L’articolo 6 del decreto legge n. 193/2016 ha introdotto una nuova disciplina riguardante la definizione agevolata dei ruoli.

Tale definizione agevolata si applica alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia. Chi intende aderire pagherà l’importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

Si premette che il decreto legge già in vigore, è oggetto di esame in parlamento per la relativa conversione in legge, ne consegue che nel corso dell’iter di approvazione le disposizioni in esse contenute potrebbero subire cambiamenti, soprattutto con riferimento al periodo di rottamazione (con estensione delle cartelle notificate nel 2016), ai termini di adesione (31 marzo 2017 anziché 27 gennaio 2017) nonché alla modalità e termini di rateazione (probabilmente incrementati).

Di seguito si espone quanto contenuto nel decreto legge già in vigore, rinviando a comunicazioni successive eventuali variazioni subite in sede di conversione in legge.

 

LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE
premessa

Il Decreto Legge 193/2016, ha previsto la possibilità per qualsiasi contribuente (persona fisica, società, ecc.) di definire in via agevolata le somme iscritte a ruolo da parte di pubblici Uffici in ruoli “affidati” agli Agenti della riscossione nel periodo (ampio) compreso tra il 1/01/2000 ed il 31/12/2015 (ivi inclusi gli avvisi di accertamento esecutivi) tramite il pagamento in unica soluzione o in un massimo di 4 rate entro il 15/03/2018 di quanto iscritto a ruolo a titolo di imposta + interessi di ritardata iscrizione a ruolo dell’aggio e spese di procedura (es: spese di notifica) dovuti all’agente della riscossione senza corresponsione di sanzioni, né degli interessi di mora.

SOMME ROTTAMABILI

Le somme rottamabili sono tutte quelle affidate all’agente della riscossione, salvo poche eccezioni. In particolare sono escluse dalla rottamazione gli importi derivanti da dazi ed IVA riscossa all’importazione; da recupero di aiuti di Stato; da multe/ammende/sanzioni pecuniarie per condanne penali o della Corte dei conti. Qualsiasi altra somma che l’ente pubblico ha affidato all’agente della riscossione può essere rottamata. Deve ritenersi pacifico che la definizione agevolata riguardi tutti i crediti comunali, sia di natura tributaria che patrimoniale. La rottamazione riguarda quindi anche tutti i tributi comunali, quali l’Ici, l’Imu, la Tarsu, la Tares/Tari, l’imposta di pubblicità, la tassa di occupazione di suolo pubblico e tutti gli altri tributi minori.

Si fa presente inoltre che:

  • possono essere oggetto di rottamazione le somme derivanti da avvisi di accertamento esecutivi e da avvisi di addebito dell’Inps. Se oggetto di impugnazione è un accertamento esecutivo, la definizione è subordinata alla rinuncia agli atti del giudizio.
  •  La rottamazione può essere limitata anche solo ad alcuni carichi. Il debitore può decidere di rottamare solo alcune partite incluse nella medesima cartella o avviso;

Possono essere oggetto di rottamazione anche i verbali di qualsiasi corpo di polizia, nazionale o locale, tuttavia il beneficio è limitato solo al fatto di non dover pagare gli interessi sulla somma dovuta. Sono comunque escluse dalla rottamazione le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, per infrazioni di natura penale previste dal Codice della strada.

IL MODELLO DA PRESENTARE

Il contribuente che intende aderire alla rottamazione dei ruoli deve entro il 23 gennaio 2017 (il 22 gennaio cade di domenica) presentare ad Equitalia SPA l’istanza per l’adesione alla procedura, compilata sull’apposita modulistica.  Tutte le informazioni e la modulistica per la compilazione dell’istanza sono disponibili al seguente indirizzo:

http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/modulistica/Definizione-agevolata/index.html#

Equitalia Servizi di riscossione comunicherà al contribuente entro il 24 aprile 2017 l’ammontare complessivo delle somme dovute e gli invierà i bollettini di pagamento.

 

Con la presentazione della domanda si inibisce l’adozione di nuove misure cautelari (fermo e ipoteca) o esecutive. I fermi e le ipoteche già iscritti restano salvi,  tuttavia l’istanza è inefficace nei riguardi di procedure esecutive che siano nella fase finale. Il debitore potrà pagare la somma dovuta integralmente o in forma anche dilazionata, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura del 4,5%. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento in soluzione unica o di una delle rate la definizione non produce effetti: riprendendo a decorrere i termini di prescrizione/decadenza per il recupero dei carichi oggetto della definizione agevolata, in tal caso torna ad essere dovuto l’importo originario (incluse sanzioni e qualsiasi interesse), inoltre, l’Agente della riscossione riprende l’attività esecutiva (pignoramenti, iscrizioni di ipoteche, ecc.).

 

RATEAZIONI IN CORSO

I contribuenti che hanno presentato istanza di riammissione nei termini di rateazioni precedentemente scadute entro il 20 ottobre:  possono aderire alla rottamazione dei ruoli a condizione che risultino pagate le rate in scadenza da ottobre a dicembre.