{"id":308,"date":"2017-02-07T09:25:06","date_gmt":"2017-02-07T08:25:06","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiogualandris.com\/?p=308"},"modified":"2017-02-07T09:25:06","modified_gmt":"2017-02-07T08:25:06","slug":"comunicazione-spese-di-ristrutturazione-chiarimenti-telefisco","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/2017\/02\/07\/comunicazione-spese-di-ristrutturazione-chiarimenti-telefisco\/","title":{"rendered":"COMUNICAZIONE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE &#8211; CHIARIMENTI TELEFISCO"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Comunicazione spese di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e di arredi per le parti comuni<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di seguito esponiamo le informazioni ed i chiarimenti utili alla corretta compilazione della comunicazione in scadenza il 28 di febbraio:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Software di Compilazione: <\/strong>Sul sito dell\u2019Agenzia delle Entrate \u00e8 stata resa disponibile la <a href=\"http:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/wps\/content\/nsilib\/nsi\/home\/cosadevifare\/comunicaredati\/soggetti+obbligati+comunicazione+dati+dichiarazione+precompilata\/spese+di+ristrutturazione+edilizia+e+risparmio+energetico+su+parti+comuni+condominiali\/sw+compilazione\" target=\"_blank\">versione definitiva del software gratuito<\/a> messo a disposizione per adempiere alla comunicazione in scadenza. Da un primo esame emerge che la versione pubblicata \u00e8 la medesima gi\u00e0 disponibile in versione test. Le comunicazioni eventualmente gi\u00e0 caricate nella versione test sono ancora disponibili.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Soggetti beneficiari della detrazione: <\/strong>nel DM del 01 dicembre scorso viene esplicitamente fatto riferimento al \u201ccond\u00f2mino\u201d quale soggetto al quale viene attribuita la quota di spesa al fine di usufruire della detrazione. In occasione di Telefisco, l\u2019Agenzia delle Entrate ha precisato, in coerenza con le specifiche tecniche gi\u00e0 pubblicate, che gli amministratori sono tenuti ad indicare per ogni unit\u00e0 immobiliare la quote di spesa attribuita ai <strong>possessori o detentori in senso lato dell\u2019immobile<\/strong> a prescindere dal titolo di propriet\u00e0: quindi l\u2019amministratore deve indicare il codice fiscale del <strong>proprietario, titolare di diritto reale di godimento, nonch\u00e9 conduttore (locatario), comodatario e familiare convivente<\/strong>, qualora abbiano effettivamente sostenuto la spesa. Viene inoltre specificato che il familiare convivente deve essere indicato tra le \u201caltre tipologie di soggetti\u201d.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Cond\u00f2mini morosi:<\/strong> L\u2019amministratore nella comunicazione deve fornire l\u2019informazione relativa alle spese effettivamente sostenute dal condominio al 31 dicembre ed <strong>attribuite a ciascun cond\u00f2mino, ci\u00f2 indipendentemente dall\u2019effettivo pagamento effettuato da quest\u2019ultimo al condominio. <\/strong>In particolare, in presenza <strong>di cond\u00f2mino moroso<\/strong> <strong>che non ha effettuato totalmente o parzialmente il pagamento della propria quota entro il 31 dicembre, <\/strong>l\u2019Amministratore nella comunicazione dovr\u00e0 compilare il corrispondente <strong>\u201cflag pagamento\u201d, <\/strong>con il quale comunica all\u2019amministrazione finanziaria che il soggetto non ha provveduto totalmente o parzialmente al pagamento della propria quota di spesa. \u00a0Il cond\u00f2mino moroso ha comunque diritto ad usufruire della detrazione qualora provveda al pagamento entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, dimostrando di avere provveduto al pagamento. L\u2019Amministratore non dovr\u00e0 effettuare alcuna dichiarazione integrativa o sostitutiva in caso di pagamento oltre il 31 dicembre.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Sanzioni<\/strong>: Per le comunicazioni cui sono obbligati altri soggetti (spese sanitarie, assicurazioni, spese universitarie, spese funebri ecc.) la sanzione prevista in caso di omesso o tardivo o errato invio delle comunicazioni \u00e8 pari a<strong> 100 euro per ogni violazione<\/strong>, non soggetta a cumulo giuridico e non soggetta a ravvedimento operoso. La sanzione \u00e8 ridotta ad 1\/3 se la comunicazione \u00e8 trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza. Per gli adempimenti per il 2017, come previsto dal D.lgs 175\/2014, non \u00e8 soggetto a sanzione l\u2019invio in lieve ritardo o di trasmissione contenente dati errati tale da non determinare una indebita fruizione della detrazione.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Detrazione e finanziamento: <\/strong>Qualora per il sostenimento di una spesa di ristrutturazione\/riqualificazione il condominio abbia usufruito di un finanziamento concesso da banche o societ\u00e0 finanziarie, ai fini della compilazione della comunicazione <strong>deve essere indicato l\u2019importo di spesa corrisposto dalla banca all\u2019impresa che ha effettuato l\u2019intervento<\/strong>, indipendentemente dalla modalit\u00e0 di pagamento concordate tra banca e condominio. Tale possibilit\u00e0 \u00e8 gi\u00e0 stata chiarita dalla circolare 11\/2014.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Comunicazione spese di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e di arredi per le parti comuni Di seguito esponiamo le informazioni ed i chiarimenti utili alla corretta compilazione della comunicazione in scadenza&hellip; <\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_kadence_starter_templates_imported_post":false,"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-308","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-notiziario","clearfix"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/308","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=308"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/308\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":309,"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/308\/revisions\/309"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=308"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=308"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=308"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}