il rilascio dell&#8217;asseverazione e l&#8217;apposizione del visto di conformit\u00e0, alla luce dei chiarimenti appena forniti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>RIFERIMENTO NORMATIVO PER IL RILASCIO DELL&#8217;ASSEVERAZIONE  DI CONGRUITA&#8217; DELLE SPESE <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il Dl 157\/2021 rinvia ad un successivo decreto del Ministero della Transizione Ecologica, la definizione dei parametri e dei limiti per il rilascio dell&#8217;asseverazione di congruit\u00e0 delle spese per le detrazioni diverse dal 110%. L&#8217;Agenzia delle Entrate ha chiarito che nelle more del citato decreto, l&#8217;asseverazione pu\u00f2 essere rilasciata facendo riferimento <strong>ai prezzari individuati dal Dm dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020.<\/strong><br>L&#8217;Agenzia chiarisce inoltre che i tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste dall\u2019articolo 119, comma 13, del Dl 34\/2020 per gli interventi ammessi al Superbonus posso asseverare  anche la congruit\u00e0 delle spese prevista dall\u2019articolo 1 del Dl 157\/2021, per la stessa tipologia di intervento.<\/p>\n\n\n\n<p> L\u2019articolo 121 del decreto Rilancio prevede infine che <strong>i tecnici abilitati \u00abasseverano la congruit\u00e0 delle spese sostenute\u00bb.<\/strong> La nuova attestazione deve riferirsi <strong>esclusivamente &#8220;alla congruit\u00e0 delle spese&#8221;<\/strong> e non ad ulteriori eventuali requisiti tecnici.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>ASSEVERAZIONE DI CONGRUITA&#8217; DELLE SPESE PER INTERVENTI NON ANCORA CONCLUSI <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate chiarisce che l&#8217;asseverazione di congruit\u00e0 delle spese non attesta l&#8217;effettivo realizzo dei lavori, di conseguenza, resta immutata la possibilit\u00e0 di applicare lo sconto in fattura  e la cessione del credito anche per fatture emesse e pagate (per la quota rimasta a carico del beneficiario), a prescindere dalla effettiva conclusione dei lavori. Ad esempio, in presenza di sconto in fattura per interventi sulla facciata dell&#8217;edificio (detrazione del 90% fino al 31 dicembre), l&#8217;emissione della fattura ed il pagamento del 10% dell\u2019importo complessivo esposto in fattura,  permette di ottenere la detrazione del 90%  nell&#8217;anno 2021 per effetto del principio di cassa, nonostante il lavori non siano ancora conclusi. In caso  di cessione del credito, l&#8217;intero corrispettivo andr\u00e0 corrisposto entro il medesimo termine (31 dicembre).<strong>Restano comunque fermi tutti gli altri requisiti previsti per ogni specifica tipologia di intervento. <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Non \u00e8 stato ancora chiarito se le spese sostenute dai contribuenti per il rilascio della nuova asseverazione e del visto di conformit\u00e0 siano detraibili. Sul punto si attendono sviluppi e nuovi chiarimenti. <\/p>\n\n\n<p><!--EndFragment--><\/p>\n<p><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate, ha pubblicato le nuove faq con le quali fornisce alcuni importanti chiarimenti relativi all&#8217;applicazione dei nuovi adempimenti introdotti dal Dl 157\/2021 (Decreto anti frode) entrato in vigore&hellip; <\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_kadence_starter_templates_imported_post":false,"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-531","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-notiziario","clearfix"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/531","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=531"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/531\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":533,"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/531\/revisions\/533"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=531"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=531"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=531"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}