{"id":409,"date":"2018-03-03T12:49:01","date_gmt":"2018-03-03T11:49:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiogualandris.com\/?p=409"},"modified":"2018-03-03T13:00:16","modified_gmt":"2018-03-03T12:00:16","slug":"bonus-imprese-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/2018\/03\/03\/bonus-imprese-2018\/","title":{"rendered":"BONUS IMPRESE 2018"},"content":{"rendered":"<p>La Finanziaria 2018 ha introdotto una seria di interessanti agevolazioni a favore delle imprese, tra i quali il bonus formazione 4.0, il bonus creativit\u00e0, il bonus per l\u2019acquisto di prodotti in plastica riciclata e il bonus \u201clibrerie\u201d. Le modalit\u00e0 attuative di tali agevolazioni saranno individuare con appositi Decreti.<\/p>\n<p><strong>BONUS FORMAZIONE 4.0<\/strong><\/p>\n<p>Alle imprese che effettuano attivit\u00e0 di formazione, spetta un <strong>credito d\u2019imposta pari al 40%<\/strong> delle spese relative al <strong>costo aziendale del personale dipendente<\/strong> <strong>per il periodo occupato nella formazione<\/strong> svolta per acquisire \/ consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, ossia big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber \u2013 fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realt\u00e0 aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali nei seguenti ambiti:<\/p>\n<ol>\n<li>vendita e marketing;<\/li>\n<li>informatica<\/li>\n<li>tecniche e tecnologie di produzione.<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u00c8 <strong>esclusa<\/strong> <strong>la<\/strong> <strong>formazione ordinaria \/ periodica<\/strong> organizzata dall\u2019impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro \/ protezione dell\u2019ambiente; ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.<\/p>\n<p>Il credito d\u2019imposta in esame \u00e8 riconosciuto fino ad un <strong>massimo annuo di \u20ac 300.000<\/strong> per ciascun beneficiario per le citate attivit\u00e0 di formazione pattuite con contratti collettivi aziendali \/ territoriali e:<\/p>\n<ul>\n<li>va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d\u2019imposta di sostenimento delle spese;<\/li>\n<li>non concorre alla formazione del reddito \/ base imponibile IRAP;<\/li>\n<li>non rileva ai fini del rapporto di deducibilit\u00e0 degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;<\/li>\n<li>\u00e8 utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, anche per importi superiori ai limiti di \u20ac 250.000 \/ \u20ac 700.000 per anno;<\/li>\n<li>\u00e8 concesso nel rispetto dei limiti \/ condizioni ex Regolamento UE n. 651\/2014 concernente la compatibilit\u00e0 degli aiuti di Stato, con il mercato interno.<\/li>\n<\/ul>\n<p>I costi relativi alle spese agevolabili devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale \/ collegio sindacale \/ professionista iscritto nel Registro dei revisori legali (la certificazione deve essere allegata al bilancio). Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti la certificazione va redatta da un revisore legale \/ societ\u00e0 di revisione legale dei conti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>BONUS CREATIVITA&#8217;<\/b><\/p>\n<p>E&#8217; riconosciuto un\u00a0<strong>credito d&#8217;imposta pari al 30% dei costi sostenuti per\u00a0<\/strong>sviluppo, produzione promozione i prodotti e servizi culturali e creativi a favore del imprese &#8220;<strong>culturali e creative<\/strong>, ossia le imprese, soggetti che svolgono attivit\u00e0 stabile e continuativa, con sede in italia, stato UE, SEE con oggetto sociale (esclusivo\/prevalente) l&#8217;ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, ricerca, valorizzazione, gestione di\u00a0<strong>prodotti culturali.\u00a0<\/strong>Questi ultimi devono intendersi come\u00a0<strong>beni, servizi ed opere d&#8217;ingegno\u00a0<\/strong>inerenti alla letteratura, musica, arti figurative, arti applicate, spettacolo dal vivo, cinematografia, audiovisivo, archivi, biblioteche, musei nonch\u00e9 al patrimonio culturale ed ai processi di innovazione ad esso collegati.<\/p>\n<p>Le imprese culturali e creative possono accedere al predetto credito d\u2019imposta nel rispetto dei limiti relativi agli aiuti de minimis di cui al Regolamento UE n. 1407\/2013.<\/p>\n<p>Merita evidenziare che il credito d\u2019imposta in esame:<\/p>\n<ul>\n<li>non concorre alla formazione del reddito \/ base imponibile IRAP;<\/li>\n<li>non rileva ai fini del rapporto di deducibilit\u00e0 degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;<\/li>\n<li>\u00e8 utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>BONUS ACQUISTO PRODOTTI IN PLASTICA RICICLATA<\/strong><\/p>\n<p>A favore delle imprese che <strong>acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste<\/strong>, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui \u00e8 riconosciuto un <strong>credito d\u2019imposta pari al 36% delle spese sostenute<\/strong> e documentate per i predetti <strong>acquisti effettuati nel 2018, 2019 e 2020<\/strong>.<\/p>\n<p>Il credito d\u2019imposta in esame:<\/p>\n<ul>\n<li>\u00e8 riconosciuto fino ad un <strong>importo massimo annuo di \u20ac 20.000<\/strong>;<\/li>\n<li>va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d\u2019imposta di sostenimento delle spese;<\/li>\n<li>non concorre alla formazione del reddito \/ base imponibile IRAP;<\/li>\n<li>non rileva ai fini del rapporto di deducibilit\u00e0 degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;<\/li>\n<li>\u00e8 utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, anche per importi superiori al limite di \u20ac 250.000;<\/li>\n<li>\u00e8 utilizzabile dall\u20191.1 del periodo d\u2019imposta successivo a quello di acquisto dei predetti prodotti.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>BONUS LIBRERIE<\/strong><\/p>\n<p>A favore degli esercenti attivit\u00e0 commerciali nel settore della <strong>vendita al dettaglio di libri<\/strong> in esercizi specializzati con codice:<\/p>\n<ul>\n<li>\u201c47.61\u201d (commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati);<\/li>\n<li>\u201c47.79.1\u201d (commercio al dettaglio di libri di seconda mano)<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00e8 riconosciuto un <strong>credito d\u2019imposta<\/strong> parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attivit\u00e0 di vendita di libri al dettaglio, nonch\u00e9 alle eventuali spese di locazione \/ altre spese individuate dal MIBACT, anche in relazione all\u2019assenza di librerie nel territorio comunale.<\/p>\n<p>Il credito d\u2019imposta in esame:<\/p>\n<ul>\n<li>\u00e8 stabilito nella <strong>misura massima di \u20ac 20.000<\/strong> per gli esercenti librerie non ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite \/ <strong>\u20ac 10.000 per gli altri esercenti<\/strong>;<\/li>\n<li>\u00e8 concesso nel rispetto dei limiti \/ condizioni ex Regolamento UE n. 1407\/2013 (aiuti de minimis);<\/li>\n<li>non concorre alla formazione del reddito \/ base imponibile IRAP;<\/li>\n<li>non rileva ai fini del rapporto di deducibilit\u00e0 degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;<\/li>\n<li>\u00e8 utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Finanziaria 2018 ha introdotto una seria di interessanti agevolazioni a favore delle imprese, tra i quali il bonus formazione 4.0, il bonus creativit\u00e0, il bonus per l\u2019acquisto di prodotti&hellip; <\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_kadence_starter_templates_imported_post":false,"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-409","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-notiziario","clearfix"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/409","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=409"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/409\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":415,"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/409\/revisions\/415"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=409"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=409"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=409"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}