{"id":486,"date":"2020-02-17T12:28:12","date_gmt":"2020-02-17T11:28:12","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiogualandris.com\/?p=486"},"modified":"2020-02-17T12:28:27","modified_gmt":"2020-02-17T11:28:27","slug":"bonus-facciate-i-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/2020\/02\/17\/bonus-facciate-i-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate\/","title":{"rendered":"BONUS FACCIATE &#8211; I CHIARIMENTI DELL&#8217;AGENZIA DELLE ENTRATE"},"content":{"rendered":"<p><strong><u>OGGETTO: BONUS FACCIATE \u2013 CHIARIMENTI DELL\u2019AGENZIA DELLE ENTRATE<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Con\u00a0<strong><u><a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/2338359\/Circolare+n.+2+del+14+febbraio+2020.pdf\/cee7f814-8750-9d6d-05ca-46d485c6470f\">circolare n. 2\/E del 14 febbraio 2020<\/a><\/u><\/strong><u>\u00a0<\/u>l\u2019Agenzia delle Entrate ha pubblicato le linee guida per applicare in maniera corretta il nuovo Bonus facciate introdotto con la Legge di Bilancio 2020. L\u2019Agenzia delle Entrate ha pubblicato contemporaneamente alla Circolare n. 2\/E anche la\u00a0<strong><u><a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/233439\/Guida_Bonus_Facciate.pdf\/129df34a-b8b7-5499-a8fb-55d2a32a0b12\">guida<\/a><\/u><\/strong><strong>\u00a0<\/strong>per favorire i contribuenti nella comprensione della normativa.<\/p>\n<p>L\u2019agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall\u2019imposta lorda (Irpef o Ires) ed \u00e8 concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali. Sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, come individuate dal decreto ministeriale n. 1444\/1968, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.<\/p>\n<p>La detrazione \u00e8 riconosciuta nella misura del\u00a0<strong>90% delle spese documentate, sostenute nell\u2019anno 2020<\/strong>. Il bonus andr\u00e0 in scadenza al 31.12.2020 salvo future proroghe. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell\u2019anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. A differenza di altre agevolazioni per interventi realizzati sugli immobili, per il \u201cbonus facciate\u201d\u00a0<strong>non sono previsti limiti massimi<\/strong>\u00a0di spesa n\u00e9 un limite massimo di detrazione.<\/p>\n<p>Possono usufruire del bonus facciate i proprietari o i \u00abdetentori\u00bb dell\u2019immobile oggetto dell\u2019intervento (unica unit\u00e0 immobiliare come ville, villette o casali condomini, purch\u00e9 in zone A e B), ed in particolare:\u00a0<strong>proprietari,<\/strong>\u00a0<strong>usufruttuari, nudi proprietari, titolari di uso o abitazione.<\/strong>\u00a0Beneficiari possono anche essere i<strong>\u00a0titolari di un contratto (registrato) di locazione, di leasing o di comodato\u00a0<\/strong>(purch\u00e9 in possesso del permesso del proprietario). Possono beneficiare del bonus facciate anche i\u00a0<strong>familiari conviventi<\/strong>\u00a0(e conviventi di fatto) di possessori e detentori degli immobili oggetti di intervento.<\/p>\n<p>Il bonus pu\u00f2 essere usufruito anche dai \u00abpromissari acquirenti\u00bb che, prima del rogito (ma con compromesso registrato), siano stati immessi nel possesso della casa. Chi esegue i lavori in economia (cio\u00e8 con il fai da te) potr\u00e0 detrarre le spese di acquisto dei materiali.<\/p>\n<p><strong>Per le spese relative a interventi sulle parti comuni degli edifici,<\/strong>\u00a0valgono le medesime regole gi\u00e0 in vigore per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione. In particolare la detrazione spetta a partire dalla data di effettuazione del bonifico effettuato dall\u2019amministratore per conto del condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino. A titolo esemplificativo, in presenza di bonifico eseguito dal condominio nel 2019 e rate versate dal condomino nel 2020, ai condomini non spetta alcun diritto al \u201cbonus facciate\u201d. Invece, in presenza di bonifico eseguito dal condominio nel 2020 e rate versate dal condomino nel 2019, nel 2020 o nel 2021 (purch\u00e9 prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020) ai condomini spetta il diritto al bonus facciate.<\/p>\n<p>Il \u201cbonus facciate\u201d \u00e8 ammesso per le spese relative a interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di essi, o su unit\u00e0 immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale,\u00a0<strong>compresi quelli strumentali<\/strong>. Non spetta, invece, per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell\u2019immobile o realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell\u2019edificio preesistente, inquadrabili nella categoria della \u201cristrutturazione edilizia\u201d (articolo 3, comma, 1, lett. d del Dpr n. 380\/2001).<\/p>\n<p>Per potere usufruire del bonus facciate \u00e8 necessario che gli edifici siano ubicati nelle zone A o B (indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. L\u2019assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l\u2019edificio oggetto dell\u2019intervento dovr\u00e0 risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.<\/p>\n<p>In linea generale la detrazione spetta per le seguenti opere:<\/p>\n<ul>\n<li>Interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;<\/li>\n<li>Interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell\u2019intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell\u2019edificio;<\/li>\n<li>Interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019agevolazione riguarda, in pratica,\u00a0<strong>tutti i lavori effettuati sull\u2019involucro esterno visibile dell\u2019edificio<\/strong>, cio\u00e8 sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell\u2019edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Tra le opere agevolabili rientrano, a titolo esemplificativo<\/p>\n<ul>\n<li>Il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell\u2019impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell\u2019edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonch\u00e9 la sola pulitura e tinteggiatura della superficie<\/li>\n<li>Il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei\u00a0<strong>balconi, ornamenti e dei fregi<\/strong><\/li>\n<li>I lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle\u00a0<strong>grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni\u00a0<\/strong>e alla sistemazione di\u00a0<strong>tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>La detrazione spetta inoltre per:<\/p>\n<ul>\n<li>Le spese sostenute per l\u2019acquisto dei materiali, la\u00a0<strong>progettazione\u00a0<\/strong>e le altre\u00a0<strong>prestazioni professionali connesse<\/strong>, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l\u2019effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell\u2019attestato di prestazione energetica);<\/li>\n<li>Gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative\u00a0<strong>all\u2019installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori<\/strong>, l\u2019imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione,\u00a0<strong>l\u2019imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l\u2019occupazione del suolo pubblico<\/strong>pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull\u2019area pubblica necessario all\u2019esecuzione dei lavori).<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Il bonus NON SPETTA invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell\u2019edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.<\/strong>\u00a0Devono dunque considerarsi escluse, stante il testo normativo, le spese sostenute per gli interventi sulle superfici\u00a0<strong>confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico<\/strong>, nonch\u00e9 le\u00a0<strong>spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.<\/strong><\/p>\n<p>I lavori di efficientamento energetico, obbligatori quando gli interventi profondi (rifacimento intonaci) superano il 10% della superficie \u00abdisperdente lorda\u00bb danno diritto alla detrazione del 90%<strong>, purch\u00e9 rispondano ai requisiti tecnici indicati dai decreti dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015 e 11 marzo 2008, i medesimi previsti per usufruire della detrazione per interventi di riqualificazione energetica.<\/strong><\/p>\n<p>Qualora vengano effettuati lavori che non possono usufruire della detrazione del 90%, ma presentano i requisiti per usufruire della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia (50%) o per riqualificazione energetica (65%) (ad esempio interventi sulle facciate relative a cortili interni non visibili dalla strada), questi non potranno beneficiare del 90% bens\u00ec del 50% o del 60%, purch\u00e9 l<strong>e spese siano \u00abdistintamente contabilizzate\u00bb<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Gli adempimenti<\/strong>\u00a0necessari al fine di usufruire della detrazione del 90%\u00a0<strong>sono i medesimi previsti per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica<\/strong>, incluso l\u2019obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale \u201cspecifico\u201d dal quale risulti, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale \u00e8 effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).<\/p>\n<p>I contribuenti interessati al \u201cbonus facciate\u201d, in assenza di una disposizione normativa,\u00a0<strong>non possono optare per la cessione del credito<\/strong>\u00a0corrispondente alla detrazione spettante\u00a0<strong>n\u00e9,<\/strong>\u00a0in alternativa, all\u2019utilizzo diretto della predetta detrazione, per un contributo di pari ammontare, sotto forma<strong>\u00a0di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (il cosiddetto sconto in fattura).<\/strong><\/p>\n<p>La documentazione da conservare \u00e8 la stessa gi\u00e0 prevista per gli interventi che danno diritto alla detrazione del 50%. Se nel bonus facciate rientrano lavori di risparmio energetico dovr\u00e0 essere conservata anche la documentazione propria dei lavori di riqualificazione energetica (Attestato di prestazione energetica, Comunicazione Enea\u2026)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>OGGETTO: BONUS FACCIATE \u2013 CHIARIMENTI DELL\u2019AGENZIA DELLE ENTRATE Con\u00a0circolare n. 2\/E del 14 febbraio 2020\u00a0l\u2019Agenzia delle Entrate ha pubblicato le linee guida per applicare in maniera corretta il nuovo Bonus&hellip; <\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_kadence_starter_templates_imported_post":false,"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-486","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-notiziario","clearfix"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/486","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=486"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/486\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":488,"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/486\/revisions\/488"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=486"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=486"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=486"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}