{"id":495,"date":"2020-03-20T17:06:26","date_gmt":"2020-03-20T16:06:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiogualandris.com\/?p=495"},"modified":"2020-03-20T17:06:26","modified_gmt":"2020-03-20T16:06:26","slug":"decreto-cura-italia-agevolazioni-bonus-detrazioni-e-crediti-dimposta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/2020\/03\/20\/decreto-cura-italia-agevolazioni-bonus-detrazioni-e-crediti-dimposta\/","title":{"rendered":"DECRETO &#8220;CURA ITALIA&#8221; &#8211; AGEVOLAZIONI, BONUS, DETRAZIONI E CREDITI D&#8217;IMPOSTA"},"content":{"rendered":"<p>Il decreto legge &#8220;Cura Italia&#8221;, al fine di andare incontro anche alle perdite economiche che i contribuenti stanno sopportando e che sopporteranno fintanto che non sar\u00e0 rientrato l&#8217;allarme sanitario oggi in atto, ha previsto tutta una serie interventi sotto forma di agevolazioni, bonus, detrazioni e crediti d&#8217;imposta.<\/p>\n<p>Vediamo quali:<\/p>\n<p><strong><u>Agevolazioni<\/u><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>E\u2019 riconosciuta <strong>per il mese di marzo<\/strong> una indennit\u00e0 <strong>una tantum di euro 600<\/strong>, che non concorre alla formazione del reddito:<\/li>\n<li><strong>Ai liberi professionisti<\/strong> con partita IVA attiva alla data 23.2.2020 e <strong>ai soggetti titolari di contratti di collaborazione continuativa (co.co.co<\/strong>.) attivi alla data del 23.2.2020 iscritti alla gestione separata INPS che non siano titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;<\/li>\n<li><strong>Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell&#8217;Ago<\/strong> (Assicurazione generale obbligatoria) che comprende gli iscritti al <strong>f<\/strong><strong>ondo Pensioni Lavoratori Dipendenti<\/strong> (FPLD) e le gestioni speciali per i l<strong>avoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri<\/strong>) \u2013 <strong>e alle forme<\/strong> sostitutive ed esclusive della medesima, <strong>gestite dall\u2019INPS<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali<\/strong> che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1\u00b0 gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente<\/li>\n<li><strong>Agli operai agricoli a tempo determinato<\/strong>, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attivit\u00e0 di lavoro agricolo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019indennit\u00e0 <strong>\u00e8 erogata dall\u2019INPS, previa domanda, <\/strong><strong>(ad oggi non risulta ancora disponibile)<\/strong> nel limite di spesa stanziata pe ogni categoria per l\u2019anno 2020. L&#8217;INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivit\u00e0 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, l\u2019erogazione viene sospesa.<\/p>\n<p><strong>Esclusioni<\/strong>: Restano esclusi i <strong>lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali<\/strong> (ad esempio: medici, avvocati, geometri, architetti ingeneri commercialisti ecc.) in quanto non gestiti dall\u2019INPS.<\/p>\n<p><strong>Per i lavoratori dipendenti e autonomi<\/strong>, <strong>compresi i professionisti gli ordini, casse professionali e previdenza obbligatoria privata<\/strong> <strong>che <\/strong>a causa del COVID-19<strong> hanno cessato<\/strong>, <strong>ridotto o sospeso l&#8217;attivit\u00e0 o il rapporto di lavoro, e che nel 2019 hanno prodotto un reddito da lavoro non superiore a 10 000 euro \u00e8 istituito il &#8220;Fondo per il reddito di ultima istanza&#8221; per garantire a loro una indennit\u00e0<\/strong>. I\u00a0criteri di priorit\u00e0 e le modalit\u00e0 di attribuzione saranno definiti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Dl \u201cCura Italia\u201d mediante uno o pi\u00f9 decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Ai titolari di reddito di lavoro dipendente<\/strong> (art. 49, comma 1, lett. a) DPR 917\/1986) spetta un premio per il mese di marzo 2020 <strong>di euro 100<\/strong>, da rapportare <strong>al numero di giorni svolti nella propria sede<\/strong> di lavoro nel predetto mese, che non concorre al reddito, a condizione che non possiedano un reddito complessivo superiore a \u20ac 40.000. L&#8217;incentivo \u00e8 riconosciuto dai sostituti d&#8217;imposta in via automatica dalla retribuzione di aprile ed entro operazioni di conguaglio di fine anno.<\/li>\n<li>A sostegno dei\u00a0<strong>genitori lavoratori<\/strong>, a seguito della sospensione del servizio scolastico, \u00e8 prevista la possibilit\u00e0 di usufruire, per i figli di et\u00e0 non superiore ai 12 anni o con disabilit\u00e0 in situazione di gravit\u00e0 accertata, del\u00a0<strong>congedo parentale per 15 giorni, al 50%<\/strong>del trattamento retributivo. In alternativa, \u00e8 prevista l\u2019assegnazione di un bonus per l\u2019acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro. La fruizione del congedo di cui al presente articolo \u00e8 riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed \u00e8 subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. <strong>I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto a fruire di uno specifico congedo<\/strong>, per il quale \u00e8 riconosciuta una indennit\u00e0, per ciascuna giornata indennizzabile, <strong>pari al 50 per cento di 1\/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><u>Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale<\/u><\/strong><\/p>\n<p>La\u00a0<strong>cassa integrazione in deroga viene estesa all\u2019intero territorio nazionale<\/strong>, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti (e quindi rientrano numerosi studi professionali, tecnici e di amministrazione condominiale), che sospendono o riducono l\u2019attivit\u00e0 a seguito dell\u2019emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale \u201cCOVID-19\u201d per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilit\u00e0 viene estesa anche alle imprese che gi\u00e0 beneficiano della cassa integrazione straordinaria.<\/p>\n<p><strong><u>Crediti di imposta bonus e detrazioni<\/u><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Credito d&#8217;imposta per esercenti attivit\u00e0 d&#8217;impresa ed esercenti arti o professioni <strong>per la sanificazione degli ambienti di lavoro, per il 2020, pari al 50% delle spese di sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro fino ad un massimo di \u20ac 20.000<\/strong>. Le modalit\u00e0 e i termini per usufruire del credito d\u2019imposta sono demandate ad un apposito decreto da emanarsi entro 60 giorni.<\/li>\n<li>Credito d&#8217;imposta per soggetti esercenti attivit\u00e0 d&#8217;impresa (sono esclusi i professionisti e lavoratori autonomi), utilizzabile in compensazione, pari <strong>al 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020 riferito a immobili C\/1<\/strong> (negozi e botteghe). Sono esclusi i soggetti di cui <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2020\/03\/11\/20A01605\/sg\">all\u2019allegato 1 e 2 DPCM 11.03.2020<\/a> ossia quelle attivit\u00e0 che, in deroga all\u2019obbligo generalizzato di chiusura delle attivit\u00e0 possono rimanere aperte (ad esempio tabaccherie, ipermercati, supermercati, minimercati, lavanderie pompe funebri, farmacie commercio al dettaglio di alimentari, di surgelati, di ferramenta, apparecchiature informatiche ecc.)<\/li>\n<li>Per le <strong>erogazioni in denaro effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali<\/strong> in favore di Stato, Regioni, Enti locali territoriali, Enti o istituzioni pubbliche, Fondazioni, Associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziarie interventi in materia di contenimento e gestione dell&#8217;emergenza epidemiologica Covid-19, <strong>\u00e8 riconosciuta una detrazione dall&#8217;Irpef lorda pari al 30% per un importo non superiore a \u20ac 30.000<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>Per l&#8217;erogazione liberale \u00e8 effettuata da soggetti titolari di reddito d&#8217;impresa<\/strong>, <strong>l\u2019importo \u00e8 deducibile dal reddito d&#8217;impresa ai fini delle relative imposte ed ai fini Irap<\/strong>, nell&#8217;esercizio in cui avviene il versamento;<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><em><u>Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese <\/u><\/em><\/strong><\/p>\n<p>Al fine di sostenere le attivit\u00e0 imprenditoriali danneggiate dall\u2019epidemia di COVID-19 le piccole\/medie imprese, possono avvalersi dietro comunicazione \u2013 in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia \u2013 delle seguenti misure di sostegno finanziario:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla<\/strong> <strong>data del 29 febbraio 2020<\/strong> o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, <strong>non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;<\/strong><\/li>\n<li><strong>Per i prestiti non rateali<\/strong> con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti <strong>sono prorogati<\/strong>, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalit\u00e0, <strong>fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;<\/strong><\/li>\n<li><strong>per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020<\/strong> <strong>\u00e8 sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione \u00e8 dilazionato<\/strong>, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalit\u00e0, secondo modalit\u00e0 che assicurino l\u2019assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; \u00e8 facolt\u00e0 delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Per avvalersi delle predette disposizioni il soggetto finanziato deve presentare apposita domanda, accompagnata da una dichiarazione con la quale l\u2019Impresa autocertifica (ai sensi dell\u2019art. 47 DPR 445\/2000) di aver subito in via temporanea carenze di liquidit\u00e0<\/strong> quale conseguenza diretta della diffusione dell\u2019epidemia da COVID-19. (I singoli soggetti erogatori del credito sono demandati a rendere disponibile la documentazione necessaria).<\/p>\n<p><strong>Esclusione: sono escluse <\/strong>le Imprese le cui esposizioni debitorie siano classificate <strong>come esposizioni creditizie deteriorate<\/strong> ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi<\/p>\n<ol>\n<li><strong>estensione ai lavoratori autonomi e semplificazione dell\u2019utilizzo<\/strong> del\u00a0<strong>fondo per mutui prima casa<\/strong>per un periodo di 9 mesi dal provvedimento, l\u2019ammissione ai benefici del Fondo \u00e8 esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell\u2019ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attivit\u00e0 operata in attuazione delle disposizioni adottate dall\u2019autorit\u00e0 competente per l\u2019emergenza coronavirus. Per l\u2019accesso al Fondo non \u00e8 richiesta la presentazione dell\u2019indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><u>Sospensione dei termini procedurali<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Dal\u00a0<strong>9 marzo 2020 al 15 aprile 2020<\/strong>\u00a0<strong>le udienze<\/strong>\u00a0dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari\u00a0<strong>sono rinviate d\u2019ufficio a data successiva al 15 aprile 2020<\/strong>. In materia di\u00a0<strong>giustizia civile<\/strong>, per lo stesso periodo\u00a0<strong>\u00e8 sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto<\/strong>. Si intendono pertanto i termini stabiliti per l\u2019adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione. Oltre alle cause in essere,\u00a0<strong>sono sospesi anche i termini per la proposizione degli atti introduttivi dei nuovi giudizi e dei procedimenti esecutivi<\/strong>, per le impugnazioni e, in genere,\u00a0<strong>tutti i termini\u00a0procedurali<\/strong>.\u00a0Si ritiene, pertanto, che siano sospesi i termini per le\u00a0<strong>impugnazioni delle delibere assembleari<\/strong>,\u00a0<strong>opposizione ai decreti ingiuntivi<\/strong>, proposizione di\u00a0<strong>appello<\/strong>\u00a0o ricorso per\u00a0<strong>Cassazione<\/strong>.\u00a0Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l\u2019inizio stesso \u00e8 differito alla fine di detto periodo.<\/p>\n<p>Sono altres\u00ec sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attivit\u00e0 nei procedimenti di\u00a0<strong>mediazione<\/strong>, nei procedimenti di\u00a0<strong>negoziazione assistita,<\/strong>\u00a0nonch\u00e9 in\u00a0<strong>tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie<\/strong>\u00a0regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati\u00a0<strong>promossi entro il 9 marzo 2020<\/strong>\u00a0e quando costituiscono condizione di procedibilit\u00e0 della domanda giudiziale.\u00a0<strong>Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.<\/strong><\/p>\n<p><strong><u>Altre misure <\/u><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Per le societ\u00e0 di capitali l&#8217;assemblea ordinaria, in deroga agli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis, <strong>pu\u00f2 essere convocata entro 180 della chiusura dell&#8217;esercizio<\/strong>. Anche in deroga allo statuto l&#8217;espressione del voto po&#8217; essere effettuata in via elettronica o per corrispondenza e l&#8217;intervento in assemblea pu\u00f2 essere effettuato mediante mezzi con telecomunicazione, purch\u00e9 sia previsto nell&#8217;avviso di convocazione (art. 103, comma 1 e 2):<\/li>\n<li>Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validit\u00e0 fino al 15 giugno 2020;<\/li>\n<li>La validit\u00e0 dei documenti di identit\u00e0 scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto &#8220;Cura Italia&#8221; \u00e8 prorogata al 31.8.2020 ma la proroga non \u00e8 valida ai fini dell&#8217;espatrio;<\/li>\n<li><strong>A seguito delle restrizioni relative alla sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrale, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, nonch\u00e9 in seguito alla sospensione dell&#8217;apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura<\/strong>, di cui all&#8217;art. 2 , lettere b) e d), D.P.C.M. 8.3.2020 ricorrendo la sopravvenuta in possibilit\u00e0 della prestazione i soggetti che hanno acquistato titoli di accesso e\/o biglietti di ingresso per tali eventi possono presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto &#8220;Cura Italia&#8221;, istanza di rimborso al venditore allegando il relativo titolo acquisto. Il venditore entro 30 giorno dalla presentazione della predetta istanza emette <strong>un voucher di importo pari al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dalla emissione<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il decreto legge &#8220;Cura Italia&#8221;, al fine di andare incontro anche alle perdite economiche che i contribuenti stanno sopportando e che sopporteranno fintanto che non sar\u00e0 rientrato l&#8217;allarme sanitario oggi&hellip; <\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_kadence_starter_templates_imported_post":false,"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-495","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-notiziario","clearfix"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/495","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=495"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/495\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":501,"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/495\/revisions\/501"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=495"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=495"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=495"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}