{"id":446,"date":"2019-01-09T18:12:05","date_gmt":"2019-01-09T17:12:05","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiogualandris.com\/?p=446"},"modified":"2019-01-09T18:12:05","modified_gmt":"2019-01-09T17:12:05","slug":"legge-di-bilancio-2019-prima-parte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/2019\/01\/09\/legge-di-bilancio-2019-prima-parte\/","title":{"rendered":"LEGGE DI BILANCIO 2019 &#8211; PRIMA PARTE"},"content":{"rendered":"<p>Di seguito si espongono le novit\u00e0 pi\u00f9 significative in materia fiscale relative alla legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30.12.2018 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31.12.2018, \u00e8 entrata in vigore il 01.01.2019 e qui di seguito vengono riportate in sintesi le principali novit\u00e0<\/p>\n<p><strong>ESTENSIONE REGIME FORFETARIO<\/strong><\/p>\n<p>La legge di bilancio 2019 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfetario di cui alla L. 190\/2014. Non viene modificata la restante disciplina del regime (ad esempio, determinazione del reddito,\u00a0<u>imposizione sostitutiva al 5% per i primi 5 anni dall\u2019inizio dell\u2019attivit\u00e0, esclusione da IVA<\/u>, semplificazione degli adempimenti fiscali e contabili, riduzione dei contributi previdenziali).<\/p>\n<p>Soglia di ricavi\/compensi fino a 65.000,00 euro<\/p>\n<p>Dall\u20191.1.2019, possono accedere al regime le persone fisiche con ricavi e compensi non superiori, nell\u2019anno precedente, a\u00a0<strong>65.000,00 euro<\/strong>. Sono, invece,\u00a0<strong>rimossi i limiti connessi al sostenimento di spese per lavoro dipendente (5.000,00 euro) e per beni strumentali (20.000,00 euro<\/strong>), le quali, quindi, non devono pi\u00f9 essere computate ai fini dell\u2019accesso e della permanenza nel regime dall\u20191.1.2019. Nel caso di esercizio contemporaneo di attivit\u00e0 contraddistinte da differenti codici ATECO, ai fini del computo del limite di ricavi o compensi, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attivit\u00e0 esercitate.<\/p>\n<p>Possesso di partecipazioni<\/p>\n<p><u>Non possono utilizzare il regime forfetario gli esercenti attivit\u00e0 d\u2019impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0<\/u>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong><u>partecipano a societ\u00e0 di persone, associazioni o imprese familiari<\/u><\/strong><strong>\u00a0(art. 5 del TUIR);<\/strong><\/li>\n<li><strong><u>controllano, direttamente o indirettamente, societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata<\/u><\/strong><strong>\u00a0o associazioni in partecipazione, che esercitano attivit\u00e0 economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attivit\u00e0 d\u2019im\u00adpre\u00adsa, arti o professioni.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Contestuale o precedente attivit\u00e0 di lavoro dipendente<\/p>\n<p>Non possono utilizzare il regime le persone fisiche la cui attivit\u00e0 d\u2019impresa o di lavoro autonomo sia esercitata, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali:<\/p>\n<ul>\n<li>sono in corso rapporti di lavoro;<\/li>\n<li>oppure erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d\u2019imposta.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Non sussistono pi\u00f9 limitazioni circa l\u2019ammontare di redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti, in quanto ci\u00f2 che rileva \u00e8 che l\u2019attivit\u00e0 non sia svolta prevalentemente nei confronti dell\u2019attuale, di eventuali altri datori di lavoro dei 2 anni precedenti, oppure di soggetti comunque agli stessi riconducibili.<\/p>\n<p>Decorrenza<\/p>\n<p>Le modifiche apportate al regime forfetario decorrono dall\u20191.1.2019. Pertanto, la nuova soglia di ricavi\/compensi e le riformate cause ostative devono essere considerate in occasione del primo accesso al regime nel 2019, oppure per verificarne la permanenza per i soggetti che gi\u00e0 lo applicavano nel 2018.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>FLAT TAX<\/strong><\/p>\n<p>Viene istituita un\u2019<strong>imposta sostitutiva pari al 20<\/strong>% sui redditi d\u2019impresa e di lavoro autonomo delle persone fisiche. Il regime agevolato \u00e8 condizionato:<\/p>\n<p>\u2013 al rispetto di un limite di ricavi e compensi;<\/p>\n<p>\u2013 all\u2019assenza, durante la sua applicazione, di una serie di condizioni ostative.<\/p>\n<p><strong><em>Soglia di ricavi e compensi<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Il regime \u00e8 fruibile dai soggetti che hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi nell\u2019intervallo tra 65.001,00 e 100.000,00 euro, nel periodo d\u2019imposta precedente a quello per il quale \u00e8 presentata la dichiarazione ragguagliato ad anno. In caso di esercizio contemporaneo di pi\u00f9 attivit\u00e0, , si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attivit\u00e0 esercitate.<\/p>\n<p><strong><em>Condizioni ostative<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Le condizioni che precludono l\u2019utilizzo del nuovo regime sono analoghe a quelle previste per il regime forfetario\u00a0<em>ex<\/em>\u00a0L. 190\/2014:<\/p>\n<p>\u2013 utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito;<\/p>\n<p>\u2013 residenza fiscale all\u2019estero;<\/p>\n<p>\u2013 compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;<\/p>\n<p>\u2013 esercizio di attivit\u00e0 d\u2019impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0, partecipazione in societ\u00e0 di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR) o controllo, diretto o indiretto, di societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attivit\u00e0 economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attivit\u00e0 d\u2019impresa, arti o professioni;<\/p>\n<p>\u2013 esercizio dell\u2019attivit\u00e0 prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d\u2019imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.<\/p>\n<p><strong><em>Determinazione del reddito<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Il reddito d\u2019impresa o di lavoro autonomo \u00e8 determinato con i criteri ordinari.<\/p>\n<p><strong><em>Imposizione sostitutiva<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Sul reddito d\u2019impresa o di lavoro autonomo \u00e8 applicata un\u2019imposta sostitutiva dell\u2019IRPEF, delle relative addizionali regionale e comunale e dell\u2019IRAP, pari al 20%.<\/p>\n<p><strong><em>Esonero dalle ritenute d\u2019acconto<\/em><\/strong><\/p>\n<p><u>I ricavi e i compensi non sono assoggettati a ritenuta d\u2019acconto da parte del sostitu\u00adto d\u2019imposta.<\/u>\u00a0A tale fine, i contribuenti devono rilasciare un\u2019apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono \u00e8 soggetto all\u2019imposta sostitutiva in esame.<\/p>\n<p><strong><em>Adempimenti contabili e fiscali<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Gli adempimenti contabili e fiscali sono quelli ordinariamente previsti dalla vigente normativa per gli esercenti arti e professioni, nonch\u00e9 per le persone fisiche che esercitano attivit\u00e0 d\u2019impresa operanti in contabilit\u00e0 semplificata oppure ordinaria.<\/p>\n<p><strong><em>Esonero dalla qualifica di sostituto d\u2019imposta<\/em><\/strong><\/p>\n<p><u>Le persone fisiche che utilizzeranno la nuova misura non saranno tenute ad operare le ritenute alla fonte<\/u>\u00a0di cui al Titolo III del DPR 600\/<u>73 in qualit\u00e0 di sostituto d\u2019imposta<\/u>, pur restando obbligate ad indicare, nella dichiarazione dei redditi, il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all\u2019atto del pagamento degli stessi non \u00e8 stata operata la ritenuta e l\u2019ammontare dei redditi stessi.<\/p>\n<p><strong><em>Esclusione da IVA<\/em><\/strong><\/p>\n<p><u>Per i soggetti che applicheranno il nuovo regime operer\u00e0 l\u2019esonero dall\u2019IVA<\/u>\u00a0e dai relativi adempimenti, secondo le medesime disposizioni previste per il regime forfetario. Conseguentemente, non vi \u00e8 addebito dell\u2019IVA a titolo di rivalsa, n\u00e9 detrazione di quella assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.<\/p>\n<p><strong><em>Fatturazione elettronica<\/em><\/strong><\/p>\n<p>A differenza del regime forfetario,\u00a0<u>l\u2019applicazione del regime di favore in esame non esonera dall\u2019obbligo di fatturazione elettronica<\/u>previsto dal DLgs. 5.8.2015 n. 127.<\/p>\n<p><strong><em>Decorrenza<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><u>Il regime sar\u00e0 operativo a decorrere dall\u20191.1.2020.<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong>DEFINIZIONE DEI RUOLI DA OMESSO VERSAMENTO<\/strong><\/p>\n<p>Viene introdotta una sanatoria dei ruoli derivanti da omesso versamento di imposte e contributi dichiarati.<\/p>\n<p><u>La definizione \u00e8 circoscritta ai carichi trasmessi agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2017, derivanti da tributi dichiarati e non versati emergenti dalla liquidazione automatica della dichiarazione.<\/u><\/p>\n<p>Solo i ruoli beneficiano della sanatoria, pertanto\u00a0<u>sono esclusi gli avvisi bonari successivi alla liquidazione della dichiarazione, salvo che il ruolo sia stato gi\u00e0 formato e consegnato entro il 31.12.2017.<\/u><\/p>\n<p>Deve trattarsi di debiti di persone fisiche che presentano un indice ISEE su base familiare non superiore a 20.000,00 euro.\u00a0<u>Sono di conseguenza esclusi i debiti delle societ\u00e0, di persone o di capitali, e di altri enti, non trattandosi di persone fisiche<\/u>.<\/p>\n<p>Devono inoltre essere debiti diversi da quelli dell\u2019art. 4 del DL 119\/2018 (che prevede l\u2019annullamento di diritto dei carichi sino a 1.000,00 euro del periodo 2000-2010).<\/p>\n<p><strong><em>Ambito applicativo<\/em><\/strong><\/p>\n<p>La legge parla espressamente di omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali scaturenti dalle attivit\u00e0 di liquidazione automatica delle dichiarazioni stesse. Sembra pertanto si possa trattare solo di imposte sui redditi, IVA, IRAP e imposte sostitutive.<\/p>\n<p><u>Sono quindi esclusi<\/u>\u00a0dalla definizione in esame\u00a0<u>gli importi che<\/u>:<\/p>\n<p>\u2013\u00a0<u>derivano da atti impositivi, quali avvisi di accertamento, di liquidazione, di recupero del credito d\u2019imposta;<\/u><\/p>\n<p><u>\u2013 emergono dal controllo formale della dichiarazione, come le spese detraibili e gli oneri deducibili dal reddito complessivo non adeguatamente documentati<\/u>.<\/p>\n<p>Rientrano anche i contributi dovuti dagli iscritti alle Casse professionali o alle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell\u2019INPS (es. Gestione Artigiani e Commercianti e Gestione separata\u00a0<em>ex<\/em>\u00a0L. 335\/95), con esclusione di quelli richiesti con accertamento.<\/p>\n<p><strong><em>Stralcio del debito a titolo di capitale<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Lo stralcio del debito si applica a chi ha un ISEE del nucleo familiare non superiore a 20.000,00 euro e consente di pagare la cartella di pagamento con stralcio intero di sanzioni e interessi di mora (art. 30 del DPR 602\/73), corrispondendo:<\/p>\n<ul>\n<li>il 16% dell\u2019imposta e altri interessi, se l\u2019ISEE \u00e8 fino a 8.500,00 euro;<\/li>\n<li>il 20% dell\u2019imposta e altri interessi, se l\u2019ISEE \u00e8 superiore a 8.500,00 euro e fino a 12.500,00 euro;<\/li>\n<li>il 35% dell\u2019imposta e altri interessi, se l\u2019ISEE \u00e8 superiore a 12.500,00 euro e fino a 20.000,00 euro.<\/li>\n<\/ul>\n<p>E\u2019 dovuto l\u2019aggio di riscossione parametrato alle somme da corrispondere al netto dello stralcio. Gli \u201caltri interessi\u201d, a livello generale, dovrebbero essere non quelli di mora bens\u00ec quelli contestati nella cartella di pagamento ma relativi alla fase antecedente al ruolo.<\/p>\n<p><strong><em>Termini e adempimenti<\/em><\/strong><\/p>\n<p>La procedura inizia con\u00a0<strong>l\u2019apposita domanda<\/strong>\u00a0all\u2019Agente della riscossione da presentare,\u00a0<strong><u>entro il 30.4.2019<\/u><\/strong>, a cura del debitore, in cui si manifesta la volont\u00e0 di definire e si indicano i carichi che possono rientrare nella sanatoria (la definizione pu\u00f2 essere quindi parziale).<\/p>\n<p><u>Entro il 31.10.2019, Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica la liquidazione degli importi dovuti, oppure il diniego<\/u>\u00a0qualora le somme indicate dal contribuente nell\u2019istanza non rientrino nella definizione (esempio, carichi non derivanti da omessi versamenti).<\/p>\n<p>L\u2019invio della domanda ha gli stessi effetti dell\u2019istanza di rottamazione dei ruoli: tra l\u2019altro,\u00a0<u>non possono essere proseguite le azioni esecutive, n\u00e9 adottate misure cautelari come fermi e ipoteche.<\/u><\/p>\n<p><strong><em>Controllo sull\u2019indice ISEE<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Nei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla correttezza dei dati autodichiarati, l\u2019Agenzia delle Entrate-Riscossione, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza e l\u2019Agenzia delle Entrate, effettua un controllo sui medesimi. Il controllo pu\u00f2 essere effettuato sino al 31.12.2024.<\/p>\n<p><strong><em>Versamenti<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Gli importi dovuti sono corrisposti in base alle seguenti rate:<\/p>\n<ul>\n<li>35% con scadenza 30.11.2019;<\/li>\n<li>20% con scadenza 31.3.2020;<\/li>\n<li>15% con scadenza il 31.7.2020;<\/li>\n<li>15% con scadenza il 31.3.2021;<\/li>\n<li>15% con scadenza il 31.7.2021.<\/li>\n<\/ul>\n<p>A decorrere dall\u20191.12.2019 si applicano gli interessi di rateizzazione al tasso del 2% annuo.<\/p>\n<p>Rimane ferma la possibilit\u00e0 di pagare in unica soluzione entro il 30.11.2019.<\/p>\n<p><u>Il mancato, tardivo, oppure insufficiente pagamento comporta la revoca di diritto della definizione, con riemersione del residuo debito a titolo di imposta, sanzioni e interessi di mora<\/u>. Tuttavia, un ritardo contenuto nei 5 giorni non ha effetti pregiudizievoli.<\/p>\n<p><strong><em>Implicazioni con la c.d. \u201crottamazione dei ruoli\u201d<\/em><\/strong><\/p>\n<p>L\u2019istanza pu\u00f2 essere presentata anche dai contribuenti che, avendo presentato domanda per le pregresse rottamazioni dei ruoli non hanno poi eseguito i pagamenti, o sono decaduti dalla rottamazione per avere pagato tardivamente o in misura insufficiente le rate.<\/p>\n<p>Quanto corrisposto a seguito della rottamazione dei ruoli \u00e8 considerato un acconto ai fini della definizione in esame, ma in nessun caso si ha il diritto alla restituzione di quanto gi\u00e0 corrisposto.<\/p>\n<p><strong><em>Conversione della domanda in rottamazione dei ruoli<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Nel caso in cui l\u2019Agenzia delle Entrate-Riscossione, riscontrato il difetto dei requisiti per fruire della definizione prevista dalla legge di bilancio 2019, opponga il diniego, i debiti, in costanza dei requisiti di legge, sono automaticamente inclusi nella rottamazione dei ruoli di cui all\u2019art. 3 del DL 119\/2018, con stralcio di soli sanzioni e interessi di mora (e obbligo di pagamento per intero delle imposte, a prescindere dall\u2019ISEE).<\/p>\n<p>Le somme potranno essere versate in 17 rate:<\/p>\n<p>\u2013 la prima, pari al 30%, con scadenza il 30.11.2019;<\/p>\n<p>\u2013 le restanti 16, pari ciascuna al 4,375%, con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2020 e fino al 2027; sono dovuti gli interessi al 2% annuo a decorrere dall\u20191.12.2019.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><strong>FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI CONFRONTI DEI CONSUMATORI FINALI<\/strong><\/p>\n<p>Viene previsto che\u00a0<u>le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali siano rese disponibili mediante i servizi telematici dell\u2019Agenzia delle Entrate soltanto su richiesta degli stessi soggetti.<\/u><\/p>\n<p>La disposizione, che modifica l\u2019art. 1 co. 3 del DLgs. 127\/2015, \u00e8 volta a garantire il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.<\/p>\n<p><strong>RIPORTO DELLE PERDITE FISCALI PER I SOGGETTI IRPEF<\/strong><\/p>\n<p>Viene modificato il regime fiscale delle perdite dei soggetti IRPEF (art. 8 del TUIR):<\/p>\n<p>\u2013\u00a0<u>equiparando il trattamento fiscale delle perdite d\u2019impresa in contabilit\u00e0 semplificata e ordinaria, con la conseguente previsione di scomputo delle perdite dal solo reddito d\u2019impresa<\/u>;<\/p>\n<p>\u2013\u00a0<u>introducendo il principio in base al quale le eccedenze sono portate a riduzione dei redditi dei periodi d\u2019imposta successivi limitatamente all\u201980% di questi ultimi, per l\u2019intero importo che trova capienza in essi, senza limitazioni temporali<\/u>\u00a0(le \u201cperdite di periodo\u201d continuano, invece, ad essere portate in compensazione con eventuali ulteriori redditi d\u2019impresa conseguiti dal soggetto IRPEF nel medesimo periodo, senza che si applichi il limite dell\u201980%).<\/p>\n<p><strong><em>Decorrenza<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong>Le modifiche operano con effetto dal\u00a0<u>periodo d\u2019imposta 2018<\/u>.<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><strong>ESTROMISSIONE DELL\u2019IMMOBILE DELL\u2019IMPRENDITORE INDIVIDUALE<\/strong><\/p>\n<p>Viene riaperta la disciplina dell\u2019estromissione dell\u2019immobile strumentale dell\u2019im\u00adpren\u00ad\u00additore individuale, che consente di fare transitare l\u2019immobile dalla sfera imprenditoriale a quella \u201cprivata\u201d della persona con un\u2019imposizione ridotta.<\/p>\n<p><strong><em>Imprenditori ammessi all\u2019agevolazione<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori individuali che risultano in attivit\u00e0:<\/p>\n<p>\u2013\u00a0<u>sia alla data del 31.10.2018<\/u>\u00a0(data alla quale gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall\u2019imprenditore);<\/p>\n<p>\u2013\u00a0<u>sia alla data dell\u20191.1.2019\u00a0<\/u>(data alla quale sono riferiti gli effetti dell\u2019estromi\u00adssione).<\/p>\n<p>L\u2019agevolazione non compete, invece, all\u2019imprenditore individuale che, pur rivestendo tale qualifica alla data del 31.10.2018, abbia cessato la propria attivit\u00e0 d\u2019impre\u00adsa prima dell\u20191.1.2019.<\/p>\n<p><strong><em>Immobili oggetto dell\u2019agevolazione<\/em><\/strong><\/p>\n<p>L\u2019estromissione agevolata pu\u00f2 indistintamente riguardare gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione.\u00a0<u>Non possono, invece, essere estromessi in modo agevolato n\u00e9 gli immobili \u201cmerce\u201d, n\u00e9 gli immobili che, pur se appartenenti all\u2019impresa, non sono strumentali.<\/u><\/p>\n<p><strong><em>Imposta sostitutiva dell\u20198%<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Il regime agevolativo in esame prevede:<\/p>\n<p>\u2013 l\u2019assoggettamento della plusvalenza derivante dall\u2019estromissione (pari alla differenza tra il valore di mercato dell\u2019immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto) ad un\u2019imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell\u2019IRAP pari all\u20198%;<\/p>\n<p>\u2013 la possibilit\u00e0 di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell\u2019immobile, il suo valore catastale.<\/p>\n<p><strong><em>Adempimenti<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Per le estromissioni perfezionate ai sensi della legge di bilancio 2019:<\/p>\n<p>\u2013 l\u2019operazione deve avvenire tra l\u20191.1.2019 e il 31.5.2019, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);<\/p>\n<p>\u2013 gli effetti dell\u2019estromissione retroagiscono all\u20191.1.2019;<\/p>\n<p><u>L\u2019imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2019 e per il rimanente 40% entro il 16.6.2020.<\/u><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><strong>RIVALUTAZIONE DEI BENI D\u2019IMPRESA<\/strong><\/p>\n<p>Viene riaperta la disciplina della rivalutazione dei beni d\u2019impresa, che consente di iscrivere nell\u2019attivo patrimoniale maggiori valori in relazione a tali beni dietro il versamento di un\u2019imposta sostitutiva.<\/p>\n<p>Possono beneficiare della misura in commento, di fatto, tutti i soggetti operanti in regime di impresa come societ\u00e0 di capitali, enti commerciali, societ\u00e0 di persone commerciali, imprenditori individuali, stabili organizzazioni di soggetti non residenti, ecc.<\/p>\n<p>Per le societ\u00e0 di persone e gli imprenditori individuali, la rivalutazione \u00e8 possibile anche se viene adottata la contabilit\u00e0 semplificata.<\/p>\n<p>Sono rivalutabili i beni risultanti dal bilancio dell\u2019esercizio in corso al 31.12.2017.<\/p>\n<p>La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell\u2019esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2017 (bilancio al 31.12.2018, per i soggetti \u201csolari\u201d).<\/p>\n<p>Possono essere rivalutati i beni materiali e immateriali, con\u00a0<u>esclusione dei beni \u201cmerce\u201d<\/u>, nonch\u00e9 le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.<\/p>\n<p>I maggiori valori sono riconosciuti con il pagamento di un\u2019imposta sostitutiva pari:<\/p>\n<p>\u2013 al 16%, per i beni ammortizzabili;<\/p>\n<p>\u2013 al 12%, per i beni non ammortizzabili.<\/p>\n<p>L\u2019imposta sostitutiva \u00e8 versata in un\u2019unica soluzione, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d\u2019imposta con riferimento al quale la rivalutazione \u00e8 eseguita (trattasi, per i soggetti \u201csolari\u201d, del termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per il periodo d\u2019imposta 2018).<\/p>\n<p><strong><em>Decorrenza degli effetti fiscali<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Gli effetti della rivalutazione decorrono:<\/p>\n<p>\u2013 dal terzo esercizio successivo (dal 2021, per i soggetti \u201csolari\u201d), in termini generali;<\/p>\n<p>\u2013 dall\u2019inizio del quarto esercizio successivo (dall\u20191.1.2022, per i soggetti \u201csolari\u201d), per le plusvalenze e le minusvalenze.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><strong>IPER AMMORTAMENTO \u2013 PROROGA CON MODIFICHE<\/strong><\/p>\n<p>La maggiorazione di cui all\u2019art. 1 co. 9 della L. 232\/2016 (c.d. \u201c<u>iper-ammor\u00adtamenti<\/u>\u201d) viene\u00a0<u>prorogata in relazione agli investimenti effettuati entro il 31.12.2019<\/u>, ovvero entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019:<\/p>\n<p>\u2013 l\u2019ordine risulti accettato dal venditore;<\/p>\n<p>\u2013 sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.<\/p>\n<p><strong><em>Nuova misura della maggiorazione<\/em><\/strong><\/p>\n<p>La nuova versione dell\u2019iper-ammortamento prevede che la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applichi con le seguenti misure:<\/p>\n<ul>\n<li>170%, per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;<\/li>\n<li>100%, per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;<\/li>\n<li>50%, per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><em>Maggiorazione relativa ai beni immateriali<\/em><\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 prorogata per lo stesso periodo anche la correlata maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni immateriali. Inoltre, viene ampliato l\u2019ambito di applicazione di tale maggiorazione, includendo anche i costi sostenuti a titolo di canone per l\u2019accesso, mediante soluzioni di\u00a0<em>cloud\u00adcomputing<\/em>, a beni immateriali di cui all\u2019Allegato B della L. 232\/2016.<\/p>\n<p><strong><u>Viene abrogata invece la misura relativa al super ammortamento al 130 %.<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><strong>ABROGAZIONE ACE<\/strong><\/p>\n<p><u>\u00c8 stata abrogata l\u2019ACE<\/u>\u00a0(art. 1 del DL 201\/2011), agevolazione che consentiva di portare in deduzione dal reddito d\u2019impresa una quota dello stesso proporzionale agli incrementi netti di patrimonio registrati rispetto alla dotazione esistente al termine dell\u2019esercizio in corso al 31.12.2010.<\/p>\n<p>L\u2019agevolazione esplica ancora efficacia per il periodo d\u2019imposta in corso al 31.12.2018, seppure con un coefficiente ulteriormente ridotto all\u20191,5%, rispetto a quello dell\u20191,6% applicato per il periodo d\u2019imposta precedente. Dal 2019 l\u2019agevolazione \u00e8, invece, soppressa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>AUMENTO DELLA PERCENTUALE DI DEDUCIBILITA\u2019 IRPEF\/IRES DELL\u2019IMU<\/strong><\/p>\n<p>Viene aumentata dal 20% al 40% la percentuale di deducibilit\u00e0 dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, ai fini IRPEF e IRES, dell\u2019IMU relativa agli immobili strumentali.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><strong>RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E DEI TERRENI<\/strong><\/p>\n<p>Viene riaperta la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni, de\u00adtenuti al di fuori del regime di impresa.<\/p>\n<p>Sar\u00e0 quindi consentito a persone fisiche, societ\u00e0 semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli ed edificabili) posseduti alla data dell\u20191.1.2019.<\/p>\n<p>si tratta della facolt\u00e0 di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore di perizia delle partecipazioni non quotate o dei terreni, mediante l\u2019assolvimento di un\u2019imposta sostitutiva su tale valore.<\/p>\n<p><strong><em>Incremento dell\u2019aliquota dell\u2019imposta sostitutiva<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Viene previsto che sul valore della perizia di stima si applica:<\/p>\n<p>\u2013 l\u2019aliquota dell\u201911%, per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano qualificate ai sensi dell\u2019art. 67 co. 1 lett. c) del TUIR alla data dell\u20191.1.2019;<\/p>\n<p>\u2013 l\u2019aliquota del 10%, per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano non qualificate ai sensi dell\u2019art. 67 co. 1 lett. c-<em>bis<\/em>) del TUIR alla data dell\u20191.1.2019;<\/p>\n<p>\u2013 l\u2019aliquota del 10%, per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili) ai fini delle plusvalenze disciplinate dall\u2019art. 67 del TUIR.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><strong>IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI COMPENSI DELL\u2019ATTIVITA\u2019 DI LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI<\/strong><\/p>\n<p>Viene istituita\u00a0<u>un\u2019imposta sostitutiva, pari al 15%,<\/u>\u00a0sui compensi derivanti dall\u2019attivit\u00e0 di lezioni private e ripetizioni.<\/p>\n<p><strong><em>Ambito soggettivo<\/em><\/strong><\/p>\n<p>La misura \u00e8 riservata ai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che svolgono l\u2019attivit\u00e0 di lezioni private e ripetizioni.<\/p>\n<p>I dipendenti pubblici che svolgono l\u2019attivit\u00e0 di insegnamento a titolo privato comunicano all\u2019amministrazione di appartenenza l\u2019esercizio di attivit\u00e0 extra-professionale didattica, ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompatibilit\u00e0.<\/p>\n<p><strong><em>Imposizione sostitutiva<\/em><\/strong><\/p>\n<p>I compensi derivanti dall\u2019attivit\u00e0 di lezioni private e ripetizioni sono tassati con un\u2019imposta sostitutiva dell\u2019IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%, versata entro i medesimi termini dell\u2019IRPEF.<\/p>\n<p><strong><em>Decorrenza<\/em><\/strong><\/p>\n<p><u>Il regime \u00e8 operativo a decorrere dall\u20191.1.2019<\/u>, ma un provvedimento dell\u2019Agenzia delle Entrate dovr\u00e0 stabilire le modalit\u00e0 per l\u2019esercizio dell\u2019opzione per la tassazione ordinaria, nonch\u00e9 del versamento dell\u2019acconto e del saldo dell\u2019imposta sostitutiva.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Di seguito si espongono le novit\u00e0 pi\u00f9 significative in materia fiscale relative alla legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30.12.2018 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31.12.2018, \u00e8 entrata in&hellip; 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