{"id":406,"date":"2018-01-24T17:06:10","date_gmt":"2018-01-24T16:06:10","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiogualandris.com\/?p=406"},"modified":"2018-01-24T17:06:10","modified_gmt":"2018-01-24T16:06:10","slug":"legge-di-bilancio-2018-in-sintesi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/2018\/01\/24\/legge-di-bilancio-2018-in-sintesi\/","title":{"rendered":"LEGGE DI BILANCIO 2018  IN SINTESI"},"content":{"rendered":"<p>La legge di Bilancio 2018 n. 2015 del 27.12.2017 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29.12.2017, \u00e8 entrata in vigore il 01.01.2018 e qui di seguito vengono riportate in sintesi le principali novit\u00e0<\/p>\n<p><strong>INCENTIVO STRUTTURALE ALL\u2019OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE<\/strong><\/p>\n<p>E\u2019 stato introdotto un nuovo incentivo per promuovere l\u2019occupazione giovanile. In particolare la Legge di Bilancio ha previsto:<\/p>\n<ul>\n<li>per i datori di lavori che assumono dal 01.01.2018 con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, soggetti con et\u00e0 inferiore a 30 anni <strong>che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato<\/strong>, un esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali per la parte a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi e con un limite di 3.000 Euro annui. L\u2019esonero contributivo spetta anche in caso di trasformazione a partire dal 01.01.2018 di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, fermo restando il requisito dell\u2019et\u00e0 anagrafica.<\/li>\n<li>Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31.12.2018 tale agevolazione spetta anche alle assunzioni di lavoratori che non abbiano compiuto i 35 anni di et\u00e0. L\u2019incentivo non spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti, hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi, nella medesima unit\u00e0 operativa nella quale sarebbe assunto il lavoratore.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La Legge di Bilancio ha anche previsto l\u2019esonero totale dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro 6 mesi dall\u2019acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro:<\/p>\n<ul>\n<li>attivit\u00e0 di alternanza scuola-lavoro;<\/li>\n<li>periodi di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI<\/strong><\/p>\n<p>A decorrere <strong>dal 01.07.2018<\/strong> i datori di lavoro o committenti saranno tenuti a corrispondere le retribuzioni o i compensi ai lavoratori mediante:<\/p>\n<ul>\n<li>bonifico bancario (sul c\/c del lavoratore);<\/li>\n<li>strumenti di pagamento elettronico (Voucher);<\/li>\n<li>assegno consegnato al lavoratore.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Non \u00e8 pi\u00f9 possibile corrispondere le retribuzioni per mezzo di denaro contante<\/strong>. In caso di violazione \u00e8 prevista una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000, con riferimento ad ogni lavoratore.<\/p>\n<p><strong>PROROGA MAXI AMMORTAMENTO<\/strong><\/p>\n<p>E\u2019 stato prorogato al 31.12.2018 (30.06.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano paganti acconti per il 20%) il maxi ammortamento, cio\u00e8 la possibilit\u00e0 di incrementare il costo ai fini fiscali dei beni strumentali nuovi. Tale incremento rispetto agli anni precedenti tuttavia <strong>\u00e8 stato ridotto dal 40% al 30<\/strong>%.<\/p>\n<p>Sono <strong>esclusi <\/strong>dall\u2019agevolazione gli investimenti in:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>veicoli a deducibilit\u00e0 limitata<\/strong> (autovetture ad uso promiscuo, personale e lavorativo)<\/li>\n<li><strong>veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti<\/strong>;<\/li>\n<li>veicoli ad uso esclusivamente strumentale (furgoni e mezzi di trasporto in genere);<\/li>\n<li>fabbricati e costruzioni;<\/li>\n<li>beni materiali strumentali con un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;<\/li>\n<li>beni quali condutture, materiale rotabile, ferroviario e tramviario, aeromobili.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>PROROGA IPER AMMORTAMENTO<\/strong><\/p>\n<p>E\u2019 stato prorogato al 31.12.2018 (31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano paganti acconti per il 20%), l\u2019iper ammortamento, ossia la possibilit\u00e0 di incrementare il costo ai fini fiscali del 150% degli investimenti in beni strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale.<\/p>\n<p>Il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante o, per i beni di costo superiore a 500.000 Euro una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o perito industriale o ente certificatore, attestante che il nuovo bene:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>possieda le caratteristiche tecniche stabilite dal Ministero<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>sia interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Tra i beni immateriali che possono usufruire dell\u2019iper ammortamento, oltre a quelli gi\u00e0 identificati con Decreto dal Ministero, sono stati aggiunti anche i seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li>software e servizi digitali per la fruizione interattiva e partecipativa, realt\u00e0 aumentata, ricostruzioni 3D;<\/li>\n<li>Software, piattaforme e applicazioni per la gestione ed il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attivit\u00e0 di servizio.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>CREDITO D\u2019IMPOSTA SPESE DI FORMAZIONE<\/strong><\/p>\n<p>E\u2019 riconosciuto alle imprese che effettuano attivit\u00e0 di formazione dal 01.01.2018 un credito <strong>d\u2019imposta pari al 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo occupato nella formazione nella cosiddetta industria 4.0<\/strong>. Tale credito d\u2019imposta non spetta per la formazione ordinaria o periodica.<\/p>\n<p>Il credito \u00e8 riconosciuto fino ad un massimo di 300.000 Euro per ciascun beneficiario della formazione ed \u00e8 utilizzabile esclusivamente in compensazione con il Mod. F24.<\/p>\n<p>I costi relativi alle spese agevolabili devono essere certificati da un soggetto incaricato alla revisione legale dei conti.<\/p>\n<p><strong>NUOVO BONUS ACQUISTO PRODOTTI IN PLASTICA RICICLATA<\/strong><\/p>\n<p>In sede di approvazione \u00e8 stata introdotta una specifica agevolazione a favore delle imprese che <strong>acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste<\/strong>, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui.<\/p>\n<p>L\u2019agevolazione consiste in un <strong>credito d\u2019imposta pari al 36% delle spese sostenute <\/strong>e documentate per i predetti <strong>acquisti effettuati nel 2018, 2019 e 2020<\/strong>.<\/p>\n<p>Il nuovo credito d\u2019imposta:<\/p>\n<ul>\n<li>\u00e8 riconosciuto fino ad un <strong>importo massimo annuo di <\/strong><strong>\u20ac <\/strong><strong>000<\/strong>;<\/li>\n<li>va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d\u2019imposta di sostenimento delle spese;<\/li>\n<li>non concorre alla formazione del reddito \/ base imponibile IRAP;<\/li>\n<li>non rileva ai fini del rapporto di deducibilit\u00e0 degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR<\/li>\n<li>\u00e8 utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, anche per importi superiori a \u20ac 250.000, non rilevando il limite di cui all\u2019art. 1, comma 53, Legge n. 244\/2007;<\/li>\n<li>\u00e8 utilizzabile dall\u20191.1 del periodo d\u2019imposta successivo a quello di acquisto dei predetti prodotti.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Con apposito Decreto il MEF dovr\u00e0 definire i criteri \/ modalit\u00e0 attuative della nuova agevolazione.<\/p>\n<p><strong>(RI)FINANZIAMENTO SABATINI-TER<\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 confermato <strong>il riconoscimento<\/strong>, <strong>fino ad esaurimento dei fondi disponibili<\/strong>, <strong>dell\u2019agevolazione<\/strong><\/p>\n<p><strong>c.d. <\/strong>\u201c<strong>Sabatini\u2013ter<\/strong>\u201d di cui all\u2019art. 2, DL n. 69\/2013, consistente in un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l\u2019acquisto \/ acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.<\/p>\n<p>Di conseguenza il termine per l\u2019acquisto dei suddetti beni \u00e8 prorogato <em>\u201cfino alla data dell\u2019avvenuto esaurimento delle risorse disponibili\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Una parte delle risorse disponibili \u00e8 riservata agli investimenti effettuati dalle <strong>micro, piccole \/ medie imprese <\/strong>per l\u2019acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalit\u00e0 la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realt\u00e0 aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento \/ pesatura dei rifiuti.<\/p>\n<p><strong>ESTENSIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA<\/strong><\/p>\n<p><strong>Dall\u201901.01.2019 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi<\/strong> che intercorrono tra soggetti residenti in italia <strong>devono essere emesse esclusivamente in formato elettronico tramite il sistema di interscambio (SDL<\/strong>). Per la trasmissione delle fatture elettroniche al SDL gli operatori possono avvalersi di intermediari e l\u2019Agenzia delle Entrate metter\u00e0 a disposizione del consumatore finale tutte le fatture elettroniche emesse nei loro confronti.<\/p>\n<p><strong>Sono esclusi da tale obbligo i contribuenti minimi e forfetari.<\/strong><\/p>\n<p>Tale obbligo \u00e8 applicabile alle fatture messe <strong>dall\u201901.07.2018<\/strong> relativamente alle:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Cessioni di benzina\/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>Prestazioni rese da soggetti subappaltatori<\/strong> della filiera delle imprese <strong>nel quadro di un contratto di appalto di lavori\/servizi\/forniture stipulato con una Pubblica amministrazione<\/strong> con indicazione dei codici relativi di identificazione della PA.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dato l\u2019introduzione della fattura elettronica viene abrogato lo spesometro dal 01.01.2019.<\/p>\n<p><strong>OPERAZIONI DA\/VERSO SOGGETTI NON STABILITI IN ITALIA<\/strong><\/p>\n<p>I soggetti passivi residenti in Italia <strong>devono trasmettere all\u2019Agenzia delle Entrate<\/strong> (entro l\u2019ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione\/ricezione della fattura) i dati delle cessioni di beni\/prestazioni di servizi effettuate\/ricevute verso\/da soggetti non stabiliti in Italia ad eccezione di quelle per le quali \u00e8 stata emessa bolletta doganale o emessa\/ricevuta fattura elettronica.<\/p>\n<p><strong>CESSIONI DI BENZINA\/GASOLIO<\/strong><\/p>\n<p><strong>A decorrere dal 01.07.2018 \u00e8 previsto l\u2019obbligo di memorizzare\/trasmettere<\/strong> telematicamente all\u2019Agenzia delle <strong>Entrate i corrispettivi giornalieri delle cessioni di gasolio\/benzina destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>ABROGAZIONE SCHEDA CARBURANTE<\/strong><\/p>\n<p><strong>Dal 01.07.2018 \u00e8 soppresso l\u2019utilizzo della scheda carburante<\/strong> per la documentazione degli acquisti di carburante. <strong>Gli acquisti in esame devono essere documentati da fattura elettronica<\/strong>. I pagamenti per essere deducibili e detraibili devono essere fatti esclusivamente tramite carte di credito, di debito, o prepagate.<\/p>\n<p><strong>A favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante \u00e8 riconosciuto un credito d\u2019imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dal 01.07.2018<\/strong> mediante carte di credito.<\/p>\n<p>Il credito d\u2019imposta \u00e8 utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 a partire dal periodo d\u2019imposta successivo a quello di maturazione.<\/p>\n<p><strong>RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00c8 stata riproposta la possibilit\u00e0 di rideterminare il costo di acquisto di<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di propriet\u00e0, usufrutto, superficie ed enfiteusi<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>Partecipazioni non quotate<\/strong> nei mercati regolamentati, possedute a titolo di propriet\u00e0 o usufrutto:<\/li>\n<\/ul>\n<p>possedute alla data del 01.01.2018 non in regime d\u2019impresa, da persone fisiche o societ\u00e0 semplici.<\/p>\n<p>Entro il 30.06.2018 sar\u00e0 necessario provvedere alla redazione ed all\u2019asseverazione della perizia di stima, nonch\u00e9 al versamento dell\u2019imposta sostitutiva dell\u20198%.<\/p>\n<p><strong>TASSAZIONE CAPITAL GAINS E DIVIDENDI<\/strong><\/p>\n<p><strong>I redditi di capitale percepiti a partire dal 01.01.2018<\/strong> e ai <strong>redditi diversi realizzati a decorrere dall\u201901.01.2019 sono soggetti sia che la plusvalenza<\/strong> <strong>derivi da cessione<\/strong> <strong>o si tratti di dividendi<\/strong>, di partecipazione qualificate o non, <strong>all\u2019imposta sostitutiva del 26%.<\/strong><\/p>\n<p>La ritenuta \u00e8 applicabile anche agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indipendentemente dal valore dell\u2019apporto.<\/p>\n<p><strong>NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI PRIVACY<\/strong><\/p>\n<p>In sede di approvazione \u00e8 previsto che il Garante per la protezione dei dati personali al fine di <strong>adeguare la normativa nazionale al Regolamento UE n. 2016\/679 <\/strong>in materia di Privacy.<\/p>\n<p><strong>BONUS BEB\u00c8 <\/strong><\/p>\n<p>In sede di approvazione \u00e8 previsto il riconoscimento dell\u2019assegno di cui all\u2019art. 1, comma 125, Finanziaria 2015 anche <strong>per ogni figlio nato \/ adottato dall\u20191.1 al 31.12.2018<\/strong>, <strong>fino al compimento del primo anno d\u2019et\u00e0 \/ primo anno d\u2019ingresso nel nucleo familiare <\/strong>a seguito dell\u2019adozione.<\/p>\n<p>Si rammenta che il bonus in esame, pari a \u20ac 960 annui erogato mensilmente dall\u2019INPS, spetta a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in condizione economica corrispondente a un valore dell\u2019Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) <strong>non superiore a <\/strong><strong>\u20ac <\/strong><strong>25.000 annui<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>BONUS 80 EURO<\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 confermata la modifica dell\u2019art. 13, comma 1-bis, TUIR, per effetto della quale il c.d. \u201cBonus 80<\/p>\n<p>Euro\u201d <strong>con un leggero aumento dell\u2019ammontare del reddito complessivo<\/strong>, che consente di percepire il bonus.<\/p>\n<p><strong>ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO<\/strong><\/p>\n<p>La Legge di Bilancio prevede <strong>il riconoscimento della detrazione del 19% sulle spese sostenute<\/strong>, anche nell\u2019interesse dei soggetti a carico, <strong>per l\u2019acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto<\/strong> <strong>pubblico locale\/regionale e interregionale per un importo non superiore ad Euro 250,00<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>RIFINANZIAMENTO BONUS STRUMENTI MUSICALI <\/strong><\/p>\n<p>In sede di approvazione \u00e8 <strong>riproposto anche per il 2018 <\/strong>il contributo pari al 65% del prezzo per un massimo di \u20ac 2.500, per <strong>l\u2019acquisto di uno strumento musicale nuovo<\/strong>, a favore degli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica<\/p>\n<p><strong>NUOVO LIMITE DI REDDITO PER FIGLI A CARICO<\/strong><\/p>\n<p>Dal 01.01.2019 <strong>la Legge di Bilancio innalza ad Euro 4.000<\/strong> il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, <strong>limitatamente per i figli di et\u00e0 non superiore ai 24 anni<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>DIFFERIMENTO ISA AL 2018<\/strong><\/p>\n<p>Gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 (ISA) che dovevano entrare in vigore dal 2017, sostituendo gli studi di settore, sono stati differiti al 2018.<\/p>\n<p><strong>CONTRIBUTO ENPAM SOCIETA\u2019 ODONTOIATRICHE<\/strong><\/p>\n<p>La Legge di Bilancio introduce a carico delle societ\u00e0 operanti nel settore odontoiatrico l\u2019obbligo di versare alla gestione \u201cquota B\u201d dell\u2019ENPAM un contributo pari allo 0,5% del fatturato annuo entro il 30.09 dell\u2019anno successivo a quello di chiusura dell\u2019esercizio.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><strong>ADEMPIMENTI NON PROROGATI<\/strong><\/p>\n<p>In sede di approvazione della Legge di Bilancio non sono state prorogate le seguenti agevolazioni:<\/p>\n<p>&#8211; detrazione IVA acquisto immobili in classe energetica A\/B;<\/p>\n<p>&#8211; detrazione IRPEF del 20% acquisto unit\u00e0 immobiliari di nuova costruzione da locare;<\/p>\n<p>&#8211; assegnazione beni ai soci o estromissione di immobili da parte dell\u2019imprenditore individuale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La legge di Bilancio 2018 n. 2015 del 27.12.2017 pubblicata in Gazzetta 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