{"id":484,"date":"2020-01-10T16:58:21","date_gmt":"2020-01-10T15:58:21","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiogualandris.com\/?p=484"},"modified":"2020-01-10T16:58:21","modified_gmt":"2020-01-10T15:58:21","slug":"legge-di-bilancio-2020-altre-novita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/2020\/01\/10\/legge-di-bilancio-2020-altre-novita\/","title":{"rendered":"LEGGE DI BILANCIO 2020 &#8211; ALTRE NOVITA&#8217;"},"content":{"rendered":"<p>La legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27.12.2018 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30.12.2019, \u00e8 entrata in vigore il 01.01.2020 e qui di seguito vengono riportate in sintesi le altre principali novit\u00e0 non ancora trattate nelle circolari precedenti.<\/p>\n<p><strong>CREDITO D\u2019IMPOSTA INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO<\/strong><\/p>\n<p>La Legge di bilancio 2020 introduce un credito d\u2019imposta per il periodo di imposta 2020 a favore delle imprese residenti in Italia, connesso agli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica 4.0, transizione ecologica e altre novit\u00e0 innovative.<\/p>\n<p><strong>Il credito d\u2019imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo,<\/strong> \u00e8 riconosciuto nella misura:<\/p>\n<p>&#8211; del <strong>12%<\/strong> delle spese sostenute, <strong>per investimenti in attivit\u00e0 di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico<\/strong>;<\/p>\n<p>&#8211; del <strong>6%<\/strong> delle spese sostenute, <strong>per investimenti in attivit\u00e0 di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare nuovi prodotti o processi di produzione nuovi diversi da quelli messi in atto al punto precedente<\/strong>;<\/p>\n<p>&#8211; del <strong>6%<\/strong> delle spese sostenute, <strong>per investimenti in attivit\u00e0 innovative di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settore tessile e della moda, calzaturiero, dell\u2019occhialeria, orafo, del mobile, dell\u2019arredo e della ceramica, per la realizzazione di nuovi prodotti o campionari<\/strong>;<\/p>\n<p>&#8211; del <strong>10%<\/strong> delle spese sostenute, <strong>per investimenti in attivit\u00e0 di innovazione tecnologica volti a realizzare nuovi prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica o di innovazione digitale<\/strong>.<\/p>\n<p>Tra le spese ammesse, rientrano le spese sostenute dalle aziende per il personale, i ricercatori ed i tecnici, titolari di rapporti di lavoro subordinato o autonomo o di altra natura, impiegati direttamente nelle operazioni di ricerca e sviluppo nelle diverse attivit\u00e0 sopra elencate purch\u00e9 tali attivit\u00e0 siano svolte internamente all\u2019impresa.<\/p>\n<p><strong>CREDITO D\u2019IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE<\/strong><\/p>\n<p><strong>Per le spese di formazione del personale al fine di acquisire o consolidare le competenze delle tecnologie rilevanti<\/strong> per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, la Legge di Bilancio prevede per l\u2019anno 2020 un <strong>credito d\u2019imposta<\/strong> nella misura del:<\/p>\n<p>&#8211; <strong>50%<\/strong> delle spese ammissibili e nel limite massimo di 300.000 euro alle <strong>piccole imprese<\/strong>;<\/p>\n<p>&#8211; 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo di 250.000 euro alle medie imprese;<\/p>\n<p>&#8211; 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo di 300.000 euro alle grandi imprese;<\/p>\n<p>Tale credito d\u2019imposta \u00e8 <strong>utilizzabile esclusivamente in compensazione, dal periodo d\u2019imposta successivo a quello in cui si sostengono i costi per la formazione<\/strong>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>BONUS BEBE\u2019<\/strong><\/p>\n<p>La Legge di Bilancio 2020 estende il bonus ai figli nati o addottati dal 1\u00b0 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. Tale importo \u00e8 erogato direttamente dall\u2019INPS in quote mensili e non concorre alla formazione del reddito complessivo.<\/p>\n<p><strong>L\u2019importo del bonus varia in funzione del valore ISEE, ed in particolare:<\/strong><\/p>\n<p><strong>&#8211; 1.920 Euro, per un valore ISEE del nucleo familiare non superiore a 7.000 Euro;<\/strong><\/p>\n<p><strong>&#8211; 1.4400 Euro, per un valore ISEE del nucleo familiare superiore a 7.000 Euro ma non superiore a 40.000;<\/strong><\/p>\n<p><strong>&#8211; 960 Euro, per un valore ISEE del nucleo familiare superiore a 40.000 Euro;<\/strong><\/p>\n<p>In caso di figlio successivo al primo, l\u2019importo dell\u2019assegno \u00e8 aumentato del 20%.<strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>BONUS ASILO NIDO<\/strong><\/p>\n<p>La Legge di Bilancio rende strutturale il bonus asilo nido ed ammonta per l\u2019anno 2020 ad Euro:<\/p>\n<p><strong>&#8211; 3.000 Euro, per un valore ISEE del nucleo familiare non superiore a 25.000 Euro;<\/strong><\/p>\n<p><strong>&#8211; 2.500 Euro, per un valore ISEE del nucleo familiare compreso tra 25.001 ed 40.000 Euro;<\/strong><\/p>\n<p><strong>&#8211; 1.500 Euro, per un valore ISEE del nucleo familiare superiore a 40.000 Euro.<\/strong><\/p>\n<p>Il bonus spetta per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici o privati e per il supporto, presso la propria abitazione, dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche.<\/p>\n<p>Il beneficio \u00e8 erogato, secondo l\u2019ordine di presentazione telematica delle domande e fino al limite del budget di spesa di 330 milioni di euro annui. Superato tale limite complessivo di spesa, non verranno prese in considerazione altre domande.<\/p>\n<p><strong>FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI<\/strong><\/p>\n<p>La Legge di Bilancio conferma per il 2020 <strong>per gli autoveicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti con contratti di lavoro stipulati entro il 30 giugno 2020, che il fringe benefit \u00e8 tassabile nella misura del 30% dell\u2019ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 Km<\/strong>. <strong>Dal 1\u00b0 luglio 2020 la tassazione varier\u00e0 in base al variare delle emissioni di anidride carbonica del veicolo<\/strong>, in particolare:<\/p>\n<p>&#8211; 25%, per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di CO2 non superiore a 60 g\/km;<\/p>\n<p>&#8211; 30%, per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di CO2 superiore a 60 g\/km e fino a 160 g\/km;<\/p>\n<p>&#8211; 40%, per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di CO2 superiore a 160 g\/km e fino a 190 g\/km;<\/p>\n<p>&#8211; 50%, per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g\/km per il 2020 e pari al 60% a decorrere dall\u2019anno 2021.<\/p>\n<p><strong>BUONI PASTO MENSE AZIENDALI<\/strong><\/p>\n<p>La Legge di Bilancio stabilisce che <strong>non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all\u2019importo complessivo giornaliero di Euro 4 se rese in forma cartacea (in precedenza euro 5,29) aumentato a Euro 8 (in precedenza euro 7), se rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici).<\/strong><\/p>\n<p>Viene confermate invece la non imponibilit\u00e0 per:<\/p>\n<p>&#8211; le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro anche se gestite da terzi;<\/p>\n<p>&#8211; le indennit\u00e0 sostitutive, fino all\u2019importo complessivo giornaliero di euro 5,29 delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo ed ad unit\u00e0 produttive ubicate in zone prive di servizi di ristorazione.<\/p>\n<p><strong>REGIME FORFETTARIO<\/strong><\/p>\n<p>I contribuenti persone fisiche esercenti attivit\u00e0 di impresa, arti o professioni in riferimento all\u2019anno precedente devono <strong>possedere congiuntamente i seguenti requisiti<\/strong> per poter accedere al regime forfettario:<\/p>\n<p>&#8211; <strong>aver conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 Euro;<\/strong><\/p>\n<p><strong>&#8211; aver sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoratori dipendenti o collaboratori<\/strong>.<\/p>\n<p>La Legge di Bilancio, oltre a quelle gi\u00e0 previste nella precedente normativa, aggiunge una nuova causa di <strong>esclusione<\/strong> dal regime forfettario:<\/p>\n<p>&#8211; <strong>nell\u2019anno precedente non bisogna aver percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente superiori ad Euro 30.000.<\/strong><\/p>\n<p>Dal 01.01.2020 i soggetti in regime forfettario che optano per la trasmissione delle proprie fatture in formato elettronico otterranno una riduzione di un anno dei termini di accertamento, in particolare il termine di decadenza entro il quale devono essere notificati gli avvisi di accertamento \u00e8 il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui \u00e8 stata presentata la dichiarazione.<\/p>\n<p><strong>CREDITO D\u2019IMPOSTA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI<\/strong><\/p>\n<p>La Legge di Bilancio introduce uno specifico credito d\u2019imposta per le spese relative all\u2019acquisizione e predisposizione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo.<\/p>\n<p>Le modalit\u00e0 attuative di questa nuova disposizione saranno oggetto di apposito provvedimento da parte del MEF.<\/p>\n<p><strong>PROROGA SABATINI &#8211; TER<\/strong><\/p>\n<p>La Legge di Bilancio proroga l\u2019agevolazione Sabatini-ter consistente nell\u2019erogazione a favore delle micro, piccole e medie imprese di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l\u2019acquisto o l\u2019acquisizione in Leasing di beni strumentali nuovi.<\/p>\n<p><strong>CREDITO D\u2019IMPOSTA INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0<\/strong><\/p>\n<p><strong>In luogo della proroga del maxi ed iper ammortamento la Legge di Bilancio ha previsto il riconoscimento di un credito d\u2019imposta<\/strong> alle imprese che dal 01.01.2020 e fino al 31.12.2020 o fino al 30.06.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia.<\/p>\n<p>Il nuovo credito d\u2019imposta a tutte le imprese residenti in Italia ad eccezione di quelle in liquidazione, o soggetta ad altra procedura concorsuale, destinatarie di sanzioni interdittive.<\/p>\n<p><strong>La spettanza dell\u2019agevolazione \u00e8 subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.<\/strong><\/p>\n<p>Il <strong>credito d\u2019imposta<\/strong> \u00e8 stabilito nella misura del <strong>40% del costo sostenuto<\/strong> per il bene materiale fino ad investimenti pari a 2,5 milioni di Euro. Per l\u2019acquisto di beni immateriali il credito d\u2019imposta \u00e8 stabilito nella misura del 15% del costo nel limite massimo di 700.000 Euro.<\/p>\n<p>Il credito d\u2019imposta \u00e8 <strong>utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24 in 5 quote annuali di pari importo<\/strong> (3 quote per gli investimenti in beni immateriali) <strong>a decorrere dall\u2019anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni o alla loro interconnessione.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Le fatture ricevute<\/strong> relative a tali beni <strong>devono riportare l\u2019espresso riferimento alle disposizioni normative di riferimento<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>UNIFICAZIONE IMU &#8211; TASI<\/strong><\/p>\n<p>La Legge di Bilancio stabilisce <strong>l\u2019unificazione dell\u2019IMU e della TASI in un unico tributo<\/strong> la cui disciplina ricalca sostanzialmente quella previgente.<\/p>\n<p><strong>ACCISE GASOLIO COMMERCIALE<\/strong><\/p>\n<p>A favore degli esercenti l\u2019attivit\u00e0 di autotrasporto merci sia in c\/proprio che per c\/terzi \u00e8 previsto un beneficio connesso con la spesa per il carburante di veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 T.<\/p>\n<p>In sede di approvazione della Legge di Bilancio \u00e8 stato stabilito che <strong>tale agevolazione non sar\u00e0 pi\u00f9 riconosciuta per il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 3 o inferiore<\/strong> (dal 2021 Euro 4 o inferiore).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27.12.2018 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30.12.2019, \u00e8 entrata in vigore il 01.01.2020 e qui di seguito vengono riportate in sintesi le&hellip; <\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_kadence_starter_templates_imported_post":false,"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-484","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-notiziario","clearfix"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/484","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=484"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/484\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":485,"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/484\/revisions\/485"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=484"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=484"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=484"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}