{"id":311,"date":"2017-02-24T09:56:57","date_gmt":"2017-02-24T08:56:57","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiogualandris.com\/?p=311"},"modified":"2017-02-24T09:56:57","modified_gmt":"2017-02-24T08:56:57","slug":"dichiarazione-dintento-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/2017\/02\/24\/dichiarazione-dintento-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate\/","title":{"rendered":"DICHIARAZIONE D&#8217;INTENTO CHIARIMENTI DELL&#8217;AGENZIA DELLE ENTRATE"},"content":{"rendered":"<p>I contribuenti che nell\u2019anno precedente, ovvero negli ultimi 12 mesi, hanno effettuato esportazioni \/ operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d\u2019affari, possono acquistare o importare beni \/ servizi senza IVA nel limite del c.d. \u201cplafond\u201d, ossia, nel limite delle esportazioni \/ operazioni assimilate registrate nell\u2019anno solare o nei 12 mesi precedenti, acquisendo la qualifica di <strong>esportatori abituali.<\/strong> Al fine di utilizzare il plafond, l\u2019esportatore abituale ed il fornitore di quest\u2019ultimo devono porre in essere i seguenti adempimenti:<\/p>\n<p><strong>L\u2019esportatore abituale:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Deve inviare all\u2019Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni d\u2019intento emesse;<\/li>\n<li>Inviare al fornitore\/Dogana la dichiarazione d\u2019intento, unitamente alla ricevuta di invio rilasciata dall\u2019Agenzia delle Entrate.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Il fornitore prima di effettuare cessioni o prestazioni senza IVA:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Deve avere ricevuto dal proprio cliente esportatore abituale la dichiarazione d\u2019intento e la relativa ricevuta di presentazione all\u2019Agenzia delle Entrate;<\/li>\n<li>Deve riscontrare telematicamente l\u2019avvenuta presentazione all\u2019Agenzia delle entrate attraverso l<a href=\"http:\/\/telematici.agenziaentrate.gov.it\/VerIntent\/VerificaIntent.do?evento=carica\" target=\"_blank\">\u2019apposita funzione messa a disposizione dall\u2019Agenzia delle Entrate<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>A decorrere dall\u20191.3.2017 per la procedura sopra descritta deve essere utilizzato il nuovo modello approvato dall\u2019Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 2.12.2016, nel quale \u00e8 stata eliminata la possibilit\u00e0 di indicare nel modello il periodo di validit\u00e0 della dichiarazione d\u2019intento, di conseguenza, per gli acquisti effettuati dall\u20191.3.2017 la dichiarazione d\u2019intento pu\u00f2 quindi essere rilasciata soltanto: \u2212 per una operazione o pi\u00f9 operazioni; \u2212 nel limite dell\u2019importo specificato a campo 1 o 2.<\/p>\n<p>L\u2019Agenzia delle Entrate, con risoluzione 120\/2016 e con le risposte fornite agli operatori specializzati in data 07.02.2017, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al periodo di transizione dal vecchio al nuovo modello.<\/p>\n<p>In particolare:<\/p>\n<ul>\n<li>Il nuovo modello di dichiarazione d\u2019intento pu\u00f2 essere <strong>utilizzato solo per gli acquisti da effettuare a partire dall\u20191.3.2017, <\/strong>di conseguenza per le operazioni da effettuare fino al 28.2.2017 <strong>deve essere utilizzato il vecchio modello <\/strong>(nel quale \u00e8 possibile indicare il periodo di \u201cvalidit\u00e0\u201d della dichiarazione d\u2019intento).<\/li>\n<li>Nel caso in cui sia stata rilasciata una dichiarazione d\u2019intento utilizzando il vecchio modello, <strong>indicando il periodo di validit\u00e0 <\/strong>(ad esempio, 1.1.2017 -31.12.2017), <strong>la stessa perder\u00e0 l\u2019efficacia <\/strong>per le operazioni di acquisto da effettuare dall\u20191.3.2017. Per tali operazioni va <strong>presentata una nuova dichiarazione d\u2019intento <\/strong>utilizzando il nuovo modello, nel quale compilare il campo 1 o il campo 2 (importo della\/delle operazioni).<\/li>\n<li>Qualora nella dichiarazione d\u2019intento inviata ai fornitori fino al 28.02.2017 sia stato compilato il campo 2 (importo della\/delle operazioni) <strong>non deve essere rilasciata una nuova dichiarazione d\u2019intento utilizzando il nuovo modello<\/strong>, ed ha validit\u00e0 per l\u2019intero periodo fino al raggiungimento dell\u2019importo dichiarato.<\/li>\n<li>Qualora, nel corso dell\u2019anno <strong>venga superato l\u2019importo indicato nella lettera d\u2019intento<\/strong>, e l\u2019esportatore abituale intenda acquistare senza IVA, <strong>deve presentare un nuovo modello<\/strong> con indicazione dell\u2019ulteriore ammontare entro il quale intende acquistare senza IVA.<\/li>\n<li>Per gli esportatori abituali che utilizzano il plafond fisso, nel caso in cui l\u2019esportatore abituale <strong>abbia rilasciato dichiarazioni d\u2019intento a pi\u00f9 fornitori per un importo complessivo superiore al plafond disponibile<\/strong>, le dichiarazioni verranno comunque accettate dall\u2019Agenzia delle Entrate <strong>e non sono previste sanzioni di alcun tipo<\/strong>, purch\u00e9 l\u2019ammontare degli acquisti effettuati non superi l\u2019ammontare dell\u2019importo comunicato al fornitore. L\u2019Agenzia delle Entrate evidenzia infatti che \u201c<em>particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell\u2019importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto ricevente, che mai deve eccedere quanto indicato nella lettera d\u2019intento&#8221;.<\/em><\/li>\n<li>Per gli esportatori abituali che utilizzano il plafond mobile, l\u2019Agenzia ha confermato la possibilit\u00e0 di emettere nuove dichiarazioni d\u2019intento nel medesimo anno sia a fornitori gi\u00e0 destinatari di precedenti dichiarazioni sia nei confronti di nuovi fornitori.<\/li>\n<li>Con riferimento all\u2019esportatore abituale che a fine 2016\/inizio 2017 ha inviato dichiarazioni d\u2019intento ai propri fornitori con l\u2019indicazione del periodo di validit\u00e0, potr\u00e0 inviare una nuova dichiarazione utilizzando il vecchio modello nella quale indicare l\u2019ammontare del plafond attribuito al singolo fornitore, oppure, emettere una nuova dichiarazione d\u2019intento con il nuovo modello a decorrere dal 01.03 indicando il medesimo importo disponibile. Gli acquisti effettuati con decorrenza dalla data di invio della nuova dichiarazione saranno imputati all\u2019ammontare in essa indicata.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I contribuenti che nell\u2019anno precedente, ovvero negli ultimi 12 mesi, hanno effettuato esportazioni \/ operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d\u2019affari, possono acquistare o importare beni&hellip; <\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_kadence_starter_templates_imported_post":false,"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-311","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-notiziario","clearfix"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/311","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=311"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/311\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":318,"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/311\/revisions\/318"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=311"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=311"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=311"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}