{"id":214,"date":"2016-10-15T12:02:57","date_gmt":"2016-10-15T10:02:57","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiogualandris.com\/?p=214"},"modified":"2016-10-18T19:21:44","modified_gmt":"2016-10-18T17:21:44","slug":"voucher-nuove-regole-di-comunicazione-limiti-e-sanzioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiogualandris.com\/index.php\/2016\/10\/15\/voucher-nuove-regole-di-comunicazione-limiti-e-sanzioni\/","title":{"rendered":"VOUCHER &#8211; NUOVE REGOLE DI COMUNICAZIONE, LIMITI E SANZIONI"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Con D. Lgs 185\/2016 (<strong>decreto correttivo del Jobs Act)<\/strong>\u00a0\u00e8 stata rafforzata la tracciabilit\u00e0 del voucher lavoro. Gli imprenditori e professionisti che utilizzano il lavoro accessorio attraverso l\u2019impiego di voucher (ad esclusione degli imprenditori agricoli oggetto di specifiche norme), devono effettuare una nuova comunicazione all\u2019Ispettorato del lavoro, almeno <strong>60 minuti prima dell\u2019inizio di ogni prestazione<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un obbligo comunicativo esisteva gi\u00e0 prima dell\u2019intervento correttivo ma era riferito ad una unica comunicazione per prestazioni di durata non superiore a 30 giorni. Ora, la comunicazione deve essere effettuata ad ogni utilizzo del voucher.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019introduzione del nuovo obbligo di comunicazione \u00e8 volto a garantire l\u2019effettiva esecuzione della prestazione (anche ai fini assicurativi INAIL) nonch\u00e9 ad impedire comportamenti fraudolenti attraverso la giustificazione a posteriori di lavoratori privi di regolare contratto di lavoro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><u>Contenuto della comunicazione:<\/u><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La nuova comunicazione deve essere inviata almeno 60 minuti prima dell\u2019inizio di ogni prestazione (con comunicazioni multiple in caso di prestazioni in orari frazionati nel medesimo giorno) alla sede territoriale dell\u2019Ispettorato Nazionale del Lavoro, mediante sms o email, e deve contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Dati anagrafici o in alternativa il codice fiscale del lavoratore;<\/li>\n<li>Luogo della prestazione;<\/li>\n<li>Giorno ed ora di inizio e di fine della prestazione;<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le nuove disposizioni sono entrate in vigore <strong>sabato 08 ottobre 2016<\/strong>, tuttavia il decreto non fornisce alcuna informazione in merito al numero o la casella di posta da utilizzare per l\u2019invio e non rinvia la sua attuazione ad appositi decreti ministeriali, ne consegue che i nuovi obblighi comunicativi sono immediatamente operativi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella relazione di accompagnamento al decreto correttivo viene precisato che le comunicazioni preventive dovranno essere inviate utilizzando i canali gi\u00e0 previsti per il lavoro intermittente, tuttavia nessuna conferma in tal senso \u00e8 stata fornita dal Ministero competente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In via prudenziale e fino a nuove comunicazioni ufficiali si consiglia dunque di utilizzare i medesimi canali previsti per il lavoro intermittente inviando la comunicazione preventiva tramite <strong>sms<\/strong> al <strong>n. 3399942256<\/strong> oppure all\u2019indirizzo <strong>PEC <\/strong><a href=\"mailto:intermittenti@pec.lavoro.gov.it\"><strong>intermittenti@pec.lavoro.gov.it<\/strong><\/a><strong>, <\/strong>in alternativa \u00e8 comunque possibile utilizzare il canale telematico attualmente gi\u00e0 previsto per la comunicazione preventiva prevista per i voucher, accedendo all\u2019apposita\u00a0 sezione del sito <a href=\"https:\/\/servizi.inps.it\/servizi\/poa\/form\/defaultinternet.aspx\" target=\"_blank\">INPS<\/a>. Tutte le modalit\u00e0 sopra richiamate forniscono data certa alla comunicazione mettendo al riparto il committente da eventuali sanzioni connesse al mancato adempimento dei nuovi obblighi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si rammenta che <strong>sono esclusi dall\u2019obbligo di comunicazione preventiva <\/strong>gli <strong>enti pubblici, le attivit\u00e0 non commerciali, le famiglie ed il lavoro domestico.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><u>Sanzioni:<\/u><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il decreto correttivo ha introdotto una nuova sanzione allo scopo di smascherare i datori di lavoro che evadono le norme fiscali e previdenziali. In caso di mancata comunicazione dei dati del lavoratore e della prestazione, i committenti <strong>rischiano sanzioni che variano dai 400 ai 2.400 euro<\/strong>\u00a0a seconda delle caratteristiche del lavoro svolto in relazione a ciascun lavoratore per il quale \u00e8 stata omessa la comunicazione. I committenti che pagano con voucher fino a 30 giorni lavoratori che svolgono prestazioni continuate e non occasionali rischiano anche di\u00a0<strong>incorrere in una sanzione fino a 9.000 euro per lavoratore<\/strong>, aumentata del 20% in presenza di lavoratori stranieri o minori in et\u00e0 non lavorativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si rammenta infine che all\u2019utilizzo dei VOUCHER sono state poste precise limitazioni economiche che riguardano sia il committente che paga il voucher sia il lavoratore che li riceve in pagamento.<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Al lavoratore possono essere erogati VOUCHER in misura massima pari a <strong>7.0<\/strong><strong>00 Euro netti<\/strong>\u00a0nel corso del periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, con riferimento alla totalit\u00e0 dei committenti (il lavoratore sommando tutte le prestazioni eseguite nei confronti di tutti i committenti non pu\u00f2 percepire pi\u00f9 di 7.000 Euro netti pari ad Euro 9.333 lordi).<\/li>\n<li>Il committente imprenditore commerciale o professionale pu\u00f2 erogare a favore di ciascun singolo lavoratore compensi non superiori a <strong>2.020 Euro<\/strong> <strong>netti<\/strong> nel periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, pari a 2.693 Euro lordi.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Spetta al committente imprenditore o professionista l\u2019obbligo di verificare il non superamento del limite economico suindicato da parte del prestatore. A tal fine deve chiedere al prestatore una dichiarazione riguardo al non superamento degli importi massimi previsti (7.000 euro netti annui), riferita sia ai voucher riscossi nell\u2019anno solare sia a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi. Va sottolineato che l\u2019acquisizione di tale dichiarazione del prestatore costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al committente, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio (in caso di effettivo superamento del detto limite).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Restano ferme tutte le norme gi\u00e0 in vigore in materia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con D. Lgs 185\/2016 (decreto correttivo del Jobs Act)\u00a0\u00e8 stata rafforzata la tracciabilit\u00e0 del voucher lavoro. 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